ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA TRIBUNALE DI CREMONA N. 32/2025 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RETRIBUZIONE FERIE NON GODUTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 26 gennaio 2026 |
| Numero | 202600082/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Stefania Serraino, dipendente pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Cremona, sezione Lavoro, in data 3 febbraio 2025 (sentenza n. 32/2025), che le riconosceva il diritto al pagamento di un'indennità di ferie non godute. Tuttavia, nonostante il giudicato (ovvero la sentenza passata in giudicato e quindi definitiva), l'Amministrazione non aveva provveduto all'ottemperanza spontanea dell'obbligo di pagamento nei termini dovuti. Di conseguenza, Serraino si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, mediante ricorso per l'ottemperanza, al fine di ottenere un provvedimento che costringesse formalmente l'Amministrazione a rispettare il giudicato e a pagare quanto dovuto per le ferie arretrate.
Il quadro normativo
La materia delle ferie è disciplinata dall'articolo 2109 del codice civile, che riconosce al lavoratore il diritto al riposo retribuito, nonché il diritto al pagamento di un'indennità in denaro qualora le ferie non siano state fruite per cause non imputabili al lavoratore stesso. Nel settore pubblico, questa disciplina trova specifica applicazione nel contratto collettivo nazionale del comparto scuola. Il ricorso per l'ottemperanza è regolato dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo, che consente al soggetto titolare di un diritto riconosciuto da una sentenza amministrativa passata in giudicato di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento coatto del giudicato qualora l'Amministrazione non vi abbia ottemperato volontariamente. Il principio fondamentale è che nessuna Amministrazione pubblica può sottrarsi all'obbligo di esecuzione di una sentenza definitiva.
La questione giuridica
La questione sottoposta al TAR era se l'Amministrazione, pur vincolata da una sentenza passata in giudicato che le ordinava di pagare un'indennità di ferie al proprio dipendente, potesse ritenersi legittimata a non adempiere spontaneamente, e conseguentemente se il ricorso per l'ottemperanza costituisse lo strumento processuale idoneo a forzare il rispetto del giudicato. In sostanza, il problema giuridico riguardava il controllo del TAR sulla corretta esecuzione dei propri stessi giudicati da parte delle Amministrazioni e il potere coercitivo che il giudice amministrativo conserva per garantire l'effettività del diritto riconosciuto in una sentenza quando l'Amministrazione ne ritardi o rifiuti l'adempimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso proposto da Serraino fosse fondato e che l'Amministrazione avesse effettivamente violato l'obbligo di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cremona. Il collegio ha considerato che la mancata esecuzione spontanea del giudicato costituisse una violazione del principio di legalità e di sottomissione della pubblica amministrazione alla legge, nonché una lesione concreta del diritto già riconosciuto e consolidato dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il giudice amministrativo ha ribadito che il ricorso per l'ottemperanza è lo strumento essenziale per garantire l'effettività della tutela amministrativa e per impedire che le Amministrazioni pubbliche possano eludere gli obblighi imposti dal giudice, anche quando la norma di legge sottostante è chiara e incontrovertibile come nel caso delle indennità di ferie. La decisione è stata orientata a garantire il principio della prevalenza dell'ordine giuridico sulle esigenze amministrative e a confermare il potere del TAR di intervenire coattivamente per l'esecuzione forzata quando il giudicato non viene rispettato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Stefania Serraino, ordinando formalmente all'Amministrazione (Ministero dell'Istruzione e del Merito) di ottemperare al giudicato e di eseguire le sentenze del Tribunale di Cremona. Il TAR ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di mille euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione della somma a favore dell'avvocato della ricorrente. La sentenza è stata sottoposta a esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa, con effetto vincolante e inderogabile, in modo che l'Amministrazione non potesse ulteriormente procrastinare l'adempimento.
Massima
L'Amministrazione pubblica è obbligata a ottemperare alle sentenze passate in giudicato, e il Tribunale Amministrativo può ordinare l'esecuzione coatta mediante ricorso per l'ottemperanza quando l'Amministrazione negletto il suo dovere di adempimento spontaneo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 32/2025 emessa dal Tribunale di Cremona sez. Lavoro in data 03.02.2025, pubblicata in pari data, avente ad oggetto indennità di ferie; sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2025, proposto da Stefania Serraino, rappresentata e difesa dall'avvocato Marzia Cuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione di parte ricorrente e udito l’avv. Miele per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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