ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 322/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 26 gennaio 2026 |
| Numero | 202600081/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Gaia Cerillo, docente della scuola italiana, aveva conseguito una sentenza favorevole dal Tribunale di Bergamo nella sezione lavoro il 25 marzo 2024, riguardante il riconoscimento di diritti di natura retributiva e professionale. Di fronte all'inerzia dell'amministrazione nel dare esecuzione a tale pronunciamento passato in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella sezione staccata di Brescia, chiedendo l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché il Ministero dell'Istruzione e del Merito riconoscessero quanto già stabilito dal tribunale ordinario. La controversia si inserisce nel contesto della complessa materia della retribuzione professionale dei docenti, dove frequentemente si verificano situazioni di ritardo o insufficiente osservanza delle decisioni giudiziarie. Nel corso del procedimento amministrativo, prima dell'udienza camerale fissata per il 21 gennaio 2026, il Ministero ha finalmente provveduto a dare piena esecuzione alla sentenza di Bergamo, eliminando in tal modo lo stato di inadempienza che aveva originato il ricorso.
Il quadro normativo
Il ricorso per ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del codice del procedimento amministrativo, il quale attribuisce al giudice amministrativo il potere di accertare l'inosservanza di una sentenza amministrativa passata in giudicato e di adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. La materia della retribuzione dei docenti della scuola pubblica è governata da una articolata compagine normativa che comprende la legislazione sullo stato giuridico e economico del personale scolastico, le disposizioni in tema di trattamento economico accessorio, nonché i contratti collettivi di categoria che disciplinano le modalità di erogazione delle indennità e dei compensi professionali. L'amministrazione scolastica è tenuta al rigoroso rispetto delle sentenze dei giudici ordinari che intervengono su controversie relative a diritti patrimoniali della categoria, e il mancato adempimento entro i termini ragionevoli configura una violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva.
La questione giuridica
Il nocciolo della controversia riguardava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo relativamente al diritto della ricorrente a una retribuzione determinata secondo i criteri già stabiliti dalla magistratura ordinaria, questione che tocca il delicato equilibrio tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione e il principio vincolante delle decisioni giudiziarie passate in giudicato. In particolare, si poneva il problema se il Ministero avesse legittimamente differito o completamente omesso l'esecuzione della pronuncia, e quali provvedimenti coercitivi il giudice amministrativo avrebbe dovuto ordinare per garantire il pieno adempimento. La controversia investiva altresì il tema dei diritti economici acquisiti dal dipendente pubblico mediante una sentenza ormai immune da impugnazione, diritti che non possono essere degradati da valutazioni discrezionali successive dell'amministrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel corso dell'istruttoria del procedimento e nel dialogo tra le parti avvenuto durante la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ha accertato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva nel frattempo reso piena esecuzione alla sentenza di Bergamo, provvedendo al riconoscimento e all'erogazione dei benefici economici contestati. Tale circostanza ha indotto il TAR a dichiarare cessata la materia del contendere, sulla base del principio giuridico secondo il quale, allorché il ricorrente ottiene in concreto l'intiera soddisfazione del suo interesse nell'arco del procedimento, il ricorso perde la sua funzione causale e utilità pratica. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non potesse completamente eludere la responsabilità derivante dal ritardo ingiustificato nell'adempimento di un obbligo già stabilito dalla sentenza di Bergamo, e ha quindi mantenuto fermo il principio della condanna alle spese quale conseguenza dell'illegittimità dell'inerzia precedente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza del 26 gennaio 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento ai profili di merito, riconoscendo che il Ministero aveva provveduto all'ottemperanza della sentenza di Bergamo. Nonostante tale cessazione, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali nella misura di mille euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore degli avvocati della ricorrente. La sentenza è stata ordinata di immediata esecuzione, sottintendendo così l'obbligatorietà di dar corso con tempestività ai provvedimenti di carattere economico già ritardati.
Massima
L'amministrazione che omette di eseguire tempestivamente una sentenza passata in giudicato rimane responsabile per il pagamento delle spese processuali della causa di ottemperanza anche qualora provveda all'adempimento nel corso del giudizio, poiché il ritardo ingiustificato nell'esecuzione costituisce fatto generatore di illegittimità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 322 del 25/03/2024, passata in giudicato, in materia di Retribuzione Professionale Docenti; sul ricorso numero di registro generale 453 del 2025, proposto da Gaia Cerillo, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione di parte ricorrente e sentito l’avv. Miele per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda): a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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