ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA II SEZIONE N. 1158/2022 - RELAZIONE DI STIMA - DELIBERA DI INCARICO - ANNULLAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300784/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Gabriele Terzi ha visto occupare illegittimamente un'area di sua proprietà situata in via Aldo Moro nel territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, occupazione realizzata allo scopo di costruire un parcheggio pubblico per pellegrini. Una precedente sentenza del TAR Brescia, n. 1158 del 18 novembre 2022 ormai passata in giudicato, aveva accertato l'obbligo del Comune di scegliere tra l'acquisizione dell'area mediante espropriazione oppure la restituzione della medesima al proprietario. In ottemperanza a tale sentenza, il Comune ha deliberato di procedere alla restituzione dell'area e ha determinato un risarcimento del danno da occupazione senza titolo pari a euro 7.562,50, importo che il proprietario ha ritenuto manifestamente insufficiente. Terzi ha dunque proposto ricorso per l'ottemperanza avanzando una domanda generale di risarcimento e contestando l'adeguatezza sia della stima dell'area sia dell'importo risarcitorio, nonché impugnando le due deliberazioni comunali che avevano autorizzato la valutazione e la restituzione.
Il quadro normativo
La materia dell'occupazione temporanea di aree altrui da parte di amministrazioni pubbliche è disciplinata principalmente dall'articolo 42-bis del DPR 8 giugno 2001 numero 327, il quale obbliga l'amministrazione a compiere una scelta definitiva tra acquisire o restituire l'area entro termini determinati. Nel caso di restituzione, l'amministrazione è tenuta a risarcire il proprietario del danno patito durante il periodo di occupazione illegittima, danno che deve essere quantificato sulla base di criteri tecnici corretti e proporzionati all'effettivo pregiudizio economico subito. La normativa di riferimento si integra con i principi generali del diritto amministrativo in tema di responsabilità civile dell'ente pubblico per occupazione di beni privati, i quali impongono che il risarcimento sia determinato con metodi obiettivi e non arbitrari.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla corretta quantificazione del danno risarcibile in caso di restituzione di un'area occupata illegittimamente da un'amministrazione pubblica per realizzare un'opera. Nello specifico, occorreva valutare se la somma di euro 7.562,50 determinata dal Comune sulla base della stima tecnica redatta fosse proporzionata al danno effettivamente patito dal proprietario durante il periodo di occupazione, oppure se tale somma fosse manifestamente insufficiente. Il ricorrente contestava sia la metodologia di valutazione che la sostanza del calcolo, sostenendo che il Comune aveva utilizzato parametri e criteri non corretti per stimare sia il valore dell'area sia il conseguente danno risarcibile.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondato almeno in parte il ricorso di Terzi, come dimostra l'accoglimento parziale della domanda. Il giudice ha valutato che le deliberazioni comunali presentavano profili di illegittimità nella determinazione del risarcimento, poiché la somma di euro 7.562,50 non risultava adeguata al danno effettivamente patito dal proprietario durante l'intera durata dell'occupazione. L'accoglimento parziale del ricorso rivela che il collegio giudicante, pur riconoscendo alcuni elementi corretti nella procedura seguita dal Comune, ha identifi cato vizi rilevanti nella quantificazione complessiva del danno, probabilmente concernenti sia la valutazione tecnica dell'area sia l'applicazione di criteri di calcolo non idonei a garantire il ristoro integrale del pregiudizio economico subito dal proprietario. La compensazione delle spese di giudizio e l'attribuzione al Comune del contributo unificato testimonianza della prevalenza sostanziale delle ragioni del ricorrente nella seconda fase del contenzioso.
La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso impugnando almeno alcuni profili delle deliberazioni comunali numero 13 e numero 16, così riconoscendo che il Comune non aveva correttamente quantificato il danno risarcibile nella fase di ottemperanza. Ha compensato le spese di giudizio tra le parti e ha posto interamente a carico del Comune il contributo unificato, decisione che riflette la sostanziale soccombenza dell'amministrazione pubblica. Di conseguenza, il Comune è stato obbligato a procedere a una nuova e corretta determinazione del danno da occupazione, operazione che dovrà essere effettuata secondo criteri tecnici e metodologici idonei a garantire il ristoro proporzionato del danno effettivamente patito dal proprietario.
Massima
L'amministrazione pubblica che restituisce un'area occupata illegittimamente è obbligata a risarcire il proprietario del danno patito secondo una valutazione tecnica corretta e proporzionata, non potendo determinare l'importo risarcitorio mediante criteri manifestamente insuddicienti o parametri non adeguati al pregiudizio economico subito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'ottemperanza - alla sentenza del TAR Brescia n. 1158 del 18 novembre 2022, passata in giudicato, con la quale è stato accertato l’obbligo del Comune di scegliere ai sensi dell’art. 42-bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 tra l’acquisizione e la restituzione dell’area di proprietà del ricorrente situata in via Aldo Moro, contraddistinta dai mappali n.6000, 6002 e 6004, occupata allo scopo di realizzare un parcheggio pubblico per i pellegrini; - con domanda di risarcimento; - e con le seguenti domande di annullamento, formulate nei motivi aggiunti: (a) della deliberazione della giunta n. 13 di data 6 febbraio 2023, con la quale è stato dato mandato al responsabile del Settore Tecnico di procedere alla stima del valore venale dell’area oggetto del contenzioso; (b) della deliberazione consiliare n. 16 di data 27 febbraio 2023, con la quale, sulla base della stima dell’arch. Michele Fausto Tancredi di data 20 febbraio 2023, è stata autorizzata la restituzione dell’area, ed è stato disposto il versamento di € 7.562,50 a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo; sul ricorso numero di registro generale 182 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da GABRIELE TERZI, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo José Mendez, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, rappresentato e difeso dagli avv. Lidia Redaelli e Leonardo Rossi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; PREFETTURA DI BERGAMO, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e della Prefettura di Bergamo; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico del Comune. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023, con l'intervento dei magistrati:
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