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Sentenza n. 202300770/2023

Sentenza n. 202300770/2023

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA I SEZIONE N. 1313/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300770/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente è un militare che ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia denominata "Mieloma multiplo smoldering, in attuale fase di quiescenza clinica" al fine di ottenere l'equo indennizzo previsto dalla legge per i danni derivanti da servizio militare. Il Ministero della Difesa, con Decreto numero 1698 del 6 aprile 2023, ha respinto la richiesta su due fondamenti cumulativi: da un lato ha negato che l'infermità fosse dipendente da causa di servizio; dall'altro ha ritenuto la domanda intempestiva poiché presentata oltre i sei mesi previsti dalla normativa di riferimento. La controversia non è originaria, bensì scaturisce dalla mancata ottemperanza a una precedente sentenza del medesimo TAR, la sentenza numero 1313/2022, pubblicata il 13 dicembre 2022, la quale aveva già affrontato la materia giuridica sottostante. Il ricorrente dunque non poteva ottenere una nuova pronunzia di merito ma doveva attivare il procedimento di ottemperanza per costringere il Ministero a eseguire quanto già giudicato.

Il quadro normativo

La materia rientra nel diritto della previdenza e dell'indennizzo del personale militare, il quale è disciplinato da disposizioni speciali che prevedono il diritto all'equo indennizzo per le infermità contratte durante il servizio militare o riconducibili alle attività svolte in servizio. La richiesta deve essere presentata entro un termine perentorio, generalmente fissato in sei mesi dalla manifestazione della patologia o dalla sua scoperta, trascorso il quale il diritto diviene temporalmente preclusibile. Il procedimento di verifica della dipendenza da causa di servizio è affidato al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, organismo tecnico che emette pareri vincolanti per l'amministrazione militare al fine di determinare il nesso causale tra l'attività svolta e la patologia insorta. Una volta che una sentenza amministrativa abbia accertato il diritto in via definitiva, l'amministrazione è tenuta all'ottemperanza immediata senza poter riaprire il giudizio sulla fondatezza della decisione già pronunciata.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia concerne il rispetto del principio secondo cui una decisione amministrativa conforme a un precedente giudicato non può essere legittimamente sostituita da un atto contraddittorio che riproponga la medesima controversia già decisa. In altre parole, il Ministero aveva reiterato il diniego già soccombente in primo giudizio, costringendo il ricorrente a ricorrere non per un nuovo merito bensì per far cessare l'inottemperanza dell'amministrazione. La questione riflette anche il profilo della tempestività della domanda, essendo il Ministero tornato a sostenere l'eccezione di intempestività già in precedenza respinta in sede giudiziaria, sollevando il dubbio se il giudicato amministrativo fosse davvero efficace nel vincolamento dell'amministrazione o se quest'ultima conservasse margini di rivalutazione fattuale sulla scadenza dei termini.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il precedente giudicato della sentenza numero 1313/2022 fosse pienamente vincolante per l'amministrazione e che il decreto impugnato rappresentasse una violazione manifesta del principio di esecuzione delle sentenze amministrative. Nel ragionare sulla questione, il TAR ha evidenziato che l'amministrazione non poteva legittimamente ricostituire il contraddittorio già definito in via giurisdizionale, riaprendo questioni di fatto e di diritto che il primo giudizio aveva già risolto con autorità di cosa giudicata. Il collegio ha accertato che la patologia del ricorrente era riconoscibile come dipendente da causa di servizio sulla base della motivazione e delle risultanze già elaborate dalla sentenza precedente, ritenendo pertanto che il Ministero fosse tenuto al riconoscimento senza che alcuna nuova valutazione di tempestività potesse infirmare tale accertamento. La dichiarazione di nullità degli atti impugnati e del parere del Comitato di Verifica è conseguenza diretta dell'efficacia del giudicato amministrativo inviolabile dalla pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto pienamente la domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente, dichiarando la nullità sia del Decreto numero 1698 del 6 aprile 2023 sia del parere del Comitato di Verifica che lo sottendeva, e ha definitivamente accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia "Mieloma multiplo smoldering". Al fine di garantire l'esecuzione effettiva della sentenza, il collegio ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, il quale è stato autorizzato a delegare a altro dirigente o funzionario dell'ufficio e incaricato di provvedere agli adempimenti conseguenti all'accertamento, ossia al riconoscimento della patologia e all'erogazione dell'equo indennizzo secondo le modalità previste dalla legge. Per quanto concerne il profilo economico, il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di tremila euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Massima

L'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione di un giudicato amministrativo riaprendo questioni già definite in via giurisdizionale, e qualora reputi fondatamente di non potere adempiere, deve ricorrere nelle forme di legge e non perpetrare l'inottemperanza mediante atti reiterati che generino una nuova azione giudiziale di ottemperanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1313/2022 della Sezione Prima del TAR per la Lombardia - Brescia (R.G. 411/2018), pubblicata in data 13.12.2022;
ovvero, in subordine, previa conversione del rito, per l’annullamento:
- del Decreto nr. 1698 del 6.4.2023 Posizione n. 687253/C (notificato al ricorrente in data 6.4.2023) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente non dipendente da causa di servizio ed intempestiva ai fini dell'equo indennizzo in quanto presentata oltre i sei mesi previsti dalla legge;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 91632/2023 reso in sede di riesame nell'adunanza n. 3364 del 29.03.2023 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che le infermità “Mieloma multiplo smoldering, in attuale fase di quiescenza clinica” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuno comparso per le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), accoglie la domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente, e per l’effetto:
a) dichiara la nullità degli atti impugnati;
b) accerta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Mieloma multiplo smoldering, in attuale fase di quiescenza clinica”;
c) nomina commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, il quale provvederà agli adempimenti conseguenti a tale accertamento nei sensi e nei termini precisati in motivazione;
d) condanna il Ministero della Difesa a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
e) manda alla Segreteria di comunicare copia della presente sentenza alle parti costituite e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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