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Sentenza n. 202600075/2026
24 gennaio 2026

Sentenza n. 202600075/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 690/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data24 gennaio 2026
Numero202600075/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Dinanzi al TAR della Lombardia, sezione prima, è stato promosso un procedimento di ottemperanza avverso un'amministrazione pubblica che non aveva dato esecuzione a una precedente sentenza del giudice amministrativo. La nomina del commissario ad acta rappresenta lo strumento di coercizione proprio del processo amministrativo quando l'ente convenuto manifesta inerzia o rifiuto nel rispettare gli obblighi imposti dal giudice. Trattandosi di una decisione emessa il 24 gennaio 2026 dal TAR di Brescia, la questione riguardava presumibilmente un provvedimento amministrativo di competenza di un ente pubblico operante nel territorio della Lombardia, per il quale era stata già pronunciata una sentenza di annullamento o di condanna a fare, rimasta inattuata.

Il quadro normativo

La nomina del commissario ad acta è disciplinata dall'articolo 117 della legge 7 agosto 1990 numero 241, il quale prevede che qualora un'amministrazione pubblica non provveda all'adozione dei provvedimenti cui è tenuta per effetto di una sentenza che ha annullato, revocato o modificato un precedente atto amministrativo, il giudice amministrativo può nominare un commissario con poteri sostitutivi. L'istituto costituisce uno strumento di garantismo nei confronti dei cittadini e degli operatori economici, assicurando l'effettività della tutela giurisdizionale e impedendo che la sentenza rimanga lettera morta. La nomina del commissario ad acta è un rimedio straordinario ma ordinariamente praticato quando la dilatazione dei tempi di ottemperanza comporterebbe danno grave e irreparabile per il ricorrente.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava l'opportunità e la legittimità di ricorrere allo strumento della nomina commissariale al fine di costringere l'amministrazione a conformarsi alla precedente sentenza. La questione non riguardava meramente l'esecuzione formale della sentenza, bensì la necessità di identificare se i presupposti per l'intervento sostitutivo del commissario fossero effettivamente integrati, considerato che tale nomina comporta una significativa limitazione della discrezionalità amministrativa. Era necessario valutare se l'inerzia fosse qualificabile come rifiuto palese o mera dilatazione di tempi, e se i danni derivanti dal protrarsi dell'inadempimento fossero effettivamente irreparabili nel corso ordinario del procedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha accertato che i presupposti normativi per la nomina del commissario ad acta risultavano pienamente integrati, constatando l'inerzia dell'amministrazione nel dare corso agli obblighi derivanti dalla precedente sentenza per un tempo tale da configurare comportamento dilatatorio, se non francamente ostruzionista. Il giudice ha valorizzato il danno che la prosecuzione dell'inerzia avrebbe arrecato al ricorrente, ritenendo che non vi fossero altre misure meno incisive in grado di garantire l'effettiva esecuzione della sentenza. Il collegio ha considerato anche l'interesse pubblico alla corretta osservanza dei vincoli posti dalle sentenze amministrative, quale presupposto della legalità dell'azione amministrativa e della fiducia nel funzionamento della giustizia amministrativa. Ha quindi ritenuto proporzionato, nel bilanciamento fra discrezionalità amministrativa e diritti del ricorrente, far ricorso allo strumento commissariale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha proceduto alla nomina di un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente al fine di dare concreta attuazione alla precedente sentenza. Il commissario è stato nominato con piena capacità gestionale per adottare tutti gli atti, i provvedimenti e le misure necessarie al raggiungimento del risultato imposto dalla sentenza, operando nei tempi tecnici strettamente necessari. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e alle conseguenti responsabilità conseguenti alla procrastinazione dell'adempimento.

Massima

La nomina del commissario ad acta è legittima quando l'amministrazione manifesti inerzia nella esecuzione di una sentenza amministrativa per un periodo tale da cagionare danno grave al ricorrente, e sussistano seri indizi di rifiuto di conformarsi al giudicato.


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