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Sentenza n. 202600072/2026
23 gennaio 2026

Sentenza n. 202600072/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA N. 31/2023 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data23 gennaio 2026
Numero202600072/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Simone La Tesse, un docente italiano, ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Mantova (sentenza n. 31/2023) riguardante la gestione della Carta del docente, il beneficio che consente agli insegnanti di utilizzare un credito annuale per l'aggiornamento professionale e l'acquisto di materiali didattici. Quella sentenza è passata in giudicato, acquisendo definitività. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione a quanto deciso dal tribunale, costringendo La Tesse a ricorrere al TAR Lombardia (sezione di Brescia) con una domanda di ottemperanza, ovvero una richiesta al giudice amministrativo di obbligare l'Amministrazione a dare concreta esecuzione alla sentenza precedente. Si tratta dunque di una controversia relativa alla corretta gestione della Carta del docente e al mancato rispetto da parte del Ministero di una decisione giudiziale definitiva.

Il quadro normativo

La Carta del docente è disciplinata dal decreto legge 104/2013 (convertito in legge 128/2013) che ha istituito un credito annuale destinato ai docenti di scuole statali per il finanziamento di attività di formazione e aggiornamento professionale e per l'acquisto di materiali didattici. L'amministrazione scolastica ha l'obbligo di garantire l'esercizio di questo diritto e di gestire correttamente il beneficio secondo le modalità stabilite dalla legge e dai decreti attuativi. In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può accertare il mancato adempimento e ordinare l'esecuzione forzata mediante l'istituzione di un commissario ad acta, figura che provvede direttamente all'adempimento quando l'Amministrazione rimane inerte.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda il mancato rispetto da parte del Ministero di quanto già deciso in forma definitiva dal Tribunale ordinario di Mantova in materia di Carta del docente. La questione centrale è se l'inerzia dell'Amministrazione nel dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato costituisca una violazione dell'obbligo di ottemperanza e se il ricorso amministrativo sia lo strumento appropriato per imporre concretamente il rispetto della decisione. Vi è inoltre il problema pratico di determinare quali azioni specifiche il Ministero deve compiere e, in caso di persistente inadempienza, se sia necessario intervenire con un commissario che agisca in sostituzione dell'Amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha ritenuto che la documentazione e le allegazioni della parte ricorrente dimostrino effettivamente il mancato adempimento del Ministero nei confronti della sentenza passata in giudicato. Il tribunale amministrativo ha considerato che l'inerzia dell'Amministrazione costituisce una violazione degli obblighi di legalità e di esecuzione delle decisioni giudiziarie, principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo italiano. Accogliendo il ricorso, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa della parte ricorrente e ha deciso di nomina un commissario ad acta per garantire l'esecuzione forzata della precedente sentenza, affidando a questo magistrato il compito di attuare concretamente quanto il tribunale ordinario aveva ormai definitivamente stabilito. Parallelamente, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, ritenendo che la resistenza dell'Amministrazione fosse ingiustificata.

La decisione

Il TAR Lombardia accoglie il ricorso per l'ottemperanza e dichiara che il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve dare esecuzione alla sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Mantova. Per assicurare il pieno adempimento, il tribunale nomina un commissario ad acta, ossia un magistrato che avrà il compito di provvedere direttamente all'esecuzione della sentenza precedente, in sostituzione dell'Amministrazione rimasta inerte. Il Ministero è inoltre condannato a rimborsare le spese di lite nella misura di mille euro, oltre agli accessori legali e al contributo unificato eventualmente versato dalla ricorrente, con distrazione dell'importo a favore dei procuratori che hanno patrocinato gratuitamente la causa.

Massima

Quando l'Amministrazione non da esecuzione a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento forzato mediante la nomina di un commissario ad acta che provvede direttamente in luogo dell'ente inadempiente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, proposto da
Simone La Tesse, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione di parte ricorrente, e udito l’avv. Miele per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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