ESECUZIONE E OTTEMPERANZA -INDENNIZZO EX LEGE 210/92 - SENTENZA N. 349/2019 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA E SENTENZA N. 1026/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300717/2023 |
| Esito | PRENDE ATTO RINUNZIA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso in ottemperanza è stato proposto da un ricorrente non identificato nel presente provvedimento a causa dell'applicazione delle norme sulla privacy, contro il Ministero della Salute al fine di ottenere l'esecuzione di precedenti decisioni giudiziarie. Nello specifico, il ricorso mirava a garantire il rispetto e l'adempimento di una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia, nonché di un provvedimento del Tribunale civile di Brescia, entrambi precedentemente pubblicati. Si tratta di una controversia che rientra nella categoria dei ricorsi di ottemperanza, ovvero i procedimenti giurisdizionali attraverso i quali un soggetto lamenta che l'amministrazione pubblica non ha dato esecuzione a una sentenza o a un provvedimento che lo favoriva. Tuttavia, nel corso del procedimento e prima che il tribunale amministrativo si pronunciasse nel merito, il ricorrente ha deciso di far venire meno le proprie pretese giuridiche. La rinuncia è stata depositata il 7 settembre 2023 e regolarmente notificata alle altre parti, determinando così la fine spontanea della controversia.
Il quadro normativo
Il ricorso di ottemperanza è disciplinato dagli articoli 35, comma 2, lettera c, nonché dagli articoli 84 e 85 del Codice del Processo Amministrativo, che costituiscono il fondamento normativo per la proposizione di questo tipo di azioni. Tali disposizioni consentono ai ricorrenti di impugnare l'inadempimento dell'amministrazione nell'esecuzione di sentenze e provvedimenti amministrativi o civili definitivi. Nel caso specifico, il giudice amministrativo territoriale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella sezione staccata di Brescia. La sentenza contiene inoltre riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e al Regolamento Europeo 2016/679 per quanto riguarda la tutela dei dati personali e il diritto alla riservatezza, che hanno guidato il giudice nella decisione di oscurare le generalità delle parti coinvolte. La rinuncia al ricorso rientra nei casi di estinzione del giudizio previsti dalla normativa processuale amministrativa.
La questione giuridica
La questione giuridica non si sviluppa propriamente nel merito, dal momento che il ricorrente ha rinunciato alle proprie pretese prima che il tribunale potesse pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di ottemperanza. Tuttavia, sullo sfondo rimane la questione della corretta esecuzione da parte della pubblica amministrazione di decisioni giudiziarie, questione che rappresenta un elemento essenziale dello stato di diritto. Il tribunale amministrativo si è trovato nella situazione di dover gestire il procedimento in seguito alla rinuncia volontaria della parte ricorrente, dovendo applicare le norme processuali che disciplinano la conclusione dei giudizi quando una delle parti decide di non proseguire ulteriormente nella causa. La questione tocca anche profili di tutela della privacy, dato che il provvedimento ordina l'oscuramento dei dati identificativi delle parti interessate.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Bernardo Massari, dal Consigliere Mauro Pedron e dal Referendario Luigi Rossetti in veste di estensore, ha ritenuto necessario prendere atto della rinuncia al ricorso dichiarata spontaneamente dal ricorrente il 7 settembre 2023. La rinuncia rappresenta un comportamento processuale lecito e ammissibile, mediante il quale una parte rinuncia volontariamente alle proprie pretese giuridiche in corso di causa. Una volta accertata la legittimità e la regolarità della rinuncia, il giudice ha proceduto all'estinzione del giudizio, poiché veniva a mancare il presupposto essenziale per la prosecuzione del procedimento, ossia l'interesse della parte ricorrente alla tutela richiesta. Il giudice ha inoltre ritenuto opportuno applicare il principio della compensazione delle spese processuali, decidendo che ciascuna parte sostenerà i propri costi legali senza condannare l'altra al pagamento, data la natura concordata della conclusione della lite. Per quanto riguarda l'oscuramento dei dati, il tribunale ha riconosciuto che sussistevano i presupposti legali per l'adozione di questa misura protettiva, evitando così la pubblicazione dei nominativi delle parti interessate in documenti pubblici accessibili.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara l'estinzione del giudizio prendendo atto della rinuncia al ricorso proposta dalla parte ricorrente. Le spese processuali sono dichiarate compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene autonomamente le proprie spese legali senza ulteriori obbligazioni verso l'altra parte. Il tribunale ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, conformemente alle previsioni del diritto amministrativo. Infine, dispone che le generalità di tutte le parti interessate siano oscurate in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, garantendo così il rispetto della dignità e della privacy dei soggetti coinvolti nella controversia.
Massima
Quando una parte rinuncia volontariamente al ricorso in ottemperanza durante il corso del procedimento, il giudice amministrativo deve dichiara l'estinzione del giudizio per venir meno dell'interesse della parte alla tutela richiesta, compensando le spese e adottando le necessarie misure di protezione dei dati personali secondo la normativa sulla privacy.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore Ottemperanza sentenza n.-OMISSIS--OMISSIS- della Corte d'Appello di Brescia - Sezione Seconda civile, pubblicata il -OMISSIS- e sentenza n. -OMISSIS- –-OMISSIS-, emessa dal Tribunale di Brescia -OMISSIS- del-OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 401 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Eleonora Rizzarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute; Vista la rinuncia al ricorso del 07.09.2023, notificata il 07.09.2023 con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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