Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDAPRENDE ATTO RINUNZIA

Sentenza n. 202300717/2023

Esecuzione E Ottemperanza -indennizzo Ex Lege 210/92 - Sentenza N. 349/2019 Del Tribunale Di Brescia E Sentenza N. 1026/2022 Della Corte D'appello Di Brescia

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
Ottemperanza sentenza n.-OMISSIS--OMISSIS- della Corte d'Appello di Brescia -  Sezione Seconda civile, pubblicata il -OMISSIS- e sentenza n. -OMISSIS- –-OMISSIS-, emessa dal Tribunale di Brescia -OMISSIS- del-OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Eleonora Rizzarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Vista la rinuncia al ricorso del 07.09.2023, notificata il 07.09.2023 con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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