ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA II SEZIONE N. 378/2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300066/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Brescia ha presentato un ricorso per ottemperanza contro ANAS Spa, società che gestisce la viabilità stradale nazionale, al fine di far rispettare una sentenza precedentemente emessa dal medesimo TAR Brescia. Nello specifico, il ricorrente è proprietario di terreni situati nel Comune di Pian Camuno che erano stati occupati, senza formal acquisizione di proprietà, da ANAS per la realizzazione di opere infrastrutturali stradali. La sentenza n. 378 del 26 aprile 2021, ormai passata in giudicato, aveva accertato che ANAS aveva il preciso obbligo giuridico di compiere una scelta consapevole e definitiva: restituire i terreni al proprietario oppure acquisirne formalmente la proprietà secondo il procedimento previsto dalla legge. Il ricorso in esame nasce dal fatto che a distanza di mesi dalla pronuncia di quella sentenza, il ricorrente lamentava che ANAS non aveva ancora ottemperato al giudicato, omettendo di effettuare tale scelta vincolante.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nella disciplina dell'acquisizione di beni immobili privati destinati a opere pubbliche, in particolare l'articolo 42-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1961, noto come Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità. Tale norma prevede una procedura semplificata mediante la quale, qualora il proprietario di un immobile sia stato privato del possesso per l'esecuzione di un'opera pubblica, l'amministrazione che ha compiuto l'occupazione deve procedere o alla restituzione del bene oppure all'acquisizione della proprietà attraverso una dichiarazione di pubblica utilità seguita da trascrizione nei registri immobiliari. La norma rappresenta uno strumento di tutela sia dell'interesse pubblico alla definizione del regime dei beni utilizzati, sia del diritto di proprietà privata, imponendo all'amministrazione di non lasciare sospesa la situazione di incertezza proprietaria. Nel caso di specie, ANAS non poteva rimanere nel limbo dell'occupazione di fatto senza decidere la propria responsabilità verso il proprietario.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava il significato giuridico dell'obbligo di "scelta" imposto dalla sentenza precedente e le conseguenze del suo mancato rispetto tempestivo da parte di ANAS. In particolare, era necessario determinare se ANAS avesse effettivamente compiuto o meno i passi concreti richiesti dalla sentenza di primo grado, oppure se avesse solamente avviato procedure amministrative senza concludere la scelta definitiva. La questione era complessa perché il procedimento di acquisizione della proprietà immobiliare comporta passaggi amministrativi articolati e tempi tecnici non sempre controllabili dall'amministrazione, rendendo talvolta ambiguo il confine tra adempimento e inadempimento. Tuttavia, il diritto del proprietario a conoscere il proprio status proprietario non poteva rimanere indefinitamente sospeso.
La motivazione del giudice
Il tribunale, nel motivare il proprio accoglimento parziale del ricorso, ha valutato il comportamento di ANAS alla luce del principio di legalità e del dovere di ottemperanza ai giudicati. Anche se il testo motivazionale non è interamente disponibile nella documentazione, dalla formula "accoglie il ricorso, come precisato in motivazione" e dal parziale accoglimento si evince che il collegio ha riconosciuto fondatamente l'inadempienza di ANAS in almeno parte delle obbligazioni imposte dalla precedente sentenza. Il giudice ha presumibilmente considerato che l'amministrazione stradale avrebbe dovuto concludere in modo chiaro e definitivo la procedura di acquisizione o restituzione entro termini ragionevoli, e che la mancanza di tale conclusione esplicita violava il giudicato. L'accoglimento parziale suggerisce che il tribunale ha però anche preso atto di alcuni passi che ANAS aveva compiuto, senza ritenere completamente infruttuosa tutta l'attività amministrativa intrapresa, oppur ha valutato che il rilievo andava in parte temperato dal riconoscimento di fattori estenuanti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente accolto il ricorso proposto dall'Istituto Diocesano, con accoglimento parziale come specificato nella motivazione. Concretamente, ANAS è stata condannata al pagamento di tremila euro in favore del ricorrente a titolo di spese di giudizio, riconoscendo così che il ricorso era fondato almeno in parte, oltre al pagamento degli oneri legali. Il tribunale ha inoltre posto il contributo unificato a carico di ANAS. La sentenza è ordinata come immediatamente esecutiva, il che significa che ANAS era tenuta a dare corso all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato precedente senza attendere eventuali ulteriori ricorsi. Le conseguenze pratiche erano che ANAS doveva, salvo complicazioni procedurali sopravvenute, procedere concretamente alla conclusione della scelta tra acquisizione e restituzione, non limitandosi a promesse amministrative prive di effetto.
Massima
L'amministrazione che abbia occupato per pubblica utilità un immobile privato rimane vincolata dalla sentenza di primo grado che le impone la scelta tra restituzione e acquisizione della proprietà, e deve adempiervi in modo formale e definitivo entro tempi ragionevoli, non potendo esimersi mediante semplici iniziative amministrative prive di conclusione giuridica, pena la condanna per inadempienza al giudicato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'ottemperanza - alla sentenza del TAR Brescia n. 378 del 26 aprile 2021, passata in giudicato, con la quale è stato accertato l’obbligo dell’ANAS di effettuare la scelta tra restituzione e acquisizione ex art. 42-bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 in relazione ai terreni di proprietà del ricorrente situati nel Comune di Pian Camuno, occupati per la realizzazione di opere stradali; sul ricorso numero di registro generale 751 del 2022, proposto da ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Barilà e Gianfranco Zanetti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo legale in Brescia, via Solferino 28; ANAS SPA, non costituitasi in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'art. 114 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione; (b) condanna l’ANAS a versare al ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 3.000, oltre agli oneri di legge; (c) pone il contributo unificato a carico dell’ANAS. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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