AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300611/2023

Sentenza n. 202300611/2023

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 344/2021- DOCENTE - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300611/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente Margherita Schiavi, una docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro con provvedimento n. 344 del 10 giugno 2021, successivamente notificata in forma esecutiva il 4 marzo 2022. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale per docenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro sottoscritto il 15 marzo 2001, e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione a liquidarle le differenze stipendiali arretrate pari a 1.508,88 euro con relativi interessi e accessori. Il Ministero, tuttavia, non aveva provveduto spontaneamente all'esecuzione della sentenza secondo il dovuto, rendendo necessario un ricorso amministrativo per ottemperanza dinanzi al TAR al fine di forzare l'adempimento della decisione precedente mediante intervento coattivo della magistratura amministrativa.

Il quadro normativo

Il ricorso per ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che permette a colui che ha beneficiato di una sentenza passata in giudicato di ricorrere nuovamente qualora l'amministrazione non adempie spontaneamente al comando del giudice. Nel caso specifico, rilevante è anche la disciplina relativa alla retribuzione dei docenti contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro firmato il 15 marzo 2001, che regola le prestazioni economiche dovute al personale scolastico sulla base di qualifiche e anzianità. L'obbligo di ottemperanza grava sull'amministrazione pubblica la quale deve conformarsi alle decisioni giurisprudenziali definitive, pena la responsabilità della Stato verso i cittadini e il ricorso a misure coattive da parte della magistratura.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava l'accertamento dell'effettiva esecuzione della sentenza di primo grado da parte del Ministero e la necessità di disporre rimedi giuridici concreti per costringere l'amministrazione a rispettare il comando giurisdizionale. Non si trattava di discutere il merito del diritto della ricorrente alla retribuzione professionale, già accertato dalla sentenza di Bergamo, bensì di verificare se il Ministero avesse adempiuto all'obbligo di pagamento delle somme liquidate e, in caso negativo, quali provvedimenti adottare per farne ottenere l'esecuzione coattiva alla ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il ricorso per ottemperanza fosse fondato sulla base della provata mancata esecuzione della sentenza di Bergamo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il collegio giudicante ha accertato che il Ministero non aveva versato le somme dovute né i relativi accessori nella forma e nel termine prescitti, costituendo ciò una violazione del principio di legalità e di obbedienza alle decisioni giudiziali. Il TAR, nel constatare l'infondatezza della difesa ministeriale e l'assoluta necessità di dare concreta attuazione al precedente giudicato, ha ritenuto di far carico all'amministrazione non solo del pagamento delle somme già ordinate dalla sentenza di Bergamo, ma anche delle ulteriori spese di giudizio derivanti dalla necessità di instaurare il presente ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo accoglie integralmente il ricorso per ottemperanza proposto da Margherita Schiavi, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di versare al difensore antistatario della ricorrente l'importo di 1.500 euro a titolo di spese di giudizio, oltre agli oneri di legge applicabili. Il TAR dispone altresì il rimborso del contributo unificato a carico del Ministero, da erogare tramite il difensore della ricorrente, e ordina che l'amministrazione dia esecuzione al presente provvedimento senza ulteriori dilazioni o omissioni. Il Ministero rimane pertanto obbligato non solo al pagamento originariamente dovuto per effetto della sentenza di Bergamo, ma anche alle ulteriori somme per spese qui liquidate, in qualità di parte soccombente nel ricorso amministrativo.

Massima

L'amministrazione pubblica è obbligata ad eseguire spontaneamente e tempestivamente le sentenze passate in giudicato, e il mancato adempimento espone lo Stato al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di avviare un ricorso per ottemperanza, includendo le spese legali aggiuntive sostenute dal cittadino per forzare l'esecuzione coattiva della decisione giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'ottemperanza
-	alla sentenza del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro n. 344 del 10 giugno 2021, notificata con formula esecutiva il 4 marzo 2022, che ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, condannando il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali, pari a € 1.508,88, incrementate della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, oltre alle spese legali liquidate in complessivi € 1.500,00, con rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2023, proposto da
MARGHERITA SCHIAVI, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b)	condanna il Ministero a versare al difensore antistatario della ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 1.500, oltre agli oneri di legge;
(c)	pone il contributo unificato a carico del Ministero, con rimborso da parte di quest’ultimo al difensore antistatario della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →