Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Accolto
Sentenza n. 202300611/2023
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Bergamo N. 344/2021- Docente - Retribuzione Professionale Docenti
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'ottemperanza - alla sentenza del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro n. 344 del 10 giugno 2021, notificata con formula esecutiva il 4 marzo 2022, che ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, condannando il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali, pari a € 1.508,88, incrementate della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, oltre alle spese legali liquidate in complessivi € 1.500,00, con rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali, da distrarsi a favore del difensore antistatario; sul ricorso numero di registro generale 189 del 2023, proposto da MARGHERITA SCHIAVI, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione; (b) condanna il Ministero a versare al difensore antistatario della ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 1.500, oltre agli oneri di legge; (c) pone il contributo unificato a carico del Ministero, con rimborso da parte di quest’ultimo al difensore antistatario della ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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