ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 833/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 24 aprile 2026 |
| Numero | 202600575/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Salvi Giovanni, docente della scuola italiana, aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, contestando un provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito inerente alla Carta del docente, il bonus annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento professionale e alla formazione continua degli insegnanti. La sentenza n. 833/2024 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 17 luglio 2024 e successivamente passata in giudicato, aveva accolto il ricorso e ordinato al Ministero di conformarsi alle statuizioni giudiziali. Successivamente, il ricorrente ha presentato un ricorso di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia di Brescia per verificare e sanzionare l'esecuzione della sentenza precedente da parte della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
La materia della Carta del docente è regolata dal decreto legislativo che istituisce il bonus di aggiornamento per il personale scolastico, e il suo corretto funzionamento rientra negli obblighi della pubblica amministrazione verso i suoi dipendenti. La sentenza di ottemperanza si basa sugli articoli del codice del processo amministrativo, in particolare l'articolo 114, che disciplina il procedimento per sanzionare il mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche di quanto ordinato dal giudice. La responsabilità dell'amministrazione di conformarsi alle decisioni giudiziali costituisce un principio fondamentale dello stato di diritto e della corretta applicazione della legge nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava se e in quale misura il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse ottemperato alla sentenza precedente e ristabilito le situazioni giuridiche soggettive lese del ricorrente in relazione alla Carta del docente. Il procedimento di ottemperanza presuppone l'accertamento della volontarietà dell'inadempienza, oppure al contrario il riscontro dell'esecuzione spontanea della sentenza precedente da parte della pubblica amministrazione. La questione implicava la verifica della buona fede della pubblica amministrazione nell'eseguire i provvedimenti giudiziali e il rispetto dei diritti dei dipendenti pubblici alle prestazioni dovute.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR di Brescia, nel corso dell'udienza del 22 aprile 2026, ha valutato la documentazione presentata da entrambe le parti e ha rilevato come il Ministero dell'Istruzione e del Merito abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 833/2024 del Tribunale di Bergamo, ottemperando alle statuizioni contenute nel precedente giudizio. La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta l'esito naturale quando la pubblica amministrazione adotta spontaneamente i comportamenti ordinati dal giudice, rendendo moot la controversia in quanto il diritto del ricorrente è stato praticamente ripristinato. Questa conclusione non ha richiesto ulteriori sviluppi istruttori e si è fondata sul riconoscimento della corretta esecuzione amministrativa della sentenza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché il Ministero era intervenuto in autotutela conformandosi alla precedente sentenza. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al rimborso delle spese di lite nel massimo importo di mille euro, oltre gli accessori legali e la distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari. Non è stato ritenuto necessario pronunciarsi sul contributo unificato, in considerazione della peculiare natura della controversia di ottemperanza.
Massima
La pubblica amministrazione, ottemperando spontaneamente a una sentenza di primo grado passata in giudicato, determina la cessazione della materia del contendere nel successivo ricorso per ottemperanza, rendendo inutile il giudizio amministrativo sulla sua esecuzione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza della sentenza n. 833/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.07.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente; sul ricorso numero di registro generale 797 del 2025, proposto da Salvi Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda): a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari; c) non luogo a provvedere sul contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
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