ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA TRIBUNALE DI MANTOVA N. 67/2023 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO CARTA DOCENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 24 aprile 2026 |
| Numero | 202600574/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Di Trapani Giuseppe Enrico, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Mantova, sezione lavoro, con il numero 37/2023, in una controversia riguardante la Carta del docente. Successivamente, al fine di verificare se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse correttamente eseguito quanto stabilito dal giudicato, ha proposto un ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia. Il ricorso è stato iscritto al numero 737 del 2025 ed è stato sottoposto all'esame del collegio giudicante in camera di consiglio il 22 aprile 2026, con la partecipazione dell'avvocato Moretti per il Ministero resistente. Il procedimento per ottemperanza rappresenta lo strumento procedurale attraverso cui una parte può chiedere al giudice amministrativo di accertare se l'amministrazione ha effettivamente dato esecuzione alla sentenza precedente e, in caso di inadempimento, di ordinare l'adempimento forzoso.
Il quadro normativo
La Carta del docente è uno strumento introdotto dalla legislazione italiana in materia scolastica al fine di consentire ai docenti della scuola statale di acquisire beni e servizi culturali, ed è disciplinata da decreti ministeriali attuativi. La presente controversia si iscrive nel contesto più ampio della tutela dei diritti dei lavoratori pubblici e della sindacabilità degli atti amministrativi dinanzi alla giustizia amministrativa. Il TAR ha fatto riferimento all'articolo 114 del codice di procedura amministrativa, che disciplina la forma e i requisiti dei ricorsi amministrativi. Il procedimento per ottemperanza è normato dagli articoli 119 e seguenti del codice di procedura amministrativa e costituisce il meccanismo attraverso cui le parti possono sollecitare il giudice a verificare l'esecuzione corretta di un precedente giudicato da parte dell'amministrazione.
La questione giuridica
La questione rilevante nel giudizio era se il ricorso per ottemperanza fosse stato proposto in modo corretto sotto il profilo procedurale e se sussistessero effettivamente i presupposti legittimanti il suo esame da parte del giudice amministrativo. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso manifestamente del collegio denota che sono stati riscontrati difetti procedurali o una mancanza dei presupposti processuali necessari. Tali difetti potevano riferirsi al mancato rispetto dei termini di proposizione, alla carenza dei requisiti soggettivi per agire, all'assenza di competenza ratione materiae del giudice, oppure alla non esauribilità dei rimedi ordinari quale condizione del ricorso amministrativo.
La motivazione del giudice
Sebbene il provvedimento non contenga una motivazione estesa, aspetto normale nelle sentenze di ottemperanza caratterizzate da brevità anche sul piano processuale, il collegio ha chiaramente individuato l'assenza di uno o più presupposti procedurali essenziali che hanno reso inammissibile il ricorso. Il collegio giudicante, mediante un accertamento preliminare di ammissibilità, ha verificato la ricorrenza delle condizioni di procedibilità della causa e ha ritenuto che talune di esse non fossero presenti. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile impedisce l'accesso al giudizio nel merito e preclude pertanto l'esame delle questioni di diritto sostanziale relative alla corretta esecuzione della sentenza n. 37/2023. La formula secondo cui la sentenza deve essere eseguita dall'autorità amministrativa è una reiterazione del principio fondamentale che i provvedimenti giurisdizionali hanno carattere vincolante e sono dotati di imperatività.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo così l'esame nel merito delle questioni sottese alla richiesta di ottemperanza. È stato disposto il non luogo a provvedere sulle spese di lite, conseguenza naturale dell'inammissibilità che dispensa il giudice dal pronunciarsi su aspetti economici della lite. La sentenza è rivestita di carattere obbligatorio per l'amministrazione pubblica ed è suscettibile di esecuzione secondo le modalità previste dal codice di procedura amministrativa.
Massima
L'inammissibilità del ricorso per ottemperanza derivante dall'assenza di presupposti procedurali esclude l'esame nel merito della questione relativa all'esecuzione della sentenza precedente. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.37/2023 del Tribunale di Mantova, sezione lavoro (in materia di c.d. Carta del docente). sul ricorso numero di registro generale 737 del 2025, proposto da Di Trapani Giuseppe Enrico, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l'avv. Moretti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), dichiara il ricorso inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati: Esito: DICHIARA INAMMISSIBILE Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA Sezione: SEZIONE SECONDA Data: 24/04/2026
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.37/2023 del Tribunale di Mantova, sezione lavoro (in materia di c.d. Carta del docente). sul ricorso numero di registro generale 737 del 2025, proposto da Di Trapani Giuseppe Enrico, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Moretti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), dichiara il ricorso inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
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