ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA II SEZIONE N. 761/2021 - MODALITÀ - CHIARIMENTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300574/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda due ricorsi di ottemperanza proposti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione di Brescia) aventi ad oggetto l'esecuzione di una precedente sentenza TAR n. 761 del 19 agosto 2021 in materia di accesso agli atti amministrativi. Tea spa, società che opera quale stazione appaltante e concessionaria del servizio di teleriscaldamento, aveva già subito una pronuncia del giudice amministrativo riguardante obblighi di trasparenza e consegna di documenti. Leoni Immobiliare di Leoni Bruno & C. snc, in qualità di parte ricorrente che aveva già avuto accesso a parte della documentazione, ritiene necessario continuare a chiedere il rilascio di ulteriori documenti da Tea spa. La controversia si articola in due posizioni contrapposte: da un lato Tea spa intende conoscere i limiti precisi del proprio obbligo di esibizione e consegna dei documenti secondo l'articolo 112 comma 5 del Codice del processo amministrativo; dall'altro Leoni Immobiliare chiede che vengano condannate a consegnare i documenti ulteriori non ancora acquisiti. I due ricorsi sono stati unificati dal collegio nel corso del giudizio data la loro stretta correlazione.
Il quadro normativo
Il caso si inserisce nel complesso sistema della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso agli atti, regolato dal Codice del processo amministrativo in particolare dall'articolo 112 che disciplina sia il diritto di accesso quanto le eccezioni a tale diritto. L'articolo 112 comma 5 del CPA prevede infatti specifiche limitazioni all'obbligo di esibizione e consegna dei documenti in capo alle amministrazioni, stabilendo circostanze nelle quali anche le pubbliche amministrazioni e gli organismi equiparati possono legittimamente rifiutare o limitare l'accesso. Nel contesto della gestione di servizi pubblici come il teleriscaldamento, la questione assume rilevanza particolare poiché occorre bilanciare il principio di trasparenza con la protezione di informazioni commercialmente sensibili e con l'esigenza di efficiente gestione dell'impresa pubblica o concessionaria. La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente definito quando le eccezioni previste dalla normativa rappresentino ostacoli legittimi all'accesso e quando invece costituiscano violazioni del dovere di trasparenza.
La questione giuridica
Il nocciolo della controversia riguarda l'interpretazione e l'applicazione dei limiti legali all'obbligo di trasparenza amministrativa in capo a una società concessionaria che gestisce un servizio di pubblica utilità. Nello specifico, il giudice doveva stabilire se Tea spa fosse tenuta a consegnare l'integralità dei documenti richiesti da Leoni Immobiliare oppure se potesse legittimamente invocare eccezioni previste dall'articolo 112 comma 5 CPA per limitare o rifiutare il rilascio di ulteriori documenti. La questione presenta un grado di complessità dovuto al necessario bilanciamento tra il diritto di accesso e la riservatezza di informazioni aziendali, nonché alla natura particolare dei servizi pubblici in concessione dove l'interesse collettivo deve confrontarsi con l'autonomia gestionale della società.
La motivazione del giudice
Il collegio ha proceduto all'analisi della richiesta di chiarimenti formulata da Tea spa in relazione ai limiti del proprio obbligo di esibizione e consegna dei documenti secondo la normativa vigente. Nel valutare le posizioni delle parti, il giudice ha accolto la tesi di Tea spa secondo la quale esistono effettivamente limiti legali al dovere di trasparenza che la società può invocare sulla base dell'articolo 112 comma 5 del Codice del processo amministrativo, riconoscendo quindi la legittimità delle eccezioni sollevate. Di conseguenza, il collegio ha ritenuto infondata la pretesa di Leoni Immobiliare di ottenere ulteriori documenti oltre a quelli già spontaneamente esibiti da Tea spa in precedente esecuzione del giudicato. La decisione riflette un equilibrio giuridico per il quale la trasparenza amministrativa, per quanto importante, non può costituire un obbligo assoluto e incondizionato, ma deve confrontarsi con le eccezioni legittimamente previste dall'ordinamento per tutelare interessi contrapposti di rilievo costituzionale e legale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso numero 15 del 2023 proposto da Tea spa, rispondendo positivamente alla richiesta di chiarimenti sui limiti dell'obbligo di esibizione e consegna dei documenti, mentre ha respinto il ricorso numero 101 del 2023 proposto da Leoni Immobiliare, negando pertanto la richiesta di condanna di Tea spa alla consegna di ulteriori documenti. Il collegio ha inoltre provveduto alla compensazione delle spese di giudizio in entrambi i ricorsi, operando una ripartizione equilibrata dei costi processuali tra le parti. Infine, il contributo unificato relativo al ricorso numero 15 del 2023 è stato posto a carico di Leoni Immobiliare, elemento che rappresenta una conseguenza naturale dell'accoglimento della ricerca di chiarimenti da parte di Tea spa e del rigetto della controrisposta di Leoni Immobiliare.
Massima
L'articolo 112 comma 5 del Codice del processo amministrativo legittima la società concessionaria di un servizio pubblico a rifiutare o limitare l'esibizione di documenti quando sussistono eccezioni previste dalla norma, tale facoltà non potendo essere superata dalla mera insistenza della parte ricorrente sulla consegna di materiale già oggetto di precedente decisione giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'ottemperanza (a) quanto al ricorso n. 15 del 2023: - alla sentenza del TAR Brescia n. 761 del 19 agosto 2021, in materia di accesso, dalla prospettiva di Tea spa, nel senso che la predetta società, in qualità di stazione appaltante e concessionaria del servizio di teleriscaldamento, chiede chiarimenti ai sensi dell’art. 112 comma 5 cpa sui limiti del proprio obbligo di esibizione e consegna dei documenti; (b) quanto al ricorso n. 101 del 2023: - alla sentenza del TAR Brescia n. 761 del 19 agosto 2021, in materia di accesso, dalla prospettiva di Leoni Immobiliare di Leoni Bruno & C. snc, nel senso che tale società, in qualità di parte richiedente, chiede la condanna di Tea spa alla consegna di documenti ulteriori rispetto a quelli già rilasciati da Tea spa per spontanea esecuzione del giudicato; sul ricorso numero di registro generale 15 del 2023, proposto da TEA TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini e Marcello Coffrini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; LEONI IMMOBILIARE DI LEONI BRUNO & C. SNC, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mannironi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; VIAGEST SRL, CPL CONCORDIA SOCIETÀ COOPERATIVA, AQA SRL, non costituitesi in giudizio; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio rispettivamente di Leoni Immobiliare di Leoni Bruno & C. snc, e di Tea spa; Visto l'art. 114 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 101 del 2023, proposto da LEONI IMMOBILIARE DI LEONI BRUNO & C. SNC, appresentata e difesa dall'avv. Antonio Mannironi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; TEA TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini e Marcello Coffrini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AQA SRL, non costituitasi in giudizio; VIAGEST SRL, CPL CONCORDIA SOCIETÀ COOPERATIVA, non costituitesi in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) riunisce i ricorsi; (b) accoglie il ricorso n. 15/2023 e respinge il ricorso n. 101/2023, come precisato in motivazione; (c) compensa le spese di giudizio in entrambi i ricorsi; (d) pone il contributo unificato del ricorso n. 15/2023 a carico di Leoni Immobiliare. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
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