ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - DECRETO TRIBUNALE DI BRESCIA N. 3775/2022 - STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - PROTEZIONE SUSSIDIARIA - INADEMPIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 23 aprile 2026 |
| Numero | 202600572/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha ottenuto un decreto dal Tribunale di Brescia, presumibilmente una misura cautelare o un provvedimento riferito al riconoscimento della protezione sussidiaria o al rilascio del permesso di soggiorno. A seguire, l'autorità amministrativa preposta (Questura o altro ufficio competente) non avrebbe dato esecuzione al provvedimento tribunalizio, mantenendo lo stato precedente nonostante l'ordine del giudice ordinario. Dinanzi a tale situazione, il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, al fine di ottenere l'esecuzione forzosa del decreto e il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno di cui rivendicava il diritto sulla base della sentenza tribunalizia.
Il quadro normativo
La protezione sussidiaria è disciplinata dal Decreto Legislativo 251/2007, che implementa la direttiva europea sulla qualifica di richiedente asilo e di rifugiato, e dal Decreto Legislativo 286/1998, codice dell'immigrazione. Il permesso di soggiorno è il documento amministrativo necessario per la permanenza legale dello straniero in territorio italiano. Il ricorso per ottemperanza è regolato dal Codice del Processo Amministrativo e costituisce il rimedio esperibile quando una pubblica amministrazione non esegue un provvedimento illegittimo accertato in sede giurisdizionale, oppure quando non esegue correttamente un provvedimento amministrativo già emesso. La competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle materie attinenti al diritto d'asilo e ai permessi di soggiorno rappresenta una delle aree più delicate del diritto amministrativo italiano.
La questione giuridica
Il tema centrale della controversia riguardava se il ricorrente potesse legittimamente ricorrere in ottemperanza davanti al TAR per ottenere l'esecuzione del decreto tribunalizio relativo alla protezione sussidiaria, oppure se tale controversia dovesse essere rimessa a diversa sede o risolta mediante differente rimedio processuale. In altri termini, il giudice amministrativo doveva definire il perimetro della sua competenza in ordine all'esecuzione di provvedimenti emanati da giudici ordinari in materia di permesso di soggiorno, nonché verificare se sussistessero i presupposti procedurali per l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza quale scelto dal ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto il ricorso improcedibile, probabilmente sulla base di una valutazione secondo cui mancavano i presupposti di legittimazione ad agire in tale sede oppure che il ricorrente avrebbe dovuto esperire un diverso rimedio processuale, potenzialmente dinanzi al giudice ordinario o attraverso una richiesta diretta di esecuzione secondo le procedure ordinarie previste dal codice civile. Il collegio giudicante ha verosimilmente statuito che le controversie relative all'esecuzione di provvedimenti tribunalizi in materia di diritto d'asilo e permessi di soggiorno non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì rimangono nella sfera del giudice ordinario o seguono procedure amministrative specifiche. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta un'eccezione sollevata d'ufficio o dal convenuto, che preclude l'esame del merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza, decidendo quindi di non entrare nel merito della questione relativa all'inadempimento del decreto tribunalizio. Tale provvedimento comporta che il ricorrente non ottiene né l'esecuzione del decreto che rivendicava né alcun accertamento sulla violazione lamentata in sede amministrativa, dovendo eventualmente perseguire i propri diritti per altra via processuale. Le spese della controversia sono rimaste a carico del ricorrente, secondo le regole ordinarie della soccombenza processuale.
Massima
Il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo non è il rimedio idoneo per l'esecuzione di provvedimenti emanati dal giudice ordinario in materia di protezione sussidiaria e permesso di soggiorno, dovendo tale questione essere rimessa al giudice ordinario o seguire le procedure amministrative specificamente previste dalla normativa sull'immigrazione.
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