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Sentenza n. 202600517/2026
16 aprile 2026

Sentenza n. 202600517/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 976/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data16 aprile 2026
Numero202600517/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Rosa Falivene, docente, ha proposto ricorso al Tribunale di Brescia per far valere i propri diritti in relazione al beneficio della Carta elettronica del docente, strumento di aggiornamento e formazione continua previsto per gli insegnanti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, convenuto nella controversia, avrebbe omesso di garantirle l'accesso a tale beneficio oppure non avrebbe ottemperato a quanto disposto da una precedente sentenza che ne riconosceva i diritti. Dopo che il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, aveva accolto la domanda della ricorrente con sentenza n. 976/2024 pubblicata il 20 settembre 2024, il Ministero non ha tempestivamente eseguito il provvedimento giurisdizionale. Rosa Falivene ha pertanto presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'ottemperanza coattiva della precedente sentenza mediante la nomina di un commissario ad acta.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito della tutela dei diritti dei docenti in materia di formazione professionale continua e, specificamente, nel quadro normativo relativo alla Carta elettronica del docente, provvedimento amministrativo che riconosce un credito annuale destinato all'aggiornamento professionale degli insegnanti. Il ricorso per l'ottemperanza è regolato dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo, il quale prevede il ricorso dinnanzi al giudice amministrativo quando l'amministrazione non provvede a eseguire spontaneamente una sentenza amministrativa entrata in giudicato. Quando l'amministrazione resta inerte, il giudice amministrativo ha il potere di nominare un commissario ad acta con il compito di adottare d'ufficio il provvedimento che l'amministrazione ha omesso di emettere, garantendo così l'effettività della tutela giurisdizionale.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava il diritto della ricorrente al beneficio della Carta elettronica del docente e il dovere di ottemperanza dell'amministrazione a quanto dispostoione dalla sentenza del Tribunale di Brescia. Il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il provvedimento giurisdizionale, manifestando una sistematica inosservanza della decisione giudiziale che, in favore della ricorrente, aveva riconosciuto l'accesso al beneficio. La controversia evidenziava l'importanza della coercibilità delle sentenze amministrative e il principio fondamentale secondo il quale nessun'amministrazione pubblica può restare inerte di fronte a una decisione del giudice, pena l'adozione di misure coattive.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, alla luce della documentazione processuale e delle argomentazioni delle parti, ha riconosciuto il fondamento della contestazione della ricorrente, accertando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 976/2024 del Tribunale di Brescia nel termine congruo. Il collegio giudicante ha considerato che l'inerzia amministrativa violava il principio della certezza del diritto e l'effettività della tutela giurisdizionale, costituendo una illegittima disapplicazione di una sentenza ormai definit iva. Pur non sviluppando diffusamente la motivazione nel dispositivo qui riportato (dato il carattere tipicamente sintetico delle sentenze di ottemperanza), il TAR ha ritenuto incontestabile il diritto della ricorrente alla conformità dell'azione amministrativa alle disposizioni della sentenza di primo grado. La decisione di accogliere il ricorso era dunque naturale conseguenza della preventiva certezza giudiziale sul diritto sostanziale della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso per l'ottemperanza presentato da Rosa Falivene, dichiarando illegittima la persistente inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge previsti, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. Più significativamente, il TAR ha ordinato la nomina di un commissario ad acta con il compito di adottare d'ufficio tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza n. 976/2024, garantendo così il pieno riconoscimento del diritto della ricorrente al beneficio della Carta elettronica del docente.

Massima

L'amministrazione pubblica è obbligata a dare spontanea e sollecita esecuzione alle sentenze amministrative definitive, e in caso di persistente inerzia, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per adottare d'ufficio i provvedimenti dovuti, salvaguardando l'effettività della tutela giurisdizionale e il principio della certezza del diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza n. 976/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2217/2023, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 20 settembre 2024 e notificata in data 4 ottobre 2024 (Carta elettronica del docente)
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2025, proposto da:
Rosa Falivene, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio fisico nello studio di quest’ultima in Brescia Via Vittorio Emanuele II n. 60 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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