ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA N. 91/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 8 aprile 2026 |
| Numero | 202600492/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Laura Brutti, insegnante, aveva presentato un ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Mantova (Sezione Lavoro) avverso un provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardante la Carta Elettronica del Docente, strumento destinato ai docenti della scuola pubblica per l'aggiornamento e la formazione professionale. Tale ricorso originario era stato definito con sentenza favorevole alla ricorrente il 11 aprile 2024. Tuttavia, a quanto emerge dal presente giudizio, il Ministero non aveva ottemperato correttamente e completamente a quanto disposto da quella sentenza. Di conseguenza, Laura Brutti ha dovuto ricorrere dinanzi al TAR per ottenere il pieno rispetto della precedente pronuncia e la tutela effettiva del suo diritto. Il ricorso per ottemperanza rappresenta il prosieguo naturale della controversia originaria, finalizzato a garantire l'esecuzione concreta della sentenza precedente.
Il quadro normativo
I ricorsi per ottemperanza sono disciplinati dall'articolo 114 del codice del procedimento amministrativo, che consente di impugnare l'inerzia o il mancato corretto adempimento da parte dell'amministrazione di quanto statuito da una sentenza amministrativa. La Carta Elettronica del Docente rappresenta un beneficio normativo riconosciuto ai docenti della scuola italiana, regolamentato dal decreto legge numero 104 del 2013 e dalla relativa normativa attuativa. Essa costituisce uno strumento di diritto, non una mera concessione discrezionale, e pertanto la sua corretta assegnazione e gestione rientra negli obblighi specifici dell'amministrazione scolastica e del Ministero competente. L'obbligo di ottemperanza a una sentenza è un principio fondamentale dello stato di diritto, e l'amministrazione non può sottrarsi a tale obbligo sotto alcun profilo.
La questione giuridica
La questione rilevante era se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse compiuto tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare piena e concreta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Mantova numero 91/2024. In particolare, si doveva verificare se la ricorrente avesse ottenuto effettivamente il diritto riconosciutole dalla precedente sentenza ovvero se persistessero omissioni o carenze nell'adempimento amministrativo. La questione toccava il principio della vincolatività delle sentenze amministrative e la responsabilità dell'amministrazione pubblica nel garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
La motivazione del giudice
Il TAR, esaminati gli atti della causa e ascoltate le difese delle parti nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026, ha accertato che durante il corso del giudizio la materia del contendere era venuta meno. Ciò significa che il Ministero ha provveduto a tutelare il diritto della ricorrente, rendendo così superato il motivo della controversia. La cessazione della materia del contendere rappresenta un istituto procesuale che ricorre quando il diritto lamentato viene tutelato nel corso del giudizio stesso, oppure quando le circostanze di fatto che giustificavano l'azione si modificano. Il collegio ha ritenuto di non proseguire nel merito della controversia proprio perché venuta meno la ragione della contestazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente Laura Brutti le spese di lite, liquidate in euro millecinque euro complessive oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. Sebbene il ricorso non sia stato accolto nel merito, la pronuncia è risultata favorevole alla ricorrente sotto il profilo delle spese e ha garantito l'esecuzione della decisione da parte della pubblica amministrazione.
Massima
L'amministrazione che abbia inadempiuto agli obblighi derivanti da una sentenza e provveda successivamente alla loro esecuzione durante il giudizio di ottemperanza non può sottrarsi al pagamento delle spese di lite alla parte ricorrente, poiché tale adempimento tardivo non elimina il danno processuale e l'aggravio economico sopportato dal ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, resa a definizione del giudizio R.G. n. 883/2023, pubblicata in data 11 aprile 2024, notificata in data 28 ottobre 2024 (Carta Elettronica del Docente) sul ricorso numero di registro generale 533 del 2025, proposto da: Laura Brutti, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sorregotti, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Mantova via Carlo Poma n. 24 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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