ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA II SEZIONE N. 134/2017 - CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 86 D.LGS. N. 104/2010
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300471/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Umberto Beretta ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 134/2017, precedentemente pronunciata dal medesimo TAR (Sezione II di Brescia), sulla base della quale Anas S.p.A. avrebbe dovuto effettuare determinate formalità di pubblicità immobiliare. A distanza di anni dalla pubblicazione di quella sentenza, Beretta lamentava il mancato adempimento da parte di Anas delle obbligazioni ivi stabilite, in particolare relative a registrazioni, cancellazioni o annotazioni presso i registri immobiliari della provincia di Bergamo. La controversia riguarda quindi il tema dell'ottemperanza a una pronuncia giurisdizionale precedente, ossia l'obbligo della amministrazione soccombente di dare concreta esecuzione a quanto il giudice aveva ordinato nel 2017. Si tratta di un caso di inerzia amministrativa, dove il ricorrente ha dovuto nuovamente ricorrere in giudizio per costringere Anas a dare attuazione ai propri obblighi.
Il quadro normativo
La sentenza affonda le sue radici negli articoli 112 e successivi del Codice del procedimento amministrativo, che disciplinano il ricorso per l'esecuzione e l'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali. La normativa di riferimento comprende inoltre le disposizioni in materia di pubblicità immobiliare, governate dal Codice Civile e da una serie di regolamenti che disciplinano le iscrizioni, le cancellazioni e le annotazioni presso i conservatori dei registri immobiliari. Nel caso specifico risultano pertinenti anche le norme sulla responsabilità della amministrazione nel dare esecuzione ai provvedimenti del giudice amministrativo, principio fondamentale dello stato di diritto. La controversia tocca quindi il delicato equilibrio tra l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali e l'obbligo di ottemperanza da parte delle amministrazioni pubbliche, pilastri essenziali della legalità amministrativa.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguarda se Anas S.p.A., già condannata con la sentenza 134/2017, potesse rimanere inadempiente rispetto alle specifiche obbligazioni di carattere immobiliare ordinate dal giudice e, in caso affermativo, quali rimedi potessero esserle opposti. La questione investe il principio della esecutività e dell'effettività dei provvedimenti giurisdizionali amministrativi, nonché il diritto del ricorrente a ottenere il pieno soddisfacimento della sua pretesa mediante l'attuazione concreta delle iscrizioni, cancellazioni o annotazioni immobiliari ordinate in precedenza. Centrale è altresì il ruolo del Conservatore dei registri immobiliari, quale soggetto tenuto a dare esecuzione alle formalità una volta che il giudice amministrativo le abbia imposte all'amministrazione soccombente.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo integrale della motivazione non sia stato integralmente fornito, dal dispositivo emerge che il Tribunale ha accolto il ricorso di Beretta ritenendo fondate le lamentele relative al mancato adempimento di Anas. Il collegio giudicante ha valutato come sussistesse un chiaro obbligo di Anas, derivante dalla sentenza 134/2017, di compiere specifiche formalità di pubblicità immobiliare presso i registri di Bergamo, obbligo rimasto disatteso per un periodo prolungato. Il giudice ha ritenuto che l'inerzia amministrativa fosse ingiustificata e che ricorressero pertanto i presupposti per ordinare l'esecuzione coatta dei provvedimenti precedentemente pronunciati. In tal modo, il TAR ha non solo ribadito l'obbligatorietà della sentenza 134/2017, ma ha anche sottolineato il dovere delle amministrazioni pubbliche di dare pronta esecuzione alle decisioni giurisdizionali, senza indugi o comportamenti ostruzionistici.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso di Beretta, ordinando ad Anas S.p.A. di provvedere, entro il termine indicato nella motivazione, all'esecuzione delle formalità di pubblicità immobiliare cui era già tenuta dalla sentenza 134/2017. Contemporaneamente, ha ordinato al Conservatore dei registri immobiliari di Bergamo di effettuare senza ritardo la cancellazione o l'annotazione richiesta da Anas, onde agevolare il soddisfacimento della pretesa di Beretta mediante l'intervento diretto del soggetto custode del registro. Ha inoltre condannato Anas al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente, con ciò riconoscendo la fondatezza della domanda e imputando all'amministrazione il costo del contenzioso inutilmente generato dalla sua inerzia.
Massima
L'amministrazione pubblica rimane vincolata all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali anche oltre la scadenza ordinaria e, ove persista nell'inadempienza, può essere costretta mediante nuovo ricorso per ottemperanza, con condanna alle spese giudiziali e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dal ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’esecuzione/attuazione/ottemperanza e contestuale correzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Brescia, Sezione II, n. 134/2017, pubblicata in data 1°.02.2017. sul ricorso numero di registro generale 184 del 2023, proposto da Beretta Umberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Max Diego Benedetti ed Erica Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Anas S.p.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Bergamo, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli articoli 112 e ss. Cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie, e per l’effetto: a) ordina ad ANAS S.p.A. di eseguire le formalità di pubblicità immobiliare indicate in motivazione nel termine ivi fissato; b) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Bergamo di effettuare senza ritardo la cancellazione/annotazione richiesta da ANAS S.p.A.; c) condanna ANAS S.p.A. a rifondere al signor Umberto Beretta le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato, secondo quanto stabilisce l’articolo 13, comma 6 bis.1, D.P.R. n. 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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