ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CREMONA N. 258/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 19 gennaio 2026 |
| Numero | 202600046/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda l'ottemperanza al giudicato pronunciato dal Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, con sentenza n. 258/2024 pubblicata il 18 luglio 2024, in materia di carta elettronica del docente. I ricorrenti, gli insegnanti Marilena Teresa e Andrea D'Oronzo, avevano già ottenuto una sentenza favorevole dal tribunale ordinario sul tema della gestione e della corretta alimentazione della loro carta elettronica del docente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tuttavia, l'amministrazione non aveva dato seguito alle prescrizioni contenute nel giudicato precedente, costringendo i docenti a ricorrere al tribunale amministrativo per ottenere l'esecuzione coattiva della sentenza già pronunciata. La carta elettronica del docente è uno strumento digitale di tracciamento e registrazione della carriera professionale e dei crediti formativi degli insegnanti della scuola pubblica italiana, e irregolarità nella sua gestione possono incidere negativamente sul riconoscimento dei diritti professionali e retributivi dei docenti.
Il quadro normativo
La sentenza si colloca nel contesto della giustizia amministrativa, dove il TAR esercita il suo potere di controllo sulla legittimità dei provvedimenti e sull'obbligo di ottemperanza ai precedenti giudicati. Il procedimento di ottemperanza è regolato dal codice del processo amministrativo, che prevede la possibilità per il ricorrente di ricorrere al giudice amministrativo quando un'amministrazione non abbia rispettato gli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato. Quando il giudice amministrativo constata l'inadempimento, può nominare un commissario ad acta quale strumento di esecuzione coattiva, ossia una figura terza incaricata di dare concretamente esecuzione ai contenuti della sentenza che l'amministrazione stava contrastando. La normativa sulla carta elettronica del docente è parte della disciplina dell'impiego pubblico scolastico e rientra nella competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava se l'amministrazione scolastica aveva correttamente e prontamente eseguito le prescrizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Cremona relativa alla carta elettronica dei ricorrenti e, in caso di inottemperanza, quale fosse il rimedio processuale più efficace per costringere l'amministrazione a rispettare il precedente giudicato. La questione comportava una riflessione sulla natura vincolante del giudicato e sugli obblighi che ne derivano per la pubblica amministrazione, nonché sulla necessità di disporre di strumenti esecutivi forti contro un'amministrazione inerte. Il comportamento omissivo del Ministero rappresentava una violazione del principio di legalità e della certezza del diritto, poiché un giudicato che non viene eseguito perde la sua efficacia pratica a tutela dei cittadini.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la documentazione allegata e ha constatato l'effettivo inadempimento dell'amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Cremona. Il collegio giudicante ha ritenuto che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, l'amministrazione non aveva dato corso agli adempimenti ivi prescritti, causando un pregiudizio concreto ai ricorrenti e vanificando gli effetti della precedente decisione giurisdizionale. Nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la Corte ha accolto le ragioni dei ricorrenti riconoscendo il fondamento del ricorso di ottemperanza. Il giudice ha valutato che l'inerzia dell'amministrazione fosse ingiustificabile e che l'unico rimedio efficace per garantire il diritto dei docenti fosse la nomina di un commissario ad acta, autorità terza incaricata di provvedere d'ufficio agli adempimenti che l'amministrazione stava sistematicamente trascurando.
La decisione
Il TAR Brescia ha accolto il ricorso dei docenti Marilena Teresa e Andrea D'Oronzo e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di 1.000 euro a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori che si erano dichiarati antistatari. L'esito della sentenza è la nomina di un commissario ad acta, figura che provvederà a garantire, nei confronti dell'amministrazione omissiva, l'esecuzione coattiva degli obblighi derivanti dal giudicato precedente. Questa decisione segna il passaggio da una tutela meramente dichiarativa a una tutela esecutiva concreta.
Massima
Quando un'amministrazione risulta inerte nell'esecuzione di un precedente giudicato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta al fine di garantire l'effettiva attuazione dei diritti riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato, condannando altresì l'amministrazione al risarcimento delle spese processuali occasionate dalla sua inottemperanza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.07.2024, avente ad oggetto la cd. “carta elettronica del docente”. sul ricorso numero di registro generale 373 del 2025, proposto da MARILENA TERESA, ANDREA D'ORONZO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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