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Sentenza n. 202600454/2026
30 marzo 2026

Sentenza n. 202600454/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 397/2025 - COLLABORATRICE SCOLASTICA - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data30 marzo 2026
Numero202600454/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Questo è un procedimento di ottemperanza, ossia un giudizio volto a verificare l'esecuzione di una sentenza già passata in giudicato. Simona Fazio, insegnante della scuola pubblica, aveva precedentemente ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Bergamo nella sezione specializzata in materia di lavoro il 8 maggio 2025, nella quale il giudice le aveva riconosciuto il diritto al compenso individuale accessorio, una voce retributiva prevista dal contratto collettivo dei docenti. Successivamente, per verificare se il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva concretamente dato esecuzione a quella sentenza, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, impugnando il mancato o insufficiente pagamento dell'importo dovuto. Il procedimento di ottemperanza rappresenta il meccanismo processuale attraverso il quale un cittadino o un dipendente può controllare se la pubblica amministrazione ha effettivamente rispettato le disposizioni di una sentenza già ferma, chiedendo al giudice l'intervento coattivo qualora l'amministrazione rimanga inadempiente.

Il quadro normativo

La materia del compenso individuale accessorio nella scuola pubblica è disciplinata dal Decreto Legislativo 165/2001 e dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola, che stabiliscono i criteri, le modalità e i tempi di erogazione di compensi integrativi legati al raggiungimento di obiettivi e al merito professionale. I procedimenti di ottemperanza sono regolati dal codice di procedura civile e amministrativa, che conferisce al giudice il potere di verificare il corretto adempimento delle sentenze passate in giudicato e, ove necessario, di ordinarvi l'esecuzione coattiva mediante atti di esecuzione forzata. La competenza in primo grado appartiene al Tribunale Amministrativo Regionale quando la controversia riguarda un rapporto tra un privato cittadino e un'amministrazione pubblica in materia di pubblico impiego, come nel caso della controversia retributiva tra Simona Fazio e il Ministero dell'Istruzione.

La questione giuridica

La questione centrale era se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse correttamente e integralmente ottemperato alla sentenza n. 397/2025, effettuando il pagamento del compenso individuale accessorio nella misura, nei tempi e secondo le modalità stabilite dal giudice di Bergamo. Implicita nella controversia era la necessità di accertare se l'amministrazione aveva volontariamente o involontariamente diffidato dal pagamento, creando una situazione di debito amministrativo verso la ricorrente. La questione non riguardava il merito della retribuzione, già deciso in precedenza, ma bensì l'effettiva attuazione pratica di quella decisione da parte dell'amministrazione scolastica.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, dopo aver acquisito la documentazione presentata dalle parti e aver ascoltato gli argomenti dei difensori nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026, ha constato che nel corso del procedimento di ottemperanza le ragioni della controversia avevano perso concretezza e utilità pratica. In altri termini, il Tribunale ha accertato che il Ministero aveva nel frattempo provveduto a risolvere la situazione di inadempienza, dando esecuzione almeno nel complesso alle disposizioni della precedente sentenza, oppure che comunque le circostanze avevano subito una trasformazione tale da rendere impossibile l'erogazione di una condanna concreta. Questa valutazione ha condotto il TAR alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, un provvedimento giurisdizionale che riconosce l'estinzione della lite per venir meno del suo oggetto. Tuttavia, il TAR non ha inteso lasciar senza conseguenze il comportamento inizialmente inadempiente dell'amministrazione, ritenendo opportuno condannarla al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente come risarcimento del danno economico derivato dal contenzioso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel ricorso per l'ottemperanza proposto da Simona Fazio, riconoscendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva risolto la questione fattuale al centro della controversia. Nonostante l'accoglimento parziale della domanda originaria attraverso il decadimento della materia, il TAR ha comunque condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali nella misura di mille euro, oltre agli accessori legali previsti, con distrazione della somma a favore dell'avvocato difensore che aveva prestato la propria opera a titolo gratuito. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, garantendo così la certezza del pagamento nel rispetto dei procedimenti amministrativi ordinari.

Massima

L'amministrazione che non adempie a una sentenza passata in giudicato rimane responsabile delle spese processuali derivanti dal ricorso per ottemperanza, anche qualora durante il giudizio provveda a risolvere l'inadempienza e risulti cessata la materia del contendere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.397/2025, pubblicata in data 8.5.2025, emessa dal Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, avente ad oggetto il cd. compenso individuale accessorio.
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2025, proposto da
SIMONA FAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte  ricorrente in misura pari ad euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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