ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - ORDINANZA DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA N.1211/2023 - OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRIAZIONE - OCCUPAZIONE D'URGENZA - INDENNITÀ DI ESPROPRIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 19 gennaio 2026 |
| Numero | 202600045/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
I ricorrenti Rina Pezzola, Rosanna Pezzola, Gianatonio Trebeschi, Mariarosa Trebeschi, Giuseppe Lombardi, Ana Mioara Sas e Katia Oliviero hanno promosso un ricorso di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'esecuzione di un'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 12 aprile 2023 (pubblicata il 17 maggio 2023). Tale ordinanza aveva disposto il deposito di un'indennità di occupazione liquidata a carico solidale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Autostrade Centro Padane Spa. Nel corso del procedimento di ottemperanza, specificamente in data 5 dicembre 2025, i ricorrenti hanno ricevuto comunicazione da Autostrade Centro Padane Spa attestante l'avvenuto deposito dell'indennità in data 4 dicembre 2025, con conseguente adempimento della disposizione della Corte d'Appello. La questione che ne è derivata non riguardava più l'inesecuzione della sentenza, ma il venir meno dell'utilità stessa del procedimento a causa della sopravvenuta esecuzione della prestazione dovuta.
Il quadro normativo
Il ricorso di ottemperanza è disciplinato dal codice del processo amministrativo quale strumento processuale idoneo a garantire l'effettiva attuazione dei provvedimenti giurisdizionali amministrativi quando l'amministrazione non vi provveda spontaneamente. La carenza di interesse ad agire è un presupposto processuale fondamentale senza il quale il ricorso non può proseguire, in quanto viene meno l'utilità della tutela giurisdizionale richiesta. Il principio generale secondo cui la sopravvenuta esecuzione della prestazione dedotta in giudizio determina l'estinzione del giudizio è radicato nella giurisprudenza amministrativa ed è coerente con l'economia della tutela cautelare e della ottemperanza. Nel caso concreto trovava applicazione il principio per cui l'adempimento spontaneo della obbligazione dispositiva, anche se tardivo, estingue l'interesse processuale del ricorrente alla prosecuzione della causa di ottemperanza.
La questione giuridica
Il nodo centrale era se il deposito dell'indennità di occupazione effettuato da Autostrade Centro Padane durante il corso del giudizio di ottemperanza fosse sufficiente a determinare la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, rendendo così improcedibile il ricorso. In altri termini, era necessario verificare se l'adempimento sopravvenuto della prestazione liquidata dalla Corte d'Appello costituisse un fatto estintivo della pretesa dedotta in ricorso, eliminando in tal modo qualsiasi utilità della pronuncia richiesta. La questione assumeva rilievo procedurale significativo perché la dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse comporta conseguenze diverse rispetto alla accoglienza piena del ricorso.
La motivazione del giudice
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla parte ricorrente, valutando che il deposito dell'indennità di occupazione effettuato da Autostrade Centro Padane il 4 dicembre 2025 costituisce un provvedimento amministrativo sopravvenuto pienamente satisfattivo della pretesa originaria dei ricorrenti. Il Tribunale ha ritenuto che una volta che la prestazione pecuniaria è stata materialmente versata agli aventi diritto, non sussiste alcun interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, poiché l'ordinanza della Corte d'Appello ha ricevuto piena esecuzione. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ha valorizzato il comportamento comunque operoso e responsabile tenuto dall'amministrazione, considerando che tale atteggiamento costruttivo, pur se realizzato oltre i tempi tecnici opportuni, giustificava una compensazione equitativa delle spese piuttosto che una loro totale addebito. La decisione riflette una gestione ragionevole della controversia procedimentale, evitando di inasprire la posizione dell'amministrazione che comunque aveva ottemperato alla sentenza della Corte d'Appello.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso di ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accertando che il deposito dell'indennità effettuato da Autostrade Centro Padane ha eliminato completamente l'interesse a proseguire il giudizio. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, in considerazione del comportamento comunque diligente tenuto dall'amministrazione nel dare corso all'adempimento della prestazione dovuta. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Massima
Nei giudizi di ottemperanza, il deposito della prestazione pecuniaria ordinata dal giudice amministrativo, sopravvenuto durante il corso del procedimento, determina la carenza sopravvenuta di interesse ad agire dei ricorrenti e conseguentemente l'improcedibilità del ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione all’ordinanza della Corte d'Appello di Brescia, sez. I civile, n. 1211 in data 12 aprile 2023, pubblicata in data 17 maggio 2023. sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2025, proposto da RINA PEZZOLA, ROSANNA PEZZOLA, GIANATONIO TREBESCHI, MARIAROSA TREBESCHI, GIUSEPPE LOMBARDI, ANA MIOARA SAS, KATIA OLIVIERO, rappresentati e difesi dagli avvocati Enzo Lino Barila', Gianfranco Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Zanetti in Brescia, via Solferino 28; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, AUTOVIA PADANA SPA, CARLA PEZZOLA, GABRIELLA PEZZOLA, MAURIZIO LANCELLOTTI, MARIA GIOVANNA PEZZOLA, MARIA PINI, ROBERTO SCALVINI, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti agivano per l’ottemperanza dell'ordinanza della Corte d’Appello di Brescia, sez. I civile, n. 1211 di data 12 aprile 2023, che ha disposto il deposito dell’indennità di occupazione ivi liquidata in solido a carico sia del MIT, sia di Autostrade Centro Padane s.p.a.. 2. Nelle more del giudizio, in data 5 dicembre 2025 è pervenuta ai ricorrenti, da Autostrade Centro Padane S.p.a., comunicazione con allegata l’attestazione di deposito effettuato in data 4 dicembre 2025 in adempimento della citata ordinanza della Corte d’Appello. 3. All’udienza camerale dell’8 gennaio 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso formulata da parte ricorrente. 4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di improcedibilità del ricorso 5. La circostanza da ultimo esposta, relativa al deposito dell’indennità di occupazione nei confronti degli aventi diritto, consente di ritenere il provvedimento amministrativo sopravvenuto pienamente satisfattivo della pretesa di parte ricorrente e determina il venire meno dell’interesse alla coltivazione del presente giudizio. 6. Conseguentemente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse. 7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve essere valorizzato il comportamento operoso comunque tenuto dall’amministrazione. In considerazione di tali circostanze, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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