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Sentenza n. 202600448/2026
30 marzo 2026

Sentenza n. 202600448/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 937/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data30 marzo 2026
Numero202600448/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Francesco Gallo, un docente della scuola italiana, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per una controversia riguardante la Carta Elettronica del Docente. La sentenza n. 937/2024, pubblicata il 18 settembre 2024, aveva accolto il ricorso originario di Gallo, ordinando all'amministrazione scolastica di provvedere a quanto contestato dal ricorrente in materia di gestione, erogazione o utilizzo dei fondi della Carta Elettronica del Docente. Successivamente, ritenendo che il Ministero non avesse ottemperato al precetto della sentenza precedente, Gallo ha proposto il presente ricorso per ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella convinzione che l'inerzia amministrativa fosse illegittima e che fosse necessario un intervento del giudice amministrativo per garantire l'esecuzione della decisione.

Il quadro normativo

La Carta Elettronica del Docente è uno strumento normativo introdotto per valorizzare la formazione continua del personale scolastico, mediante l'assegnazione di un credito annuale utilizzabile per l'acquisto di materiali didattici, libri, corsi di formazione e aggiornamento professionale. La controversia si colloca nel contesto della corretta gestione amministrativa di questo beneficio e dei diritti soggettivi che nascono dalla normativa sull'istruzione. Rilevante è la disciplina civilistica sui diritti dei lavoratori pubblici, nonché i principi di correttezza, trasparenza e tempestività che debbono governare l'azione amministrativa, come sancito dalla Costituzione e dalle leggi sul procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso verteva sulla corretta ottemperanza da parte del Ministero della sentenza precedente, ossia sull'obbligo amministrativo di adempiere concretamente al precetto giurisdizionale laddove fosse stato accertato un diritto del ricorrente connesso alla Carta Elettronica del Docente. La questione toccava sia il profilo dell'esecutività degli atti giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione, sia il diritto soggettivo del docente a veder riconosciuto il beneficio della Carta entro i tempi e secondo le modalità stabilite dal giudice di primo grado. In sostanza, il ricorrente contestava l'inerzia o il ritardo ingiustificato del Ministero nel dare esecuzione alla sentenza già passata in giudicato.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della presente sentenza non contenga una motivazione estesa, come frequente nelle sentenze di ottemperanza quando l'inadempienza è manifesta, il collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso sulla base degli elementi emersi in giudizio, confermando la fondatezza delle pretese del ricorrente formulate nell'ambito della causa principale. Il TAR, valutato l'operato dell'amministrazione e verificato il mancato rispetto del precetto della sentenza n. 937/2024, ha concluso che l'inerzia del Ministero configurasse effettivamente un inadempimento illegittimo, tale da giustificare l'intervento sostitutivo della giurisdizione amministrativa. La nomina del commissario ad acta rappresenta il rimedio più penetrante e incisivo a disposizione del giudice quando l'amministrazione non provvede volontariamente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto da Francesco Gallo, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di adempiere ai propri obblighi secondo quanto stabilito dalla sentenza precedente. La corte ha inoltre nominato un commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell'amministrazione inerte, garantendo così l'effettiva tutela giurisdizionale del diritto riconosciuto al ricorrente. Infine, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite nella misura di mille euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione a favore dei difensori della parte ricorrente che si erano dichiarati antistatari.

Massima

La pubblica amministrazione è vincolata all'esecuzione tempestiva e integrale dei precetti giurisdizionali, e il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta al fine di garantire l'adempimento di obblighi amministrativi quando l'amministrazione rimane inerte, costituendo tale inerzia violazione dei diritti soggettivi accertati in giudizio e lesione del principio di corretta esecuzione degli atti giudiziari.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza n. 937/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2319/2023, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 settembre 2024 e notificata in data 19 settembre 2024 (Carta Elettronica del Docente)
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2025, proposto da:
Francesco Gallo, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Russo e Enrico D'Alessandro, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Lusciano (Ce) via Togliatti n. 18 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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