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Sentenza n. 202600446/2026
30 marzo 2026

Sentenza n. 202600446/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1034/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data30 marzo 2026
Numero202600446/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Maria Antonietta Miele, presunta insegnante o operatrice della Carta Elettronica del Docente, aveva promosso causa dinanzi al Tribunale di Bergamo nella Sezione Lavoro contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Con sentenza n. 1034/2023 pubblicata il 27 dicembre 2023, il Tribunale bergamasco le aveva riconosciuto un diritto (presumibilmente relativo a questioni di retribuzione, assegnazione, benefici o procedimento amministrativo nel settore scolastico). Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione non aveva dato voluntaria ottemperanza al provvedimento nei tempi e nei modi dovuti. La ricorrente, per costringere l'Amministrazione a eseguire quanto statuito dal Tribunale di Bergamo, ha dovuto ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, chiedendo l'ottemperanza coattiva e il ristoro dei costi sostenuti per questa ulteriore controversia.

Il quadro normativo

Il ricorso di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che consente al ricorrente di impugnare l'inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione a un provvedimento amministrativo o a una sentenza già divenuta definitiva. Trattandosi di controversie riguardanti materia di lavoro pubblico e diritti del personale docente, trovano applicazione le normative sulla contrattazione collettiva nel settore scolastico, sulla Carta Elettronica del Docente e sui principi costituzionali di buona amministrazione e legalità sostanziale. L'amministrazione è obbligata, per legge, a dare puntuale e sollecita esecuzione alle sentenze, senza potere opporre valutazioni discrezionali o amministrative diverse da quelle già accertate dal giudice.

La questione giuridica

Il punto fondamentale è se il Ministero dell'Istruzione abbia correttamente e tempestivamente ottemperato alla sentenza del Tribunale di Bergamo oppure se, attraverso la propria inerzia o l'esecuzione incompleta o difforme, abbia violato il principio di certezza del diritto e il diritto soggettivo della ricorrente. La controversia riguarda il rispetto della legalità amministrativa e l'obbligo di autotutela nei confronti del cittadino dopo che un giudice ha accertato un suo diritto. La questione è anche procedimentale: verificare se la mancata o tardiva esecuzione integri un comportamento illegittimo della PA tale da meritare condanna al pagamento delle spese di lite e nomina di un commissario ad acta.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza di ottemperanza non riporti la motivazione estesa (modalità frequente nelle sentenze brevi del TAR), dal dispositivo emerge che il collegio ha accertato l'illegittimità della condotta del Ministero nel non aver dato esecuzione al provvedimento di Bergamo secondo i termini e le modalità dovute. Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, verificando che le ragioni esposte dalla ricorrente per chiedere l'intervento cautelare del TAR fossero giuridicamente solide e fattualmente comprovate. La decisione di nominare un commissario ad acta indica che il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione non potesse essere semplicemente diffidato, bensì necessitava di un organo esterno e vincolante che operasse al suo posto, sottintendendo un'inerzia particolarmente significativa o ostinata della PA.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso proposto da Maria Antonietta Miele nei sensi specificati nella motivazione (anche se non dettagliata nel presente testo). Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite nella misura di milleuro più accessori legali, escludendo il contributo unificato, a favore dei difensori della ricorrente. Soprattutto, il collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e nomina un commissario ad acta, figura che avrà il compito di dare concretamente esecuzione al provvedimento del Tribunale di Bergamo laddove l'Amministrazione non l'abbia fatto spontaneamente.

Massima

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di dare sollecita e completa esecuzione alle sentenze definitive emesse dal giudice ordinario o amministrativo, e il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta allorché l'inerzia della PA renda necessario un intervento coattivo esterno per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1034/2023, resa all’esito del giudizio R.G. n. 2041/2023, del Tribunale di Bergamo – Sez. Lavoro, pubblicata in data 27 dicembre 2023 e notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente).
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2025, proposto da
Maria Antonietta Miele, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Nunziata e Luigi Augusti, con domicilio fisico presso lo studio degli stessi in Palma Campania (NA) via Nuova Nola n. 273 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, escluso il contributo unificato, in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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