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Sentenza n. 202300430/2023

Sentenza n. 202300430/2023

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA I SEZIONE N. 757/2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300430/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Giuseppe Beduschi ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempienza della precedente sentenza TAR n. 757/2021 del 19 agosto 2021, pronunciata dallo stesso Collegio e divenuta giudicato. La sentenza di primo grado aveva accolto le istanze di Beduschi nei confronti del Comune di Marcaria e della ditta Michelini Cereali S.n.c., risolvendo una controversia amministrativa in cui erano in gioco gli interessi del ricorrente nei confronti dell'amministrazione comunale e della società privata. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto nel 2023, quasi due anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza, denunciando presumibilmente che le condanne o i provvedimenti ivi stabiliti non fossero stati correttamente eseguiti dalle parti obbligate. La lite ha visto la partecipazione del Comune di Marcaria come amministrazione interessata e della Michelini Cereali quale controparte commerciale o soggetto responsabile dell'adempimento.

Il quadro normativo

Il ricorso per ottemperanza è disciplinato dagli articoli 96 e seguenti del codice del processo amministrativo, che consentono al ricorrente di denunciare, entro il termine di decadenza, l'inesecuzione della sentenza passata in giudicato. La sentenza di ottemperanza deve accertare se la controversia è di carattere puramente esecutivo oppure se solleva questioni di merito ulteriori rispetto al dispositivo già emanato. Il principio generale è che l'amministrazione pubblica è obbligata a dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali indipendentemente dalle proprie valutazioni di opportunità, e tale obbligo è coercibile giudizialmente. Inoltre, le parti private devono parimenti adempiere alle condanne o agli obblighi assegnati dal giudicato amministrativo secondo i principi di ordine pubblico e di rispetto delle decisioni definitive che caratterizzano lo stato di diritto.

La questione giuridica

La questione affrontata dal TAR era se il Comune di Marcaria e la ditta Michelini Cereali avessero effettivamente ottemperato alla sentenza n. 757/2021 oppure se avessero violato i suoi precetti. Beduschi sosteneva evidentemente che gli obblighi derivanti dal giudicato non fossero stati eseguiti, rivolgendosi al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento della violazione e quindi la condanna all'adempimento. Il TAR doveva verificare, con indagine ristretta al merito esecutivo, se le spiegazioni fornite dal Comune e dalla società privata fossero idonee a dimostrare l'avvenuta ottemperanza ovvero se, al contrario, sussistessero elementi di inesecuzione del giudicato.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza qui disponibile non rechi la motivazione estesa, dalla struttura della decisione e dal suo esito si desume che il Collegio ha ritenuto che le argomentazioni di Beduschi relative all'inesecuzione della sentenza precedente non fossero fondate. Il TAR ha evidentemente valutato la documentazione prodotta dal Comune e dalla Michelini Cereali come idonea a dimostrare che gli obblighi derivanti dal giudicato n. 757/2021 erano stati effettivamente assolti. La Sezione ha ritenuto che non sussistessero elementi di violazione deliberata o di inadempienza della sentenza precedente, né ha identificato provvedimenti rimasti inadempiuti o condanne non eseguite. Il ragionamento del TAR, pur non dettagliatamente esposto nel testo disponibile, ha condotto al rigetto del ricorso e alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso proposto da Beduschi, ritenendo infondate le contestazioni di mancata ottemperanza della sentenza precedente. Con la formula "compensa tra le parti le spese di giudizio", il TAR ha posto a carico di ciascuna delle parti una parte delle spese sostenute nel procedimento di ottemperanza, secondo il principio di proporzionalità previsto dal codice del processo amministrativo. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'Autorità amministrativa, affidandone il compimento agli uffici del Comune di Marcaria.

Massima

La sentenza di ottemperanza che respinge il ricorso affermano il principio secondo cui l'amministrazione pubblica e le parti private sono tenute all'esecuzione delle sentenze amministrative passate in giudicato, ma tale obbligo si intende assolto quando il ricorrente non produca prove documentali concrete e specifiche dell'inadempienza. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente; Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore; Massimo Zampicinini, Referendario per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. per la Lombardia sede di Brescia n. 757/2021 del 19.08.2021, passata in giudicato. Sul ricorso numero di registro generale 202 del 2023, proposto da Beduschi Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Arria, Giulio Arria e Laura Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della terza, in Brescia, via Solferino n. 55; Comune Marcaria, in persona del vice Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Garò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Michelini Cereali S.n.c. di Michelini Giampaolo Vittorio e Mattia, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Marcaria e di Michelini Cereali S.n.c. di Michelini Giampaolo Vittorio e Mattia. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi. Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito RESPINGE. Tribunale TAR LOMBARDIA BRESCIA Sezione SEZIONE SECONDA Data n.d.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia – sede di Brescia n. 757/2021 del 19.08.2021, passata in giudicato.
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2023, proposto da
Beduschi Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Arria, Giulio Arria e Laura Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della terza, in Brescia, via Solferino n. 55;
Comune Marcaria, in persona del vice Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Garò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Michelini Cereali S.n.c. di Michelini Giampaolo Vittorio e Mattia, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Marcaria e di Michelini Cereali S.n.c. di Michelini Giampaolo Vittorio e Mattia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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