ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 40/2025 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO CARTA DOCENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 20 marzo 2026 |
| Numero | 202600412/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Patrizia Cristarella ha promosso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'ottemperanza di una precedente sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in materia di lavoro, nello specifico il giudicato n. 40/2025 pubblicato il 17 gennaio 2025. La ricorrente, assistita da tre legali specializzati, contesta che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non abbia dato adeguata esecuzione alle disposizioni contenute nella sentenza di primo grado. Si tratta di una controversia che tocca diritti e obblighi derivanti dalla legislazione in materia di lavoro pubblico, con la ricorrente intenzionata a verificare il concreto adempimento degli obblighi ministero una volta che essi fossero stati riconosciuti come dovuti dal Tribunale bergamasco.
Il quadro normativo
Il procedimento si svolge secondo le regole dettate dal codice di procedura amministrativa, in particolare dall'articolo 114, che disciplina i ricorsi per ottemperanza al giudicato. Questa norma consente a chi ha ottenuto una sentenza favorevole in sede amministrativa di ricorrere nuovamente qualora l'Amministrazione non abbia eseguito il provvedimento nei termini prescritti. Nel caso di specie, il precedente giudicato era stato emesso da un tribunale ordinario nella sezione lavoro, il che denota la complessità dell'intreccio tra il diritto amministrativo e quello del lavoro. Il procedimento di ottemperanza mira a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, impedendo che una sentenza rimanga lettera morta e che l'Amministrazione possa sottrarsi ai propri obblighi di legge.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse adeguatamente ottemperato alla sentenza del Tribunale di Bergamo, cioè se avesse concretamente posto in essere i comportamenti e gli atti dovuti in base al giudicato. Il nodo controverso implicava la verifica dell'avvenuto adempimento, la tempestività dell'esecuzione e la correttezza formale e sostanziale degli atti compiuti. Tale questione riveste notevole importanza in quanto rappresenta la seconda fase della tutela giurisdizionale, quella cioè dell'effettiva realizzazione dei diritti accertati in sentenza, fase altrettanto cruciale della pronuncia del giudice.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, composto dal Presidente Mauro Pedron e dai Consiglieri Ariberto Sabino Limongelli e Laura Marchio, ha ritenuto che nel corso del procedimento la situazione di fatto sottesa alla controversia si fosse modificata. Analizzando gli atti di causa presentati dal Ministero, il giudice ha riscontrato che l'Amministrazione aveva finalmente posto in essere i comportamenti dovuti in virtù della precedente sentenza, determinando così la cessazione della ragione di contendere. Il TAR ha accertato che lo scopo del ricorso era stato sostanzialmente raggiunto, in quanto il diritto della ricorrente aveva trovato tutela effettiva attraverso l'esecuzione tardiva ma infine compiuta delle prescrizioni giudiziali. La condanna al rimborso delle spese è conseguenza diretta dell'accertamento che l'Amministrazione aveva resistito ingiustificatamente al procedimento di ottemperanza, costringendo la ricorrente a ricorrere nuovamente in giudizio.
La decisione
Il TAR dichiara cessata la materia del contendere, riconoscendo così che il Ministero ha finalmente ottemperato al giudicato. Contemporaneamente, il Ministero è condannato a rifondere le spese di lite nella misura di milleuro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente. La sentenza è dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa con effetto immediato, secondo le prescrizioni del codice di procedura amministrativa.
Massima
Quando l'Amministrazione, precedentemente condannata con sentenza passata in giudicato, provvede a ottemperarvi durante il corso del procedimento di verifica dell'esecuzione, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere e condanna comunque l'Amministrazione al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente, sanzionando così la resistenza ingiustificata all'adempimento. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2025. sul ricorso numero di registro generale 713 del 2025, proposto da Cristarella Patrizia, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l'avv. Piotti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda): a) dichiara cessata la materia del contendere. b) condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato (ove pagato) con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: Esito: DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE Tribunale: TAR LOMBARDIA BRESCIA Sezione: SEZIONE SECONDA Data: 20/03/2026
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2025. sul ricorso numero di registro generale 713 del 2025, proposto da Cristarella Patrizia, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Piotti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda): a) dichiara cessata la materia del contendere. b) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato (ove pagato) con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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