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Sentenza n. 202300411/2023

Sentenza n. 202300411/2023

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - INDENNIZZO EX LEGE 229/05 - SENTENZA N. 19/2021 DEL TRIBUNALE DI MANTOVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300411/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un amministratore di sostegno, agendo per conto della persona tutelata, ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale ordinario di Mantova, Sezione Lavoro, emessa nei confronti del Ministero della Salute. La sentenza condannava l'amministrazione a compiere una specifica prestazione ovvero a dare esecuzione a un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o da una rivendicazione di natura previdenziale e assistenziale. Tuttavia, nonostante la pronuncia giudiziale, il Ministero della Salute non ha ottemperato agli ordini del giudice ordinario nei tempi dovuti. Per questo motivo, l'amministratore di sostegno ha proposto un ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare forzatamente al Ministero di eseguire quanto già statuito dall'organo giudiziario ordinario. La fattispecie si colloca nel delicato contesto della tutela di persone fragili o incapaci, rappresentate legalmente da un amministratore di sostegno, nei confronti di una grande pubblica amministrazione centrale.

Il quadro normativo

Il ricorso per ottemperanza è regolato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, il quale consente a chi ha ottenuto una sentenza dal giudice ordinario di rivolgersi al TAR al fine di ottenere il rispetto coattivo del provvedimento giudiziario qualora l'amministrazione pubblica destinataria non vi abbia dato esecuzione. Questo rimedio è applicabile quando sussista un obbligo chiaro e specifico scaturente da una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva. Inoltre, la sentenza richiama espressamente i principi di riservatezza di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 196 del 2003 e soprattutto il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), poiché il caso coinvolge una persona tutelata e informazioni relative allo stato di salute. Il procedimento amministrativo per l'ottemperanza rappresenta dunque uno strumento essenziale per garantire l'effettività del diritto e il principio della certezza della sentenza, impedendo che le amministrazioni pubbliche possano sottrarsi agli obblighi imposti dal giudice.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale riguarda il diritto del ricorrente a ottenere il rispetto coatto di una sentenza ordinaria già emessa, nonché il correlato dovere della pubblica amministrazione di conformarsi ai provvedimenti giudiziali. La questione mette in gioco il principio della separazione dei poteri, la certezza del diritto e l'effettività della tutela giurisdizionale, specie quando il ricorrente sia una persona fragile rappresentata. Era inoltre rilevante verificare se il Ministero della Salute avesse o no adottato provvedimenti finalizzati all'esecuzione della sentenza ordinaria o se vi fossero ostacoli normativi o organizzativi invocabili a giustificazione dell'inerzia amministrativa. Infine, il giudice amministrativo doveva valutare il termine ragionevole entro il quale ordinare l'esecuzione, bilanciando l'urgenza della situazione con le esigenze procedurali dell'amministrazione pubblica.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga una motivazione estesa nei suoi dettagli, è evidente che il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere il ricorso. Il tribunale ha considerato che la sentenza del giudice ordinario rappresenta un titolo giudiziale idoneo e che il Ministero della Salute, non avendo dato corso agli obblighi da essa derivanti, ha violato il principio costituzionale di soggezione della pubblica amministrazione alla legge e ai provvedimenti giudiziali. Il collegio ha inoltre ritenuto che non sussistessero ragioni ostative al riconoscimento del diritto al ricorso né circostanze eccezionali tali da giustificare ulteriori ritardi. La decisione di compesare le spese tra le parti suggerisce che il TAR non ha riscontrato nella condotta del ricorrente elementi censurali, confermando la ragionevolezza della ricerca di protezione giudiziaria dinanzi all'inerzia amministrativa. Il fatto che il giudice abbia fissato un termine specifico di 150 giorni dimostra la volontà di coniugare l'esigenza di celerità con il riconoscimento delle complessità procedurali dell'amministrazione centrale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero della Salute di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Mantova entro 150 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia. Il giudice ha inoltre disposto l'ordine di esecuzione rivolto direttamente all'Autorità amministrativa, conferendo al provvedimento efficacia vincolante e prevalente sul potere discrezionale del Ministero. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sopporterà le proprie spese, non ritenendo il giudice che sussistesse mala fede processuale. Infine, il TAR ha emanato un ordine di oscuramento dei dati personali e delle informazioni sanitarie delle parti ogni qualvolta il provvedimento fosse diffuso, in conformità alle disposizioni sulla privacy e al GDPR, proteggendo così la dignità e la riservatezza della persona tutelata.

Massima

L'amministrazione pubblica è tenuta a dare esecuzione alle sentenze emanate dal giudice ordinario entro i termini prefissati, e il mancato adempimento costituisce violazione del principio di legalità e certezza del diritto, azionabile mediante ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, il quale può ordinare l'esecuzione forzata con un termine cogente e provvedimenti esecutivi diretti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova - Sezione Lavoro n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Oddino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura dello Distrettuale Stato, presso i cui uffici, in Brescia, via S. Caterina n. 6, è domiciliato ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero della Salute di eseguire la sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova – Sez. lav. n.-OMISSIS- nel termine di 150 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione a opera della parte – se anteriore – della presente pronuncia.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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