Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Accolto
Sentenza n. 202300411/2023
Esecuzione E Ottemperanza - Indennizzo Ex Lege 229/05 - Sentenza N. 19/2021 Del Tribunale Di Mantova
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova - Sezione Lavoro n. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Oddino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura dello Distrettuale Stato, presso i cui uffici, in Brescia, via S. Caterina n. 6, è domiciliato ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero della Salute di eseguire la sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova – Sez. lav. n.-OMISSIS- nel termine di 150 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione a opera della parte – se anteriore – della presente pronuncia. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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