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Sentenza n. 202600410/2026
20 marzo 2026

Sentenza n. 202600410/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 323/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data20 marzo 2026
Numero202600410/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Agostino Alice, insegnante, ricorre in sede amministrativa per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2024 depositata il 21 marzo 2024. Tale sentenza, che tratta della cosiddetta Carta del docente, era stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 25 marzo 2024 ed è passata in giudicato per assenza di impugnazione nei termini di legge. Nonostante la definitività della sentenza originaria, l'Amministrazione scolastica non ha dato seguito alle sue disposizioni, né ha provveduto a dare esecuzione a quanto in essa prescritto entro i tempi ragionevoli. La ricorrente si rivolge dunque al TAR per obbligare il Ministero a ottemperare, ricorrendo ai poteri coercitivi del giudice amministrativo.

Il quadro normativo

La Carta del docente è un istituto normativo istituito dal decreto legge 104/2013 convertito in legge 128/2013, quale beneficio economico destinato ai docenti di ruolo della scuola pubblica. L'istituto riconosce ai docenti una dotazione annuale da spendere per attività di formazione, aggiornamento professionale e acquisto di beni strumentali. Quando il giudice ordinario conclude che l'Amministrazione ha violato i diritti del docente in questa materia o ha erroneamente negato o limitato il beneficio, il suo pronunciamento vincula l'Amministrazione al rispetto integrale del provvedimento. La procedura di ottemperanza, disciplinata dagli articoli 114 e seguenti del codice del processo amministrativo, è lo strumento processuale attraverso cui il giudice verifica il rispetto della sentenza e, qualora necessario, adotta misure coercitive.

La questione giuridica

La questione centrale riguarda la vincolatività del provvedimento giudiziale e i poteri di enforcement del giudice amministrativo nei confronti dell'Amministrazione. In particolare, si pone il problema se l'Amministrazione possa legittimamente sottrarsi all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e quali siano i rimedi disponibili al ricorrente quando tale omissione si verifica. La sfida rimanda al principio fondamentale dello Stato di diritto, per il quale nessuna amministrazione pubblica può sottostare a regole diverse da quelle imposte dal giudice, neppure mediante semplice inerzia o ritardo interpretabili come forme di resistenza passiva.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto che, risultando provato il mancato ottemperamento della sentenza del Tribunale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, fosse pienamente legittimo il ricorso della docente. Il giudice ha evidenziato che la sentenza originaria era definitiva e pertanto vincolante, e che nessuna eccezione o motivo ostativo era stato addotto dall'Amministrazione per giustificare il ritardo. Ha dunque accolto la domanda ritenendola fondata nel merito. Il TAR ha applicato il regime sanzionatorio previsto dal codice del processo amministrativo per le inadempienze amministrative, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite e ricorrendo allo strumento del commissario ad acta quale mezzo di coazione indiretta per forzare il rispetto del provvedimento giudiziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso presentato da Agostino Alice e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese di lite liquidate in 1.000 euro, oltre gli accessori di legge e il contributo unificato, con versamento a favore del legale della ricorrente dichiaratosi antistatario. Ancora, il TAR ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e nomina un commissario ad acta, figura giudiziale speciale che avrà il compito di verificare e garantire l'esecuzione effettiva della sentenza originaria, potendo adottare tutti i provvedimenti necessari per realizzare quanto stabilito dal Tribunale di Brescia.

Massima

L'Amministrazione pubblica è vincolata all'esecuzione integrale delle sentenze passate in giudicato, e il mancato ottemperamento può essere rimosso ricorrendo alla procedura di ottemperanza con nomina di commissario ad acta quale mezzo di coazione per l'Amministrazione inadempiente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2024, depositata e resa pubblica il 21.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1833/2023, (in materia di c.d. Carta del docente), munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 25.03.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 13.05.2025 (doc.2);
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2025, proposto da
Agostino Alice, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, udito l’avv. Piotti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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