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Sentenza n. 202600399/2026
17 marzo 2026

Sentenza n. 202600399/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA TRIBUNALE DI CREMONA N. 57/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data17 marzo 2026
Numero202600399/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Giovanna Principato, docente, ha promosso ricorso avanti al Tribunale di Cremona sezione Lavoro contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, contestando una decisione relativa alla gestione della sua carta del docente, ovvero il bonus di 500 euro destinato agli insegnanti per la formazione e l'aggiornamento professionale. La controversia è stata accertata con sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Cremona, pubblicata il 27 febbraio 2024, nella quale il giudice di merito ha riconosciuto il diritto della ricorrente. Tuttavia, il Ministero non ha spontaneamente ottemperato al provvedimento, rendendo necessaria una procedura di ottemperanza al giudice amministrativo per far eseguire coattivamente la sentenza e garantire il riconoscimento pratico del diritto affermato.

Il quadro normativo

La carta del docente trova fondamento nel decreto legge 104/2013, convertito in legge 128/2013, che ha istituito il bonus per l'aggiornamento professionale continuo dei docenti della scuola pubblica. La gestione di tale beneficio è sottoposta a regolazione amministrativa e, in caso di controversie sulla spettanza o sull'utilizzo del bonus, rientrano nella competenza dei giudici ordinari per i profili riguardanti i rapporti di servizio e nei giudici amministrativi per l'ottemperanza coattiva alle sentenze di merito. La procedura di ottemperanza disciplinata dall'articolo 114 del codice di processo amministrativo consente al ricorrente di agire dinanzi al TAR qualora l'amministrazione non abbia eseguito spontaneamente un giudicato, al fine di ottenere la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.

La questione giuridica

La questione sottesa è quella della effettiva esecuzione dei diritti affermati da una sentenza di merito quando l'amministrazione non vi adempie volontariamente. In particolare, si è trattato di verificare se il Tribunale di Cremona avesse effettivamente accertato un diritto della ricorrente in materia di carta del docente e, conseguentemente, se il Ministero fosse tenuto a dare esecuzione al giudicato. La questione attiene al fondamentale principio della tutela giurisdizionale effettiva e della vincolatività delle decisioni giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione, tanto più rilevante quando l'inottemperanza incide su benefici economici spettanti a cittadini.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, in accoglimento del ricorso, ha ritenuto sussistenti gli elementi necessari per l'ottemperanza al giudicato formatosi con la sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Cremona, riconoscendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato sequito spontaneo al provvedimento di merito. Il giudice amministrativo ha accolto la domanda del ricorrente, confermando il diritto affermato in prima sede dal Tribunale del lavoro e ordinando all'amministrazione di eseguire quanto disposto dalla sentenza medesima. Al fine di garantire l'effettivo adempimento, il TAR ha deciso di nominare un commissario ad acta, figura che può esercitare poteri sostitutivi laddove l'amministrazione rimanga inerte.

La decisione

Il TAR Lombardia sezione staccata di Brescia ha accolto il ricorso di ottemperanza proposto da Giovanna Principato e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Cremona, nominando un commissario ad acta con poteri di sostituzione ove necessario. Inoltre, ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di 1.000 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari. La sentenza è stata ordinata di pronta esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

La mancata spontanea esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione giustifica il ricorso al procedimento di ottemperanza dinanzi al TAR per la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire la tutela effettiva del diritto affermato dal giudice ordinario, soprattutto quando riguarda benefici economici dovuti al dipendente pubblico quale la carta del docente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27/02/2024, avente ad oggetto la cd. carta del docente.
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, proposto da
GIOVANNA PRINCIPATO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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