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Sentenza n. 202600388/2026
16 marzo 2026

Sentenza n. 202600388/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CREMONA N. 442/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data16 marzo 2026
Numero202600388/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un procedimento di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia. Un ricorrente ha impugnato un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, ottenendo una precedente sentenza che accertava l'illegittimità dell'atto della pubblica amministrazione. Tuttavia, nonostante la condanna contenuta nella sentenza di primo grado, la pubblica amministrazione non ha provveduto ad annullare il provvedimento illegittimo né a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla sentenza stessa, violando così il principio costituzionale di corretta esecuzione delle decisioni giurisprudenziali. In questa fase di ottemperanza, il ricorrente ha nuovamente adito il giudice amministrativo per ottenere che fossero adottate le misure necessarie a dare concreta attuazione alla precedente decisione.

Il quadro normativo

Le norme di riferimento sono contenute nel Codice del Processo Amministrativo, in particolare gli articoli relativi ai procedimenti di ottemperanza, e nel Decreto Legislativo 104/2010. La pubblica amministrazione è vincolata dal principio di legalità costituzionale e dall'obbligo di conformarsi alle sentenze dei giudici amministrativi. Quando la PA non provvede spontaneamente all'annullamento di un atto giudicato illegittimo, il TAR può intervenire nominando un commissario ad acta per l'adozione dell'atto dovuto. Questo strumento tutela il diritto del cittadino all'esecuzione pratica della sentenza, impedendo che rimanga lettera morta.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale è l'insufficienza della sola dichiarazione di illegittimità quando la pubblica amministrazione non ottempera volontariamente. La questione è se il ricorrente deve essere lasciato nella situazione di aver vinto una causa ma di non ottenere il risultato concreto della sua decisione, oppure se il giudice amministrativo possa intervenire in maniera più incisiva, nominando un terzo che sostituisca l'inerzia amministrativa. È in gioco il diritto costituzionale all'effettività della tutela giurisdizionale, nonché il principio per cui una sentenza giudiziale rimane priva di senso se non accompagnata da meccanismi concreti di attuazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che, accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato e sussistendo l'inerzia della pubblica amministrazione nell'adeguarsi a tale accertamento, non fosse sufficiente la sola pronuncia di annullamento. Il giudice ha considerato che il ricorrente ha già ottenuto una sentenza favorevole, ma che quest'ultima non viene data ad esecuzione dall'amministrazione, frustrando così la ragione d'essere della tutela giurisdizionale. In tali circostanze, il TAR ha ritenuto necessario ricorrere allo strumento della nomina di un commissario ad acta, il quale provvede ad adottare l'atto dovuto in luogo dell'amministrazione inerte, ripristinando la legalità e rendendo effettivo il diritto del ricorrente. Questo approccio assicura che il giudizio amministrativo non rimanga meramente teorico, ma produca concrete conseguenze sul terreno dei fatti.

La decisione

Il TAR Lombardia ha ordinato la nomina di un commissario ad acta, il quale avrà il compito di adottare il provvedimento dovuto in luogo della pubblica amministrazione inadempiente. Il commissario agirà sulla base della precedente sentenza e procederà a dare concreta esecuzione agli obblighi da essa derivanti, rimediando all'inerzia amministrativa. Le spese del procedimento saranno prevedibilmente a carico della pubblica amministrazione, essendo stata responsabile del comportamento contumace che ha reso necessario il ricorso a tale strumento.

Massima

Qualora la pubblica amministrazione non provveda spontaneamente all'esecuzione di una sentenza che dichiari l'illegittimità di un suo provvedimento, il TAR può nominare un commissario ad acta affinché adotti l'atto dovuto, garantendo l'effettività della tutela giurisdizionale e impedendo che la sentenza rimanga priva di conseguenze concrete.


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