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Sentenza n. 202600361/2026
13 marzo 2026

Sentenza n. 202600361/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1248/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data13 marzo 2026
Numero202600361/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ilario Calipari, docente, ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, nella data del 20 novembre 2024 (sentenza n. 1248/2024), mediante la quale il giudice ordinario aveva riconosciuto un suo diritto nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione alla Carta Elettronica del Docente, un beneficio economico destinato al personale scolastico per l'aggiornamento e la formazione professionale. Tuttavia, a distanza di tempo dalla pubblicazione e notificazione della sentenza, l'amministrazione ministeriale non ha proceduto all'esecuzione spontanea del provvedimento giurisdizionale, omettendo di dare attuazione ai dettami del giudice in merito ai diritti che erano stati riconosciuti a favore del ricorrente. Dinnanzi a tale inerzia dell'amministrazione, Calipari ha dovuto ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per ottenere l'ottemperanza della sentenza già pronunciata e il ripristino del suo diritto attraverso l'intervento del giudice amministrativo.

Il quadro normativo

Le controversie riguardanti l'ottemperanza di sentenze da parte della pubblica amministrazione sono disciplinate dal codice di procedura amministrativa, in particolare dall'articolo 114, che consente al ricorrente di chiedere al giudice amministrativo di accertare e sanzionare il mancato adempimento di una precedente sentenza. Nel caso specifico, la sentenza del Tribunale ordinario aveva già stabilito il diritto del ricorrente relativamente ai benefici della Carta Elettronica del Docente, un istituto normativo volto a garantire ai docenti della scuola pubblica risorse economiche dedicate alla formazione continua e all'accesso a materiali didattici. L'amministrazione è tenuta al rispetto delle sentenze passate in giudicato e alla loro esecuzione nel termine ragionevole previsto dalla legge, pena l'instaurazione di procedimenti di ottemperanza atti a vincolare coattivamente l'amministrazione stessa.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale della controversia attiene all'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle decisioni giurisdizionali anche quando il ricorrente sia un dipendente pubblico che agisce nel settore della scuola e quando la controversia riguardi diritti economici e patrimoniali, quali quelli derivanti dalla Carta Elettronica del Docente. In particolare, era in discussione se l'amministrazione ministeriale avesse tempestivamente e correttamente dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, ovvero se il suo mancato adempimento costituisse una violazione del dovere di ottemperanza che incombe su ogni amministrazione pubblica. La questione riveste significato per l'intera categoria dei docenti e per il principio generale della supremazia della decisione giudiziale nel sistema di rule of law dello Stato italiano.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del Tribunale Amministrativo Regionale ha evidenziato come la sentenza del Tribunale ordinario fosse stata debitamente notificata all'amministrazione ministeriale e come il Ministero non avesse provveduto spontaneamente alla sua esecuzione entro il termine ragionevole che la legge consente. Accertato il mancato adempimento, il giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso sottoposto e ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo che l'inerzia dell'amministrazione aveva violato un obbligo di legge irrinunciabile. Il TAR ha quindi deciso di intervenire con una misura coercitiva volta a garantire concretamente l'esecuzione della sentenza precedente attraverso la nomina di un commissario ad acta, cioè di un soggetto incaricato di compiere gli atti che l'amministrazione non aveva compiuto, sostituendosi ad essa nel compimento della prestazione dovuta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di Ilario Calipari e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, procedendo inoltre alla nomina di commissario ad acta quale strumento di coercizione amministrativa per garantire l'adempimento dei dettami giudiziali. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro milleduecento includendo le competenze dei difensori del ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato dovuto. Tale condanna rappresenta una sanzione nei confronti dell'amministrazione per il comportamento di inerzia cui ha dato luogo e un ristoro del danno processuale subito dal ricorrente nel dover ricorrere nuovamente dinanzi al giudice amministrativo.

Massima

La pubblica amministrazione è obbligata a dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario entro un termine ragionevole, e il mancato adempimento costituisce violazione sanzionabile mediante giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo con condanna al pagamento delle spese e, ove necessario, nomina di commissario ad acta per l'esecuzione coattiva.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 1248/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 84/2024, del Tribunale di Brescia - Sez. Lavoro, pubblicata in data 20 novembre 2024 e notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente).
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2025, proposto da:
Ilario Calipari, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Di Maula e Gabriele Sabbadini, con domicilio fisico presso lo studio degli stessi in Caulonia (RC) via Brooklyn n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge in favore dei difensori del ricorrente che si dichiarano antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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