ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA N. 91/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO REITERATI - RISARCIMENTO DEL DANNO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 9 marzo 2026 |
| Numero | 202600335/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Coltro Anita ha ottenuto una sentenza favorevole dalla Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, con numero 91/2024, pubblicata il 20 giugno 2024, conclusasi col passaggio in giudicato dopo la notifica del gennaio 2025. Tale sentenza conteneva ordini nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale tuttavia non ha dato completa esecuzione o ha ritardato l'adempimento dei propri obblighi. Per verificare il corretto ottemperanza di quella sentenza di merito, Coltro Anita è stata costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in quanto l'Amministrazione non si è conformata spontaneamente al giudicato della Corte di Appello. La controversia rientra nella materia del pubblico impiego e dei diritti del personale della scuola, avendo avuto origine da una qualche contestazione relativa a diritti o posizioni giuridiche della ricorrente nel contesto scolastico.
Il quadro normativo
Il procedimento amministrativo di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo, il quale consente a chi ha ottenuto una sentenza favorevole in primo grado o in appello di ricorrere al medesimo giudice amministrativo al fine di verificare se l'amministrazione ha rispettato quanto ordinato. L'ottemperanza rappresenta uno strumento di tutela fondamentale per garantire l'effettività dei diritti riconosciuti dal giudice amministrativo, in quanto l'amministrazione è tenuta a conformarsi agli ordini contenuti nelle sentenze passate in giudicato entro i termini stabiliti e secondo le modalità indicate. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che il mancato adempimento di una sentenza di condanna costituisce violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, ragione per cui il giudice amministrativo esercita funzioni di controllo e, ove necessario, di coercizione nei confronti dell'amministrazione inadempiiente.
La questione giuridica
Il nodo centrale era stabilire se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse compiutamente ottemperato alla sentenza della Corte di Appello oppure se persistessero elementi di non conformità agli ordini ivi contenuti. La questione richiedeva al giudice amministrativo di verificare il livello di adeguatezza dell'esecuzione mediante confronto tra quanto ordinato dal giudicato e quanto effettivamente compiuto dall'amministrazione. In casi di ottemperanza, la valutazione non comporta solitamente riapertura del merito della causa, bensì accertamento fattuale dell'avvenuta conformità agli ordini precedentemente impartiti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in camera di consiglio del 4 marzo 2026 con la relazione del dott. Ariberto Sabino Limongelli, ha esaminato la documentazione depositata dalle parti e ascoltato le argomentazioni orali del Ministero tramite il suo difensore. Il giudice ha ritenuto che, nel corso del giudizio di ottemperanza, la situazione si fosse evoluta in modo tale da comportare la cessazione della materia del contendere, il che generalmente significa che o l'amministrazione ha provveduto a ottemperare gli ordini nel frattempo, oppure la controversia è stata altrimenti sopita con soluzioni compatibili con la pronuncia della Corte di Appello. La circostanza che il TAR non abbia dovuto emanare ulteriori ordini coercitivi nei confronti del Ministero suggerisce che l'inadempienza sia stata sanata, sebbene le dinamiche specifiche rimangano non esplicitate nel dispositivo sintetico della presente sentenza di ottemperanza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, accogliendo implicitamente la posizione della ricorrente secondo la quale il contenzioso aveva raggiunto una soluzione compatibile con gli interessi in gioco. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite nella misura di 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo uniterario se versato, con distrazione a favore dell'avvocato Domenico Naso quale difensore antistatario della ricorrente. La sentenza è diventata esecutiva e l'Amministrazione è stata espressamente obbligata a darvi esecuzione secondo le modalità e i tempi ordinari.
Massima
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza comporta per l'amministrazione l'obbligo di rimborsare le spese processuali sostenute dal ricorrente, in quanto il gravame è stato necessitato dall'inadempienza iniziale della pubblica amministrazione nei confronti del precedente giudicato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza - della sentenza n. 91/2024 emessa dalla Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 351/2023, pubblicata in data 20/06/2024, notificata in data 19/01/2025, passata in giudicato; sul ricorso numero di registro generale 631 del 2025, proposto da Coltro Anita, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, e udito l’avv. Miele per il Ministero resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda): a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (se versato), con distrazione in favore dell’avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →