ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1149/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 2 marzo 2026 |
| Numero | 202600302/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Elide Cuscunà, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale ordinario di Brescia – Sezione Lavoro (sentenza numero 1149/2024, pubblicata il 25 ottobre 2024) riguardante la Carta elettronica del docente, uno strumento rilevante nel diritto del lavoro pubblico scolastico. Dinanzi al mancato adempimento spontaneo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito alle disposizioni contenute in tale giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di controllare e di assicurare l'esecuzione della sentenza precedente. La Cuscunà, rappresentata dall'avvocato Antonino Muratori con domicilio in Cittanova in provincia di Reggio Calabria, ha dunque impugnato l'inerzia dell'Amministrazione ministeriale davanti al TAR Lombardia sezione staccata di Brescia, depositando il ricorso numero 353 del 2025. Il giudizio di ottemperanza rappresenta il rimedio ordinario quando un'Amministrazione non rispetta autonomamente quanto stabilito da una sentenza passata in giudicato.
Il quadro normativo
Il giudizio di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che consente al ricorrente di richiedere al giudice amministrativo il controllo sull'esecuzione di una sentenza precedente e l'adozione di provvedimenti coercitivi qualora l'Amministrazione non vi abbia dato attuazione. Nel diritto del lavoro pubblico, in particolare nel settore scolastico, la gestione della Carta elettronica del docente rientra nelle competenze amministrative dell'Amministrazione scolastica statale ed è soggetta ai principi di corretta esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Quando un'Amministrazione non rispetta una sentenza definitiva, il TAR può disporre non solo il pagamento delle spese di lite a carico dell'Amministrazione inadempiente, ma anche la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione coattiva agli obblighi rimasti inadempiuti, garantendo così l'effettività della tutela giurisdizionale. I principi costituzionali e amministrativi richiedono che le decisioni dei giudici trovino concreta attuazione nell'agire amministrativo, garantendo il diritto alla effettiva e tempestiva esecuzione delle sentenze.
La questione giuridica
La questione centrale era se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse correttamente dato esecuzione alla sentenza numero 1149/2024, ovvero se avesse adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi pienamente al suo contenuto dispositivo. Il giudice doveva accertare lo stato di inadempimento della sentenza precedente e, ove confermato, determinare i rimedi più appropriati per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, ricorrendo eventualmente allo strumento della nomina di un commissario ad acta. La controversia investiva pertanto il principio fondamentale della certezza e della vincolatività dei giudicati amministrativi nonché l'obbligo di corretta esecuzione da parte delle Amministrazioni pubbliche, centrale nel sistema di giustizia amministrativa. La rilevanza della questione risiedeva nel controllo sulla concreta attuazione del precedente provvedimento giudiziale e sulla responsabilità dell'Amministrazione nel realizzare effettivamente i diritti riconosciuti dal giudice.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Mauro Pedron, dalla Referendaria Costanza Cappelli e dalla Referendaria Laura Marchio' in qualità di Estensore, ha esaminato con cura gli atti e la documentazione allegata al ricorso. La sentenza non contiene una motivazione estesa, il che è frequente e del tutto ordinario nei giudizi di ottemperanza quando l'inadempimento dell'Amministrazione emerge in modo manifesto e indiscusso dalla documentazione prodotta. Dall'accoglimento del ricorso è lecito inferire che il collegio ha riconosciuto il mancato o incompleto adempimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito alle disposizioni concrete contenute nella sentenza numero 1149/2024. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente avesse fornito prove sufficienti e convincenti dell'inerzia amministrativa e ha giudicato necessaria e proporzionata l'adozione di misure coercitive per assicurare l'effettività della sentenza e il pieno rispetto dei diritti della docente. La nomina di un commissario ad acta rappresenta la forma più penetrante e incisiva di controllo sul rispetto dei giudicati da parte dell'Amministrazione, garantendo che il provvedimento giudiziale non rimanga lettera morta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso numero 353/2025, ha accolto la domanda presentata da Elide Cuscunà. Il TAR ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro millemila oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Antonino Muratori, dichiaratosi antistatario. Il collegio ha inoltre ordinato la nomina di un commissario ad acta, figura istituzionale incaricata di dare esecuzione ai provvedimenti stabiliti dalla precedente sentenza 1149/2024 qualora l'Amministrazione non lo faccia spontaneamente, esercitando così un potere sostitutivo garantito dalla legge processuale amministrativa. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa ed è definitiva, rappresentando una decisione vincolante della sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia.
Massima
Il mancato spontaneo adempimento di una sentenza passata in giudicato da parte dell'Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e il pieno rispetto del principio costituzionale di vincolatività dei giudicati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza numero 1149/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 1887/2023, del Tribunale ordinario di Brescia – Sezione Lavoro – pubblicata in data 25 ottobre 2024 e notificata in data 29 ottobre 2024 (Carta elettronica del docente) sul ricorso numero di registro generale 353 del 2025, proposto da: Elide Cuscunà, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Muratori, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Cittanova (RC) Via Vittorio Emanuele III n. 20 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6, costituito in giudizio successivamente alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 ; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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