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Sentenza n. 202600267/2026
25 febbraio 2026

Sentenza n. 202600267/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 801/2023 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data25 febbraio 2026
Numero202600267/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Questo procedimento riguarda l'ottemperanza a una precedente sentenza del Tribunale di Bergamo nella sezione lavoro che aveva accolto il ricorso di tre ricorrenti contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Moreno Ferrario, Laura Finielli e Roberta Fracassetti avevano promosso ricorso dinanzi al Tribunale di Bergamo per ottenere il riconoscimento e la tutela di specifici diritti lavorativi legati alla loro attività nel settore dell'istruzione. La sentenza originaria, pronunciata il 20 ottobre 2023 e notificata il 15 aprile 2024, era passata in giudicato il 18 aprile 2025 senza che il Ministero procedesse a una corretta e completa ottemperanza dei suoi effetti. I ricorrenti hanno pertanto proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento amministrativo e l'adozione di provvedimenti che garantissero l'effettiva esecuzione dei diritti riconosciuti dalla sentenza di primo grado.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel quadro della tutela dell'ottemperanza alle sentenze in materia amministrativa e lavorativa, disciplinata dall'articolo 114 del codice di procedura amministrativa. Tale articolo consente ai ricorrenti di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale al fine di verificare se l'amministrazione ha correttamente eseguito una sentenza passata in giudicato e per ottenere l'adozione di misure coercitive qualora l'inadempimento sia accertato. Il procedimento rientra nella competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali in relazione all'ottemperanza di sentenze riguardanti diritti dei dipendenti pubblici o materie connesse all'amministrazione della pubblica istruzione. Le norme sulla ottemperanza mirano a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il principio dello stato di diritto, assicurando che le amministrazioni pubbliche rispettino concretamente le decisioni dei giudici senza posticipare indefinitamente l'adempimento.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava l'accertamento dell'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo e, conseguentemente, l'adozione di misure idonee a garantire l'osservanza forzata di tale sentenza. Era questione rilevante verificare se il Ministero avesse compiuto gli atti concreti e gli adempimenti sostanziali disposti dalla sentenza di primo grado, oppure se si fosse limitato a un adempimento meramente formale o parziale. La questione toccava il tema della responsabilità amministrativa e della vincolatività delle decisioni giurisdizionali nei confronti della pubblica amministrazione, nonché l'opportunità di ricorrere a strumenti quali la nomina di un commissario ad acta per garantire l'effettività dei diritti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza sottoscritta dal presidente Mauro Pedron e redatta dal consigliere estensore Ariberto Sabino Limongelli, ha valutato il ricorso di ottemperanza concludendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato corretta esecuzione alla sentenza passata in giudicato. La sentenza, caratteristica dei procedimenti di ottemperanza per la sua brevità, ha ritenuto fondato il lamento dei ricorrenti circa l'inadempimento amministrativo e ha riscontrato l'esigenza di intervenire attivamente per garantire l'effettiva attuazione dei diritti riconosciuti dalla sentenza di Bergamo. Il collegio giudicante ha valutato la documentazione prodotta dalle parti e ha ritenuto opportuna la nomina di un commissario ad acta quale rimedio più idoneo per assicurare il concreto adempimento della sentenza precedente. La decisione del TAR ha così affermato il principio che l'amministrazione non può sottrarsi all'osservanza delle sentenze passate in giudicato mediante inerzia o adempimenti incompleti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di ottemperanza proposto da Ferrario, Finielli e Fracassetti nei sensi indicati nella motivazione. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, quantificate in mille euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori delle parti ricorrenti che si erano dichiarati antistatari. La decisione più significativa riguarda la nomina di un commissario ad acta, figura che il giudice amministrativo nomina per sostituire o controllare l'amministrazione nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. La sentenza è stata ordinata per essere eseguita dall'autorità amministrativa senza indugi.

Massima

L'amministrazione pubblica che non ottemperi correttamente a una sentenza passata in giudicato può essere costretta dal giudice amministrativo alla nomina di un commissario ad acta al fine di garantire l'effettiva attuazione dei diritti riconosciuti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 801 del 20.10.2023, resa sul ricorso R.G. n. 288/2023, rilasciata ai sensi dell’art. 475 cpc notificata in data 15.04.2024, passata in giudicato come da attestazione del 18.04.2025.
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2025, proposto da
Moreno Ferrario, Laura Finielli e Roberta Fracassetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Donatella Costantini e Andrea Pesenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Moretti per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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