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Sentenza n. 202600235/2026
17 febbraio 2026

Sentenza n. 202600235/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1053/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data17 febbraio 2026
Numero202600235/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mattia Corrado, docente, ha impugnato davanti al Tribunale di Bergamo (Sezione Lavoro) un atto o un rifiuto del Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardante l'accesso e l'utilizzo della carta elettronica del docente, uno strumento digitale mediante il quale i docenti della scuola italiana possono consultare la propria posizione giuridica, dati stipendiali, fascicolo personale e altre informazioni relative al loro rapporto di servizio. Il ricorrente sosteneva di avere diritto all'accesso a tale piattaforma e di aver subito un'illegittima negazione o ritardo nel riconoscimento di questo diritto da parte dell'amministrazione scolastica. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza numero 1053/2024 del 2 ottobre 2024, ha riconosciuto il diritto del ricorrente e ha condannato implicitamente il Ministero a conformarsi a tale statuizione. Tuttavia, l'Amministrazione non ha ottemperato spontaneamente alla sentenza nei termini previsti, costringendo il docente a ricorrere ulteriormente davanti al TAR Lombardia per ottenere l'esecuzione forzata del giudicato.

Il quadro normativo

La vicenda si inserisce nel contesto dei diritti dei dipendenti pubblici in materia di trasparenza amministrativa e accesso ai dati personali, governati dal Decreto Legislativo 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa e dal Codice della Privacy (oggi Regolamento UE 679/2016 e Decreto Legislativo 196/2003). Il diritto all'accesso alla propria cartella personale e ai dati relativi alla propria posizione di servizio costituisce un diritto fondamentale riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa, che lo considera una manifestazione dei principi di trasparenza, partecipazione e tutela della sfera giuridica del singolo. La carta elettronica del docente rappresenta lo strumento attraverso il quale tale diritto deve concretamente realizzarsi, e il suo accesso non può essere arbitrariamente negato o ostacolato dall'amministrazione senza una valida motivazione e senza rispetto dei termini procedimentali. Nel caso di inadempienze dell'amministrazione, il ricorrente può avvalersi della procedura di ottemperanza prevista dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso verteva sull'obbligo dell'amministrazione di garantire al ricorrente l'accesso alla carta elettronica del docente e, in subordine, sul rimedio da esperire nel caso in cui il Ministero non adempisse spontaneamente al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo. La questione rilevante era se il rifiuto o il ritardo dell'Amministrazione nell'abilitazione della piattaforma potesse essere tollerato e quali fossero i meccanismi coercitivi per imporre l'ottemperanza a un'amministrazione pubblica che contravviene a un ordine giudiziale. Inoltre, era in gioco il principio della effettività della tutela giurisdizionale: una sentenza che riconosce un diritto non può rimanere lettera morta se l'amministrazione se ne sottrae l'esecuzione.

La motivazione del giudice

Il TAR ha evidentemente ritenuto che il Tribunale di Bergamo avesse correttamente riconosciuto il diritto del ricorrente alla carta elettronica del docente e che il Ministero fosse rimasto inerte nell'esecuzione del giudicato, violando il principio di legalità e sottomettendo il ricorrente a una lesione ingiustificata. Il collegio ha considerato che l'inerzia amministrativa non poteva essere tollerata e che era necessario disporre un rimedio coercitivo nei confronti della pubblica amministrazione. La nomina di un commissario ad acta rappresenta il mezzo più penetrante a disposizione del giudice amministrativo per imporre l'adempimento dell'obbligo: il commissario sostituisce l'amministrazione ed esegue direttamente ciò che essa avrebbe dovuto fare. Il TAR ha accolto il ricorso del docente e ha ritenuto proporzionato e necessario ricorrere a questo rimedio straordinario al fine di garantire la concreta e immediata realizzazione del diritto riconosciuto in primo grado.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso per ottemperanza presentato da Mattia Corrado e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite nella somma di 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato che si era dichiarato antistatario (esercitante la difesa senza compenso per l'erario). Soprattutto, il giudice ha disposto la nomina di un commissario ad acta, il quale avrà il compito di eseguire personalmente le misure necessarie per garantire al ricorrente l'accesso alla carta elettronica del docente, sostituendosi all'amministrazione nella sua inerzia. La sentenza è stata dichiarata subito esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che il Ministero non poteva attendere gli eventuali (ed esauriti) rimedi ulteriori.

Massima

L'amministrazione pubblica che contravviene a una sentenza amministrativa definitiva può essere costretta al compimento dell'obbligo mediante nomina di commissario ad acta, il quale sostituisce l'ente nella realizzazione del diritto riconosciuto dal giudicato e garantisce l'effettività della tutela giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza numero 1053/2024, emessa in data 2 ottobre 2024, dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2025, proposto da
MATTIA CORRADO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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