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Sentenza n. 202600021/2026
12 gennaio 2026

Sentenza n. 202600021/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 573/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data12 gennaio 2026
Numero202600021/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Danilo Panico e Federica Vuolo, due docenti, avevano ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale Ordinario di Brescia (Sezione lavoro) il 14 maggio 2024, divenuta successivamente definitiva, concernente la questione della Carta del docente, il strumento previsto dalla normativa per assicurare ai docenti di ruolo le risorse economiche destinate alla formazione continua e all'aggiornamento professionale. Nonostante il passaggio in giudicato di tale sentenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha provveduto a dare piena e corretta esecuzione ai suoi dettati, omettendo o ritardando gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione ai diritti riconosciuti ai ricorrenti dalla sentenza medesima. Per questa ragione Panico e Vuolo hanno proposto un ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'esecuzione forzata della sentenza passata in giudicato e il risarcimento dei danni derivanti dalla prolungata inerzia dell'Amministrazione.

Il quadro normativo

Il procedimento di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del codice di procedura amministrativa, che rappresenta lo strumento processuale mediante il quale una parte può sollecitare il giudice amministrativo a verificare il corretto adempimento di una sentenza che sia già divenuta definitiva e inoppugnabile. La Carta del docente è regolata dalla legge 107 del 2015 ed è una misura che attribuisce ai docenti di ruolo una somma annuale (storicamente pari a 500 euro) da destinare alla formazione continua e all'arricchimento culturale professionale attraverso l'acquisto di materiali, corsi, accesso a musei e spettacoli. Quando l'Amministrazione non procede all'esecuzione spontanea di una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo è tenuto ad accertare l'inadempimento e a ordinare l'esecuzione della stessa, eventualmente ricorrendo anche alla nomina di un commissario ad acta nel caso in cui l'Amministrazione continui a rimanere inerte.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il Ministero avesse correttamente e pienamente eseguito la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, oppure se avesse omesso o svolto in maniera incompleta gli adempimenti necessari a dare esecuzione concreta ai diritti riconosciuti ai docenti ricorrenti. La questione riguardava sia l'aspetto della legittimità dell'inerzia amministrativa, sia la necessità di accertare il grado di adempimento della precedente sentenza e di ordinare eventuali ulteriori provvedimenti correttivi. In via più generale, era in gioco il principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva, secondo il quale una sentenza passata in giudicato deve essere eseguita dall'Amministrazione senza ritardi o omissioni che priverebbero di significato concreto la decisione medesima.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha verificato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva correttamente ottemperato alla sentenza definitiva del Tribunale ordinario, ritenendo accertata l'inadempienza dell'Amministrazione nei confronti dei docenti ricorrenti. Il collegio ha ritenuto che l'inerzia e l'insufficienza degli adempimenti amministrativi dovessero essere censurate e che fosse necessario ordinare non solo l'esecuzione della sentenza precedente, ma anche l'intervento di un commissario ad acta al fine di assicurare concretamente l'adempimento, vista la persistente inerzia dell'Amministrazione. Il TAR ha altresì ritenuto che la parte ricorrente avesse diritto al rimborso delle spese di lite, riconoscendo così il carattere ingiustificato della resistenza del Ministero in giudizio e la necessità di compensare i ricorrenti per i costi affrontati al fine di ottenere l'esecuzione di un diritto già giudizialmente riconosciuto.

La decisione

Il TAR Lombardia Brescia ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto da Panico e Vuolo, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Brescia e nominando un commissario ad acta al fine di garantire concretamente l'adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza medesima. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in mille euro oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, sottolineando così l'urgenza e l'imperatività dell'ordine giudiziale.

Massima

L'Amministrazione che non adempie spontaneamente a una sentenza passata in giudicato in materia di diritti dei dipendenti pubblici può essere costretta dal giudice amministrativo mediante la nomina di un commissario ad acta e al pagamento delle spese di lite, garantendo così l'effettività della tutela giurisdizionale e la prevalenza dell'ordine giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza n. 573/2024 del 14/05/2024 Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione lavoro, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2025, proposto da
Danilo Panico e Federica Vuolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppa Elvezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come indicato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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