ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA N. 11/2023 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600202/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Anna Lisa Sagnotti De Antoniis, insegnante, ha depositato un ricorso per ottemperanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia a Brescia contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. La controversia trae origine da una sentenza resa dal Tribunale ordinario di Mantova, Sezione Lavoro, al numero 11/2023 del 24 gennaio 2023, che affrontava la questione della carta elettronica del docente. Tale sentenza aveva già accertato un diritto della ricorrente, ma l'amministrazione ministeriale non ha provveduto all'esecuzione del giudicato formatosi nei modi e nei tempi dovuti. Il ricorso per ottemperanza è pertanto lo strumento processuale attraverso il quale la ricorrente ha chiesto al TAR di verificare l'inadempimento dell'Amministrazione e di ordinarne l'esecuzione coattiva, ricorrendo se necessario a figure di ausilio come il commissario ad acta.
Il quadro normativo
Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che disciplina il procedimento di ottemperanza al giudicato. Tale norma consente a chi ha ottenuto una sentenza passata in giudicato di ricorrere al giudice amministrativo qualora l'amministrazione non provveda volontariamente all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale. La materia della carta elettronica del docente, pur rimanendo connessa ai diritti economici e professionali del personale scolastico, rientra nella competenza del giudice ordinario nelle sue questioni fondamentali ma trova nel giudice amministrativo il presidio per l'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali verso la pubblica amministrazione. L'esecuzione del giudicato costituisce un obbligo inderogabile per l'amministrazione, il cui inadempimento integra una violazione della legalità amministrativa.
La questione giuridica
La questione principale verte sulla mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di una sentenza passata in giudicato che riconosceva diritti in capo alla ricorrente relativi alla carta elettronica del docente. Il punto di diritto riguarda l'accertamento dell'inadempimento dell'Amministrazione e la conseguente necessità di adottare provvedimenti coercitivi per forzarne l'adempimento. È in gioco il principio basilare della preminenza della giurisdizione sulla pubblica amministrazione, secondo cui nessun organo amministrativo può rifiutare o eludere l'esecuzione di una decisione del giudice. La complessità della questione risiede nella necessità di verificare se sussistano ostacoli legittimi all'esecuzione oppure se si sia verificato un inadempimento puro e semplice dell'Amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminati gli atti della causa e ascoltati i difensori delle parti nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026, ha ritenuto che l'Amministrazione resistente non avesse dato esecuzione al giudicato formato sulla base della sentenza del Tribunale di Mantova. Il collegio giudicante ha valutato la documentazione prodotta e ha constatato l'effettivo inadempimento del Ministero, senza riscontrare alcuna giustificazione legittima per il mancato adempimento. Gli argomenti difensivi dell'Amministrazione sono stati ritenuti insoddisfacenti e incapaci di superare il principio per cui il giudicato deve essere eseguito. Il TAR ha quindi accolto pienamente le ragioni della ricorrente, ordinando l'immediata esecuzione e nominando un commissario ad acta per garantirne l'adempimento coattivo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione Brescia, ha accolto integralmente il ricorso della signora Sagnotti De Antoniis. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in mille euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se pagato, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari. Soprattutto, il TAR ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della presente sentenza e, come evidenziato dall'esito, ha proceduto alla nomina di un commissario ad acta, magistrato specializzato incaricato di soprintendere all'adempimento coattivo del giudicato mediante l'adozione dei provvedimenti amministrativi dovuti.
Massima
La pubblica amministrazione è obbligata ad eseguire i provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nei termini e nelle modalità stabilite dal giudice, e il suo inadempimento integrante una violazione della legalità amministrativa può essere represso mediante ricorso per ottemperanza con nomina di commissario ad acta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 gennaio 2023, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente. sul ricorso numero di registro generale 545 del 2025, proposto da ANNA LISA SAGNOTTI DE ANTONIIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato se pagato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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