AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202600019/2026
12 gennaio 2026

Sentenza n. 202600019/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CREMONA N. 202/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data12 gennaio 2026
Numero202600019/2026
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Alessia Zambelli, Chiara Falco, Domenico Rosario Giaconia e Luigi Groppelli, tutti insegnanti in servizio presso istituzioni scolastiche italiane, hanno ottenuto una sentenza favorevole presso il Tribunale di Cremona (Sezione Lavoro) nella causa relativa alla Carta del docente. Tale sentenza, pubblicata il 6 giugno 2024, è passata in giudicato e ha riconosciuto i loro diritti con riguardo alla gestione e all'attribuzione dei bonus previsti dalla suddetta misura. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ottemperato integralmente ai contenuti della decisione, motivo per il quale i ricorrenti hanno presentato ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia al fine di ottenere l'esecuzione forzata della sentenza passata in giudicato. La controversia attiene alla concreta implementazione del diritto riconosciuto dalla precedente pronuncia, non alla configurazione astratta dei diritti medesimi.

Il quadro normativo

La Carta del docente è disciplinata dal decreto-legge 104/2013, convertito in legge 128/2013, e successive modificazioni, ed è intesa a incentivare la formazione continua dei docenti della scuola statale mediante l'attribuzione annuale di un bonus economico. La sua gestione è affidata al Ministero dell'Istruzione e del Merito, che opera tramite piattaforme informatiche dedicate. I docenti di ruolo hanno diritto a detto beneficio a condizione di aver completato il terzo anno di servizio e di essere in servizio nell'anno scolastico di riferimento. La sentenza originaria si inserisce nel quadro delle tutele amministrative e del lavoro pubblico, disciplinate dal codice del processo amministrativo e dalle norme sulla giustizia amministrativa, in materia di obblighi della pubblica amministrazione di eseguire i provvedimenti jurisdizionali.

La questione giuridica

Il ricorso di ottemperanza sollevava una questione processuale articolata sulla mancata o parziale esecuzione della sentenza n. 202/2024, riguardando l'obbligo del Ministero di porre in essere tutti gli atti e i procedimenti necessari per dare piena attuazione ai diritti riconosciuti dal precedente giudice. La controversia riguardava concretamente come il Ministero avrebbe dovuto implementare il riconoscimento del diritto, se mediante atti amministrativi straordinari, se mediante ripristino dei dati nelle piattaforme informatiche, ovvero attraverso procedimenti di rimborso diretto. La questione era rilevante sotto il profilo dell'efficacia della tutela giurisdizionale e dell'effectiveness dei diritti riconosciuti dalla magistratura.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur dinanzi a una documentazione sommaria all'esito della fase istruttoria, ha ritenuto che in parte la materia era stata resa non più controversa poiché il Ministero aveva già proceduto a eseguire parzialmente la sentenza originaria. Tuttavia, il giudice ha accertato che la rimanente parte del ricorso era fondata, intendendo che l'Amministrazione non aveva ancora compiuto tutte le azioni necessarie per la piena ottemperanza. Di fronte a questa inerzia parziale e alla necessità di assicurare l'esecuzione della sentenza, il TAR ha ritenuto opportuno nominare un commissario ad acta, figura processuale che sostituisce l'amministrazione e provvede direttamente al compimento degli atti dovuti, qualora quest'ultima risulti inerte o inadempiente.

La decisione

Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha deciso di dichiarare in parte cessata la materia del contendere per la porzione in cui il Ministero aveva già provveduto, mentre ha accolto il ricorso relativo alle questioni ancora irrisolte. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in mille euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato qualora versato. È stato inoltre nominato un commissario ad acta il quale provvederà, con poteri sostitutivi, a ottemperare integralmente alla sentenza n. 202/2024 qualora l'Amministrazione non vi provveda spontaneamente, assicurando così la tutela effettiva dei diritti riconosciuti ai ricorrenti.

Massima

Quando la pubblica amministrazione non ottemper integralmente a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta al fine di eseguire coattivamente gli atti dovuti, assicurando l'effettività della tutela jurisdizionale e l'adempimento dei diritti riconosciuti dalla magistratura.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza n. 202/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6.06.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2025, proposto da
Alessia Zambelli, Chiara Falco, Domenico Rosario Giaconia e Luigi Groppelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come precisato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →