ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 983/2024 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600184/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Ivana Ostinato, una docente, aveva ricorso al Tribunale ordinario di Brescia nella sezione lavoro lamentando la violazione dei propri diritti relativi alla carta elettronica del docente e alla fruizione dei benefici ad essa collegati. Il Tribunale, con sentenza numero 983/2024 pubblicata il 23 settembre 2024, aveva accolto il ricorso della docente e riconosciuto il suo diritto, disponendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito provvedesse a dare esecuzione alle disposizioni contenute nel provvedimento. Tuttavia, il Ministero non ha ottemperato a quanto ordinato dal Tribunale, costringendo la ricorrente a proporre un nuovo ricorso, questa volta dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, al fine di ottenere coattivamente l'esecuzione della sentenza precedente mediante la nomina di un commissario ad acta.
Il quadro normativo
La carta elettronica del docente rappresenta uno strumento di diritto amministrativo e di diritto del lavoro pubblico mediante il quale lo Stato assegna ai docenti una dotazione annuale destinata alla loro formazione e aggiornamento professionale. Tale istituto è disciplinato dal decreto ministeriale 534/2013 e dalle successive disposizioni normative e contrattuali, tra cui il contratto collettivo nazionale dei docenti. Il diritto alla fruizione della carta docente costituisce una prerogativa riconosciuta dalla legge ai docenti che versino in determinate condizioni di servizio, e l'amministrazione scolastica e il Ministero competente hanno l'obbligo di garantire l'effettivo godimento di questo beneficio nel rispetto della normativa vigente.
La questione giuridica
Il punto centrale del contempo verteva sulla corretta esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario da parte dell'Amministrazione e sul diritto della ricorrente a ottenere il rispetto della decisione già pronunciata in suo favore. La questione giuridica rilevante era se l'Amministrazione potesse restare inerte di fronte a una sentenza favorevole a un ricorrente oppure se il giudice amministrativo dovesse intervenire con strumenti coattivi per garantire il diritto già accertato. Il ricorso di ottemperanza rappresenta il rimedio processuale specifico contro l'inerzia o il rifiuto dell'amministrazione di eseguire le sentenze, ed era quindi necessario accertare se sussistessero i presupposti per la nomina del commissario ad acta quale mezzo di esecuzione forzata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso della docente perché l'Amministrazione ministeriale non aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario nei termini e nei modi prescritti. Il collegio giudicante ha accertato che il comportamento omissivo del Ministero configurava un inadempimento ai propri obblighi derivanti dalla sentenza precedente, violando il principio della vincolatività dei provvedimenti giurisdizionali. Il TAR ha quindi riconosciuto la fondatezza della domanda di ottemperanza e ha ritenuto necessario ricorrere alla nomina di un commissario ad acta quale strumento coattivo per garantire l'esecuzione della sentenza e il conseguente riconoscimento dei diritti della ricorrente. La decisione è stata assunta anche alla luce della rilevanza della questione e della persistente inadempienza dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto interamente il ricorso proposto da Ivana Ostinato e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza numero 983/2024 mediante la nomina di un commissario ad acta, figura giuridica incaricata di eseguire coattivamente quanto l'Amministrazione non ha provveduto a fare. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di mille euro, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore della ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, vincolando l'Amministrazione al rispetto del provvedimento.
Massima
L'amministrazione ha l'obbligo inderogabile di eseguire le sentenze del giudice ordinario nei loro termini e, in caso di inerzia, il giudice amministrativo può nomina un commissario ad acta per assicurare coattivamente l'attuazione dei diritti accertati in giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza numero 983/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 115/2024, del Tribunale ordinario di Brescia – Sezione Lavoro – pubblicata in data 23 settembre 2024 e notificata in data 24 settembre 2024 (Carta elettronica del docente) sul ricorso numero di registro generale 307 del 2025, proposto da: Ivana Ostinato, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Boscotrecase (Na), via Promiscua 20 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, Avv. Antonino Internicola che si dichiara antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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