ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1060/2023 SEZ. LAVORO - DOCENTE - RICONOSCIMENTO DIRITTO CARTA DOCENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600181/2026 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Angela Colleoni, docente, ha presentato un ricorso di ottemperanza contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, al fine di far rispettare una sentenza anteriormente pronunciata dal Tribunale ordinario di Bergamo il 29 dicembre 2023. La sentenza di primo grado, resa nella sezione Lavoro con il numero 1060/2023, riguardava questioni connesse alla Carta Elettronica del Docente, lo strumento mediante il quale l'amministrazione scolastica attribuisce ai docenti di ruolo le risorse economiche destinate all'aggiornamento professionale e alla formazione continua. La ricorrente, a quanto si desume dal numero e dalla data della sentenza di Bergamo, aveva contestato il mancato riconoscimento, l'accesso limitato o l'indebita gestione dei crediti disponibili sulla sua carta. Il Ministero dell'Istruzione, nonostante la pronuncia della sentenza di Bergamo avvenuta il 29 dicembre 2023 e la sua notificazione il 16 aprile 2024, non aveva spontaneamente ottemperato agli obblighi derivanti da quella decisione, costringendo la docente a ricorrere nuovamente in sede amministrativa per ottenere l'esecuzione coattiva di quanto il primo giudice aveva già disposto.
Il quadro normativo
Il ricorso si inserisce nel contesto della disciplina della Carta Elettronica del Docente, istituto introdotto dal decreto ministeriale che riconosce a ogni docente di scuola statale di ruolo il diritto a una dote annuale di cinquecento euro destinata alla formazione professionale, all'acquisto di libri e materiale didattico, a corsi di aggiornamento e ad altre iniziative di sviluppo delle competenze pedagogiche e professionali. La fattispecie rientra inoltre nella competenza del giudice amministrativo per quanto riguarda l'ottemperanza alle sentenze amministrative e civili che incidono su provvedimenti o comportamenti dell'amministrazione pubblica. Sono applicabili i principi generali sulla responsabilità dell'amministrazione per il mancato rispetto di decisioni giurisdizionali, nonché le norme del codice di procedura amministrativa, in particolare l'articolo 114 citato nel provvedimento, che disciplina i poteri e i rimedi disponibili quando un'amministrazione pubblica non ottempera spontaneamente a una sentenza esecutiva. La nomina di un commissario ad acta rappresenta lo strumento eccezionale mediante il quale il giudice amministrativo sostituisce l'amministrazione inerte nell'adempimento degli obblighi disposti da una sentenza.
La questione giuridica
La controversia verte sulla responsabilità e sugli obblighi dell'amministrazione scolastica nel garantire l'effettività dei diritti riconosciuti dal primo giudice alla docente in relazione alla Carta Elettronica del Docente. Il nodo giuridico fondamentale è se il mancato spontaneo adempimento di una sentenza già esecutiva, quando prescrive al Ministero precise azioni (riconoscimento di crediti, abilitazione all'accesso, correzione di errori amministrativi), possa e debba essere coercitivamente perseguito mediante ricorso di ottemperanza e, in caso affermativo, quali strumenti il giudice amministrativo debba adoperare per vincolare l'amministrazione al rispetto della decisione. La questione tocca anche il tema più ampio della garanzia giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione e della concretezza della tutela giuridica, assai rilevante quando diritti patrimoniali minimi, seppur modesti come i cinquecento euro della dotazione annuale, rimangono congelati per carenza di adempimento amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR, pur presentando una sentenza sintetica nel testo conservato, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso di ottemperanza proposto da Angela Colleoni, accogliendo integralmente le sue doglianze in relazione all'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il giudice amministrativo ha valutato che la sentenza del Tribunale di Bergamo aveva disposto obblighi specifici ed esecutivi nei confronti dell'amministrazione, il cui mancato spontaneo adempimento integrasse un comportamento illegittimo e contrario ai principi di responsabilità amministrativa e di effettività della tutela giurisdizionale. Accertato che l'amministrazione non aveva provveduto volontariamente, il TAR ha ritenuto necessario e proporzionato ricorrere alla nomina di un commissario ad acta, quale strumento estremo per garantire l'esecuzione della sentenza di primo grado senza ulteriori ritardi. Questa scelta procesuale rivela come il collegio abbia valutato gravemente l'inerzia amministrativa e abbia concluso per l'opportunità di sottrarre all'amministrazione il potere di adempiere, sostituendola con un soggetto terzo imparziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso di ottemperanza proposto da Angela Colleoni, dichiarando illegittimo il comportamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'omettere di adempiere spontaneamente alla sentenza di Bergamo. Ha pertanto nominato un commissario ad acta, conferendogli il mandato di eseguire d'ufficio, in sostituzione dell'amministrazione inerte, tutti gli atti e i provvedimenti necessari affinché la ricorrente potesse godere pienamente dei diritti riconosciuti dalla sentenza originaria in materia di Carta Elettronica del Docente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate in mille euro complessivi oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato della ricorrente dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata ordinata come esecutiva a partire dalla data della pronuncia, il 20 novembre 2025.
Massima
L'amministrazione pubblica che omette di adempiere spontaneamente a una sentenza passata in giudicato può essere coercitivamente obbligata mediante ricorso di ottemperanza, al quale il giudice amministrativo risponde con la nomina di un commissario ad acta che sostituisce l'amministrazione inerte nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1060/2023, resa all’esito del giudizio R.G. 2161/2023 del Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 29 dicembre 2023 e notificata in data 16 aprile 2024 (Carta Elettronica del Docente) sul ricorso numero di registro generale 327 del 2025, proposto da: Angela Colleoni, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Napoli via Luca Giordano n. 15 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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