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Sentenza n. 202600151/2026
12 febbraio 2026

Sentenza n. 202600151/2026

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA II SEZIONE N. 1357/2022, N. 778/2022, N. 1129/2018 - EDILIZIA ED URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE DEL CONTROINTERESSATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data12 febbraio 2026
Numero202600151/2026
EsitoPRENDE ATTO RINUNZIA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un procedimento di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia nella sezione staccata di Brescia, nel quale Alessandro Cè ricorre contro il Comune di Padenghe sul Garda, l'Ufficio Territoriale del Governo di Brescia e il Ministero dell'Interno al fine di ottenere l'esecuzione di sentenze precedenti passate in giudicato in materia di edilizia e demolizioni. La controversia nasce da un ordine di demolizione n. 2/2020 che il Comune non aveva eseguito in violazione di provvedimenti giurisdizionali ormai consolidati attraverso diverse sentenze del TAR Brescia del dicembre 2022, dell'agosto 2022 e del novembre 2018, tutte confermate dal Consiglio di Stato e divenute inoppugnabili. Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'obbligo del Comune e della Prefettura di concludere i procedimenti di vigilanza urbanistica, la declaratoria di inottemperanza all'ordine di demolizione e l'esecuzione coatta mediante acquisizione dell'area al patrimonio comunale e demolizione d'ufficio, nonché l'annullamento di una comunicazione comunale del 4 aprile 2025 ritenuta elusiva del giudicato. La pratica si era protratta nel tempo con episodi di inerzia amministrativa, testimoniando un conflitto duraturo tra la volontà giudiziale di far eseguire l'ordine di demolizione e la resistenza passiva dell'amministrazione locale.

Il quadro normativo

La controversia verte sui principi generali di ottemperanza alle sentenze amministrative e sull'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, disciplinati dagli articoli 84 e 85 del Codice del Processo Amministrativo. In particolare, la materia della vigilanza urbanistica e delle demolizioni è regolata dagli articoli 27 e 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il Testo Unico dell'Edilizia, che prevedono l'obbligo per l'amministrazione comunale di adottare provvedimenti necessari per il ripristino della legalità urbanistica in caso di violazioni costruttive. Il procedimento di ottemperanza si fonda sul diritto inviolabile di ogni cittadino a ottenere l'effettiva esecuzione di una sentenza, impedendo all'amministrazione di paralizzare indefinitamente i propri obblighi derivanti da decisioni passate in giudicato attraverso l'inerzia sistematica. Il ricorso alla nomina di un commissario ad acta rappresenta uno strumento eccezionale previsto dall'articolo 31 comma 3 e dall'articolo 34 comma 1 lettera c) del Codice del Processo Amministrativo, utilizzabile quando l'amministrazione rimane inerte nel dare esecuzione ai comandi del giudice e viene considerato una misura di ultima ratio necessaria a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava l'efficacia vincolante dei giudicati dichiarati dalle tre sentenze precedenti e l'obbligo giuridico non derogabile dell'amministrazione comunale di eseguire tempestivamente l'ordine di demolizione senza che l'inerzia amministrativa potesse costituire una forma occulta di resistenza al comando giurisdizionale. Era inoltre in discussione se la comunicazione del Comune del 4 aprile 2025 rappresentasse un tentativo di elusione del giudicato, ossia un comportamento procedurale formalmente legittimo ma sostanzialmente volto a vanificare l'efficacia della sentenza precedente. La questione toccava il delicato equilibrio tra il diritto alla corretta esecuzione delle decisioni dei giudici e l'autonomia gestionale dell'amministrazione locale nel compimento degli atti necessari, oltre alla proporzione e necessità di ricorrere a strumenti coattivi quali la nomina di un commissario ad acta per sostituirsi all'ente inerte.

La motivazione del giudice

La sentenza non entra nel merito della questione di ottemperanza perché la controversia è stata estinta per volontaria rinuncia al ricorso manifestata dal ricorrente Alessandro Cè nella dichiarazione di parte del 10 gennaio 2026, come chiaramente documentato nei verbali della camera di consiglio del 4 febbraio 2026. Il collegio giudicante ha regolarmente preso atto della rinuncia e delle successive adesioni delle altre parti interessate, ritenendo di dover chiudere il procedimento attraverso la declaratoria di estinzione secondo le previsioni di legge. Sebbene la rinuncia al ricorso non comporti formalmente un accoglimento pieno delle ragioni del ricorrente né una condanna esplicita all'amministrazione, il fatto che sia stata presentata in uno stadio avanzato del procedimento, dopo le memorie costitutive e le difese di tutte le parti, suggerisce fortemente che il Comune abbia finalmente dato corso agli adempimenti richiesti ovvero che si sia raggiunto un accordo transattivo in forma silenziosa. Il giudice ha correttamente applicato gli articoli 35 comma 2 lettera c), 84 e 85 del Codice del Processo Amministrativo per gestire questa forma di cessazione volontaria del giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato estinto il ricorso e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile dei propri onorari professionali senza diritto a rivalsa sulle altre, garantendo così un certo equilibrio nel carico economico della controversia. Ha inoltre ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, fornendo piena certezza giurisdizionale alla conclusione del procedimento e impedendo contestazioni successive sulla validità della chiusura. Sebbene la sentenza non disponga una condanna esplicita al Comune per l'adempimento dell'ordine di demolizione, l'estinzione per rinuncia volontaria e l'assenza di questioni residue suggeriscono verosimilmente che l'obbligo sia stato assolto o che le parti abbiano trovato una soluzione alternativa all'azione di forza.

Massima

L'ottemperanza a sentenza passata in giudicato può concludersi mediante estinzione del ricorso per rinuncia volontaria del ricorrente quando, in stadio avanzato del procedimento, la parte manifesti la propria intenzione di cessare la controversia e le altre parti vi aderiscano, con compensazione integrale delle spese e certezza giurisdizionale della conclusione della lite.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Brescia, Sez. II, 22/12/2022, n. 1357, confermata con sentenza del Cons. Stato, Sez. II, 29/1/2024 n 906 e con sentenza del Cons. Stato, Sez. II, 4/12/2024 n 9704, passate in giudicato; nonché, ove occorra, sulla sentenza del TAR Brescia, Sez. II, 29/11/2018, n. 1129, confermata con sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 26/7/2022 n 6596, passata in giudicato, e sulla sentenza del TAR Brescia, Sez. II, 4/8/2022 n. 778, passata in giudicato, (Cons. Stato, Sez. II, n 1183/2025) con prescrizione delle relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione e/o con nomina di un commissario ad acta  che provveda in via sostitutiva del Comune di Padenghe sul Garda;
o, in via di rigoroso subordine, per la condanna dell'amministrazione a provvedere entro un termine di trenta giorni e/o nel diverso termine ritenuto di giustizia, nominando un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, qualora il Comune non provveda nel termine assegnato;
sempre in via principale, per l’accertamento dell'obbligo del Comune di Padenghe sul Garda e/o della Prefettura di Brescia di concludere il procedimento di vigilanza urbanistica ex. artt. 27, 31 D.P.R. 380/01 e il procedimento avviato;
e per la condanna del Comune di Padenghe sul Garda, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., a procedere all'accertamento e declaratoria di inottemperanza all'ordine di demolizione n 2/2020, determinando l'area acquisita al patrimonio comunale e trascrivendo l'acquisizione e immissione in possesso, dando poi corso alla demolizione d'ufficio, nel termine di trenta giorni, e/o nel diverso termine ritenuto di giustizia; con nomina di un commissario ad acta, che provveda in via sostitutiva, in caso di perdurante inerzia.
In via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria di la nullità, inefficacia e/o annullamento, per i motivi dedotti in narrativa, della comunicazione del Comune di Padenghe sul Garda 8/4/2025, prot. 4664, inviata al difensore in pari data, nonché, ove occorra, gli ulteriori atti elusivi del giudicato, con ogni conseguente statuizione conformativa.
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2025, proposto da
ALESSANDRO CE', rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Luppi, Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO BRESCIA, MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
ALESSANDRO COZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Ugoccioni, Joseph Francesco Giacomo Brigandi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GIORGIO MIRA, ANTONELLA BOCCHIO, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alessandro Cozzi e di Comune di Padenghe Sul Garda e di Ufficio Territoriale del Governo Brescia e di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
vista la dichiarazione di parte ricorrente del 10 gennaio 2026 che manifesta la volontà di rinunciare al ricorso con spese compensate e dato atto delle successive adesioni delle altre parti interessate;
visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
ritenuto di dovere prendere atto della rinuncia ai fini della declaratoria di estinzione della presente causa e con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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