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Sentenza n. 202300105/2023

Sentenza n. 202300105/2023

ESECUZIONE E OTTEMPERANZA - SENTENZA T.A.R. BRESCIA II SEZIONE N. 156/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300105/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona fisica ha presentato una domanda di emersione del lavoro irregolare presso lo sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Brescia. Lo Sui, tuttavia, ha rigettato la domanda con un decreto amministrativo in data non specificata nel documento. La ricorrente non accettando il rigetto ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ottenendo l'annullamento della decisione dello Sui con sentenza della Seconda Sezione. Tuttavia, l'amministrazione non ha dato esecuzione a quella sentenza nei tempi e nei modi dovuti. Per tale motivo è stato promosso il presente ricorso per ottemperanza, richiedendo al TAR di ordinare all'amministrazione di conformarsi alla sentenza precedente.

Il quadro normativo

La materia dell'emersione del lavoro irregolare è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione e dalle norme che regolano la procedura davanti allo sportello unico per l'immigrazione, organo della Prefettura competente per la ricezione e l'esame delle domande relative a varie materie amministrative e immigratorie. Le sentenze del giudice amministrativo vincolano l'amministrazione alla loro esecuzione secondo il principio di legalità e secondo le modalità indicate nella sentenza stessa. Il ricorso per ottemperanza rappresenta lo strumento processuale attraverso il quale il ricorrente può pretendere l'attuazione concreta di una sentenza non spontaneamente eseguita, configurandosi come fase successiva del medesimo processo amministrativo.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale nella presente controversia consiste nel verificare se l'amministrazione ha rispettato l'obbligo di conformarsi alla sentenza di annullamento pronunciata dal collegio nella fase precedente del giudizio. Poiché il precedente giudice amministrativo aveva annullato il decreto di rigetto dello Sui, l'amministrazione avrebbe dovuto assumere le iniziative necessarie per dare esecuzione al giudicato, riesaminando la domanda di emersione secondo il diritto. La mancata ottemperanza, come accertata nel ricorso, configura un'ulteriore illegittimità amministrativa che il giudice deve sanzionare con gli strumenti coercitivi a sua disposizione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, valutando gli atti introduttivi della causa e la documentazione amministrativa prodotta dalle parti, ha ritenuto che sussistesse effettivamente l'inadempimento dell'amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dalla precedente sentenza. Il TAR ha accertato che l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato nei termini e nei modi appropriati, ovvero non aveva riesaminato la domanda o non aveva rilasciato il provvedimento conforme alle indicazioni della sentenza. Di conseguenza il collegio ha ritenuto opportuno non solo accogliere il ricorso per ottemperanza, ma anche di dotare il provvedimento di un meccanismo sanzionatorio atto a garantire l'effettività della sentenza stessa, designando il Prefetto di Brescia come commissario ad acta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza di annullamento nei modi e nei tempi specificamente indicati. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda spontaneamente, il TAR nomina il Prefetto di Brescia quale commissario ad acta con il potere di dare esecuzione alla sentenza entro il termine ulteriore di sessanta giorni dalla scadenza del primo termine assegnato all'amministrazione. Le spese processuali sono compensate tra le parti. La sentenza dispone inoltre che sia eseguita dall'autorità amministrativa e che le generalità del ricorrente siano oscurate nella pubblicazione per tutela della privacy.

Massima

L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione spontanea alle sentenze del giudice amministrativo nei termini e nei modi ivi indicati, e il mancato adempimento determina la promozione di un ricorso per ottemperanza che il giudice accoglie disponendo anche misure coercitive quali la nomina di un commissario ad acta. Testo integrale completo della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda. Presidente Bernardo Massari, Consigliere Mauro Pedron, Referendario estensore Massimo Zampicinini. Ha pronunciato sentenza nel procedimento di ottemperanza della sentenza precedentemente emessa dal TAR di Brescia, Seconda Sezione, relativa all'annullamento del decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia. Nel ricorso numero di registro generale 911 del 2022 sono parte la ricorrente rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gilardoni, e l'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Brescia nonché il Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio in Brescia. Visti il ricorso e gli allegati, gli atti di costituzione in giudizio, tutti gli atti della causa. Relatore Massimo Zampicinizi in camera di consiglio del primo febbraio duemilaventitre, sentiti i difensori delle parti secondo il verbale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come proposto, lo accoglie nei termini di cui nella motivazione, e ordina all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza su indicata nei modi e tempi ivi indicati. Dispone che in caso di ulteriore inottemperanza sia nominato il Prefetto di Brescia quale commissario ad acta il quale provvederà, anche mediante delega a funzionario designato, a dare esecuzione alla sentenza nel termine ulteriore di sessanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all'amministrazione. Le spese processuali sono compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Accertato che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52 commi uno e due del decreto legislativo trenta giugno duemilatré numero centnoventasei e degli articoli cinque e sei del Regolamento UE duemilaedici numero duecentosettantanove, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ordina alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Brescia in camera di consiglio il primo febbraio duemilaventitre con intervento dei magistrati sopra indicati. Esito nomina commissario ad acta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza:
- della sentenza emessa dal Tar di Brescia, Seconda Sezione, -OMISSIS-, nel procedimento giudiziale nr -OMISSIS-, con la quale è stato annullato il decreto di rigetto della domanda di emersione del
lavoro irregolare emesso dal Sui di Brescia, in data -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei modi e tempi indicati.
Dispone, per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del Prefetto di Brescia quale commissario ad acta il quale provvederà, anche a mezzo delega ad un funzionario all’uopo designato, a dare esecuzione alla sentenza nel termine ulteriore di sessanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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