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Sentenza n. 202300607/2023

Sentenza n. 202300607/2023

ENTI PUBBLICI IN GENERALE - RICERCA DI IMMOBILE DA CONDURRE IN LOCAZIONE AD USO UFFICIO PUBBLICO - AVVISO PUBBLICO - ILLEGITTIMITA'

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300607/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.A., una società specializzata nella gestione di patrimoni, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, per l'annullamento di un avviso pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 13 dicembre 2019. Con tale avviso, la Motorizzazione Civile di Mantova aveva indetto una procedura volta alla ricerca di un immobile da condurre in locazione passiva come propria sede. Il ricorso contestava inoltre una serie di atti presupposti e consequenziali, tra i quali determinate note ministeriali e dell'Agenzia del Demanio risalenti al biennio 2018-2019, relative a un piano di riduzione della spesa pubblica per le locazioni passive e di razionalizzazione degli immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) e al Fondo Patrimonio Uno (FPU). La controversia si inscriveva dunque nel più ampio contesto delle politiche di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e della riduzione della spesa per le locazioni di immobili della pubblica amministrazione, in questo caso riguardante specificamente le sedi operative della Motorizzazione territoriale.

Il quadro normativo

La controversia si situa nell'ambito del diritto amministrativo italiano relativo ai provvedimenti di gestione del patrimonio pubblico, alle procedure di selezione di immobili da condurre in locazione, e alle funzioni svolte dal Fondo Immobili Pubblici quale strumento di gestione razionalizzata del patrimonio immobiliare statale. Trovano applicazione i principi generali di efficienza della spesa pubblica, trasparenza amministrativa e corretta gestione dei fondi pubblici, oltre alle disposizioni del codice del processo amministrativo relative alla ricevibilità e procedibilità dei ricorsi avanti ai tribunali amministrativi regionali. In particolare, risultano rilevanti le norme sulla legittimazione a ricorrere, sull'interesse giuridicamente rilevante alla impugnazione e sulle condizioni di procedibilità delle azioni amministrative.

La questione giuridica

Il nodo controverso della sentenza riguarda la procedibilità della ricognizione giurisdizionale amministrativa. Sebbene formalmente il ricorso sia stato proposto in regola nei termini e da un soggetto costituito in giudizio, una questione fondamentale è emersa nel corso del giudizio: Investire SGR conservava effettivamente un interesse giuridicamente rilevante e concreto alla pronuncia del tribunale, ovvero la situazione di fatto era mutata talmente nel tempo da rendere la sentenza una mera pronuncia sulla carta, priva di conseguenze pratiche. Questa questione richiama il principio secondo cui l'esercizio della giurisdizione amministrativa presuppone non solo la titolarità formale di una pretesa, bensì la persistenza di una situazione controversa il cui scioglimento sia effettivamente utile e rilevante per la parte ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha osservato che la ricorrente, mediante memoria depositata il 29 maggio 2023, ha esplicitamente dichiarato di non avere più interesse al proseguimento del ricorso. Tale manifestazione di volontà della parte ricorrente ha acquisito centralità nella decisione del tribunale, il quale ha applicato i principi codificati negli articoli 35, primo comma, lettera c, e 85, nono comma, del codice del processo amministrativo. Secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, quando la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla causa, sia per sopravvenuta carenza di interesse sostanziale che per estinzione dei motivi della controversia, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile, poiché viene meno uno dei presupposti essenziali per l'esercizio della giurisdizione amministrativa. Il tribunale ha inoltre considerato la novità delle questioni proposte e la limitata attività processuale svolta dalle parti nel valutare l'equità della compensazione delle spese.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso proposto da Investire SGR improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Conseguentemente, è stata ordinata la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ritenendo equo tale criterio in considerazione del carattere inedito delle questioni e dell'esigua attività processuale complessivamente svolta. La sentenza è stata resa in data 7 luglio 2023 ed è stata disposta l'esecuzione della medesima da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie.

Massima

La giurisdizione amministrativa non può esercitarsi quando la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse al proseguimento della causa, poiché viene meno il presupposto essenziale della sussistenza di una controversia sostanzialmente rilevante.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- dell’avviso pubblicato sul sito del Ministero il 13 dicembre 2019, con cui la Motorizzazione di Mantova ha indetto una procedura volta a “ricercare un immobile ad uso ufficio pubblico da condurre in locazione passiva, per la propria sede di Mantova”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, fra cui, ove occorrer possa,
l’eventuale determina a contrarre o atto equivalente (il cui contenuto s’ignora),
la nota dell’Agenzia prot. n. 2019/16221 del 17 settembre 2019 recante “FIP e FIP1 – Proposta riduzione della spesa pubblica per locazioni passive e razionalizzazione degli immobili in uso alla Motorizzazione Civile”,
la nota del Ministero prot. U.0042229 del 20 settembre 2019, recante “Riduzione spesa pubblica – Scadenza contratti FIP – FIP1 2022/2023 – Rif. Nota PEGASUS/MB/Mb/2019/3409 del 29/08/2019”,
la nota congiunta del MEF e dell’Agenzia prot. n. 2018/15548 dell’8 novembre 2018 recante “Immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) e al Fondo Patrimonio Uno (FPU). Incontro con le amministrazioni utilizzatrici”,
la nota dell’Agenzia prot. n. 2019/6284 dell’11 aprile 2019 recante “Immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) e al Fondo Patrimonio Uno (FPU) - Piano d’azione per il rilascio - Indicazioni operative”,
la nota del Ministero prot. U.0029667 del 28 giugno 2019 recante “Immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) e al Fondo Patrimonio Uno (FPU) - Piano d’azione per il rilascio - Incontro con i Direttori Generali Territoriali”,
nonché il “piano di rilascio degli immobili FIP”, di data, estremi e contenuto ignoti.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 13 del 2020, proposto da Investire Societa' di Gestione del Risparmio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
l’Agenzia del Demanio,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile,
l’Ufficio Provinciale Motorizzazione di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistiti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
che, con memoria depositata il 29 maggio 2023, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
che, visti gli artt. 35, I comma, lett. c, e 85, IX comma, c.p.a., il ricorso può dunque essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di giudizio, considerata la novità delle questioni proposte e la limitata attività processuale svolta dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei signori magistrati:

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