Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202300607/2023
Enti Pubblici In Generale - Ricerca Di Immobile Da Condurre In Locazione Ad Uso Ufficio Pubblico - Avviso Pubblico - Illegittimita'
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - dell’avviso pubblicato sul sito del Ministero il 13 dicembre 2019, con cui la Motorizzazione di Mantova ha indetto una procedura volta a “ricercare un immobile ad uso ufficio pubblico da condurre in locazione passiva, per la propria sede di Mantova”; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, fra cui, ove occorrer possa, l’eventuale determina a contrarre o atto equivalente (il cui contenuto s’ignora), la nota dell’Agenzia prot. n. 2019/16221 del 17 settembre 2019 recante “FIP e FIP1 – Proposta riduzione della spesa pubblica per locazioni passive e razionalizzazione degli immobili in uso alla Motorizzazione Civile”, la nota del Ministero prot. U.0042229 del 20 settembre 2019, recante “Riduzione spesa pubblica – Scadenza contratti FIP – FIP1 2022/2023 – Rif. Nota PEGASUS/MB/Mb/2019/3409 del 29/08/2019”, la nota congiunta del MEF e dell’Agenzia prot. n. 2018/15548 dell’8 novembre 2018 recante “Immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) e al Fondo Patrimonio Uno (FPU). Incontro con le amministrazioni utilizzatrici”, la nota dell’Agenzia prot. n. 2019/6284 dell’11 aprile 2019 recante “Immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) e al Fondo Patrimonio Uno (FPU) - Piano d’azione per il rilascio - Indicazioni operative”, la nota del Ministero prot. U.0029667 del 28 giugno 2019 recante “Immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) e al Fondo Patrimonio Uno (FPU) - Piano d’azione per il rilascio - Incontro con i Direttori Generali Territoriali”, nonché il “piano di rilascio degli immobili FIP”, di data, estremi e contenuto ignoti. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 13 del 2020, proposto da Investire Societa' di Gestione del Risparmio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, l’Ufficio Provinciale Motorizzazione di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistiti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto: che, con memoria depositata il 29 maggio 2023, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso; che, visti gli artt. 35, I comma, lett. c, e 85, IX comma, c.p.a., il ricorso può dunque essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di giudizio, considerata la novità delle questioni proposte e la limitata attività processuale svolta dalle parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei signori magistrati:
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