ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMUNE - PROCLAMAZIONE ELETTI - ANNULLAMENTO - SOSTITUZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300041/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Daniele Garau, cittadino ricorrente, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, per ottenere l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni amministrative tenutesi il 12 giugno 2022 nel Comune di Averara. La controversia riguarda i risultati elettorali per la carica di Sindaco e la composizione del Consiglio Comunale dell'Ente locale. Contestualmente, il ricorrente ha impugnato anche i verbali di ammissione alla competizione elettorale rispettivamente della lista "Insieme" e della lista "Alleanza per Averara", evidentemente ritenendo che tali liste avessero vizi procedurali o formali che le rendevano inammissibili. Il ricorso è stato depositato presso il TAR con il numero di registro generale 630 del 2022 e la questione è stata portata all'esame del collegio giudicante nella seduta pubblica in materia elettorale del 11 gennaio 2023. Le autorità amministrative competenti, rappresentate dal Sindaco pro tempore del Comune di Averara Mauro Egman e dagli altri consiglieri comunali eletti, non si sono costituite in giudizio a difesa dell'impugnazione.
Il quadro normativo
Le elezioni amministrative sono regolate dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo numero 267 del 2000, che stabilisce i principi e le procedure per lo svolgimento delle competizioni elettorali a livello comunale. In particolare, il procedimento di ammissione delle liste e la successiva proclamazione degli eletti sono disciplinati da norme che prevedono obblighi formali e sostanziali che devono essere osservati in ogni fase della procedura elettorale. Le irregolarità nei verbali di ammissione delle liste o nei verbali di proclamazione costituiscono motivo di ricorso amministrativo allorché creino effetti distorsivi sulla composizione degli organi eletti o violino i diritti soggettivi dei candidati e dei loro elettori. Il diritto amministrativo elettorale locale si caratterizza per una forte tutela della trasparenza e della conformità alle norme procedurali, in quanto la legittimità degli organi eletti dipende dal corretto svolgimento di ogni fase del processo.
La questione giuridica
La questione sottoposta al collegio riguarda la legittimità dei verbali di ammissione delle liste "Insieme" e "Alleanza per Averara" e del successivo verbale di proclamazione degli eletti alle amministrative di Averara del 12 giugno 2022. Daniele Garau contestava presumibilmente che detti verbali contenessero vizi procedurali, difetti formali o irregolarità nella verifica dei requisiti di ammissibilità delle liste, ovvero nella corretta applicazione dei criteri di calcolo dei voti e di attribuzione dei seggi. La questione assume rilevanza particolare in quanto incide sulla composizione della massima assise municipale e sulla validità dell'intera consultazione elettorale nel Comune interessato. Il giudice amministrativo doveva verificare se le contestazioni sollevate dal ricorrente fossero fondate e se effettivamente gli atti impugnati presentassero difetti di legittimità tali da giustificarne l'annullamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti depositati nel giudizio e sentito il difensore del ricorrente nella pubblica udienza del 11 gennaio 2023, ha valutato attentamente i motivi della ricorso alla luce del quadro normativo applicabile. Il collegio giudicante, nella sua apprezzamento dei fatti e del diritto, ha ritenuto che le contestazioni sollevate da Daniele Garau non fossero idonee a dimostrare l'illegittimità dei verbali impugnati, né ha riscontrato nei suddetti atti i vizi procedurali o formali che il ricorrente asseriva di aver individuato. Le verifiche compiute dal TAR sulle modalità di ammissione delle liste e sulla successiva proclamazione hanno condotto il collegio a concludere che la procedura elettorale era stata condotta in conformità alle disposizioni vigenti. La sentenza rispecchia una valutazione secondo cui gli atti impugnati risultavano formalmente e sostanzialmente legittimi e che pertanto il ricorso mancava di fondamento giuridico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, ha rigettato il ricorso proposto da Daniele Garau per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 e per l'annullamento dei correlati verbali di ammissione delle liste "Insieme" e "Alleanza per Averara". Di conseguenza, la proclamazione degli eletti e la validità dei verbali di ammissione rimangono intatte e producono pienamente i loro effetti. Il collegio ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con la disposizione "nulla per le spese", formula che di norma indica assenza di condanna, oppure allocazione paritetica delle spese tra le parti. La sentenza è stata resa nella seduta della camera di consiglio del 11 gennaio 2023 e costituisce decisione definitiva della controversia.
Massima
La legittimità dei verbali di elezioni amministrative, sia nelle fasi di ammissione delle liste che nella proclamazione dei risultati, non può essere rimessa in discussione tramite ricorso se il ricorrente non deduce e non prova specifici e rilevanti vizi procedurali, formali o sostanziali che incidano sulla corretta composizione degli organi eletti. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 del Sindaco e del Consiglio Comunale di Averara, nonché di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e/o consequenziale, tra cui il verbale di ammissione della lista "Insieme" alla competizione elettorale e il verbale di ammissione della lista "Alleanza per Averara" alla competizione elettorale. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 630 del 2022, proposto da Daniele Garau, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Il Comune di Averara in persona del sindaco pro tempore non costituito in giudizio. Mauro Egman quale sindaco dell'Ente resistente e Daniel Baschenis, Silvia Guerinoni, Roberto Guerinoni, Igor Rovelli, Dino Baschenis, Simone Guerinoni, Davide Rizzi, Fabio Annovazzi, Giancarlo Regazzoni, Cinzia Manganoni quali consiglieri comunali non costituiti in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nella udienza pubblica elettorale del giorno 11 gennaio 2023 il presidente consigliere Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per Qualità e Merito. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 gennaio 2023 con l'intervento dei signori magistrati. Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA BRESCIA Sezione: SEZIONE PRIMA Data: 11 gennaio 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni amministrativa del 12 giugno 2022 del Sindaco e del Consiglio Comunale di Averara, nonché di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e/o consequenziale, tra cui: - il verbale di ammissione della lista “Insieme” alla competizione elettorale; - il verbale di ammissione della lista “Alleanza per Averara” alla competizione elettorale. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 630 del 2022, proposto da Daniele Garau, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Il Comune di Averara, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Mauro Egman, quale sindaco dell’Ente resistente, e Daniel Baschenis, Silvia Guerinoni, Roberto Guerinoni, Igor Rovelli, Dino Baschenis, Simone Guerinoni, Davide Rizzi, Fabio Annovazzi, Giancarlo Regazzoni, Cinzia Manganoni, quali consiglieri comunali, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella udienza pubblica elettorale del giorno 11 gennaio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 gennaio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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