Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300966/2023

Edilizia Ed Urbanistica - Interventi Eseguiti In Parziale Difformità – Procedimento Per Eventuale Sanatoria – Illegittimità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da Gabriele Archi contro una serie di provvedimenti emessi dal Comune di Desenzano del Garda e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali riguardanti una controversia relativa agli abusi edilizi commessi dai proprietari Marco Girelli e Donatella Girelli. La situazione concreta riguarda un sopralzo realizzato in prossimità dell'edificio del ricorrente, il quale risultava difforme rispetto ai titoli edilizi originariamente rilasciati (concessioni edilizie numero 6589 del 1992 e numero 8676 del 1999). Il Comune, nel marzo 2020, ha accertato formalmente la difformità rispetto alle concessioni e ha chiesto ai proprietari di depositare una relazione tecnica comprovante l'impossibilità di demolire la parte difforme senza pregiudizi per la parte conforme. Nel corso della controversia sono intervenute ulteriori decisioni amministrative, compresa l'accertamento della decadenza delle concessioni edilizie originarie, il rifiuto tacito di una istanza di sanatoria presentata dai Girelli nel 2016, e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in luogo della demolizione dopo valutazioni riguardanti i vincoli paesaggistici.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, il quale rappresenta il Testo Unico in materia edilizia e contiene le disposizioni fondamentali per il rilascio dei permessi di costruire, la validità delle concessioni edilizie, la sanatoria degli abusi e le sanzioni amministrative applicabili. In particolare, l'articolo 33 comma 4 del DPR 380/2001 prevede la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione quando sussistono specifiche condizioni, mentre l'articolo 34 comma 2 disciplina il procedimento di accertamento della difformità e la documentazione tecnica necessaria. L'articolo 36 comma 3 del medesimo decreto regola le istanze di sanatoria e i termini per la formazione del silenzio della pubblica amministrazione. Nel caso specifico risultano rilevanti anche il Decreto Legislativo numero 42 del 2004 con la disciplina dei vincoli paesaggistici e l'articolo 167 comma 5 concernente le sanzioni in materia paesaggistica. Il coordinamento tra le procedure edilizie e i vincoli paesaggistici richiede un coinvolgimento della Soprintendenza nella valutazione della compatibilità dell'opera con il contesto paesaggistico.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità dei molteplici provvedimenti emessi dal Comune relativi alla gestione dell'abuso edilizio e sulla corretta applicazione della normativa in materia di sanzioni amministrative. In primo luogo, il ricorrente contestava l'accertamento della difformità e la decadenza delle concessioni edilizie, sostenendo probabilmente l'illegittimità del procedimento seguito dall'amministrazione comunale. In secondo luogo, la questione riguardava la legittimità del rifiuto tacito sulla domanda di sanatoria presentata dai proprietari dell'edificio difformato, nonché il coordinamento tra le diverse procedure amministrative attivate dal Comune. Un ulteriore aspetto controverso concerneva la corretta applicazione dell'articolo 33 comma 4 del DPR 380/2001 nella sostituzione della sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria, in particolare verificando se fossero state rispettate tutte le condizioni richieste dalla norma e se il parere della Soprintendenza fosse stato correttamente acquisito nel procedimento amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la sequenza dei provvedimenti impugnati e ha ritenuto che l'amministrazione comunale avesse agito secondo le procedure corrette e coerentemente con le norme sulla disciplina degli abusi edilizi. Il collegio giudicante ha accertato che l'accertamento della difformità dell'opera rispetto ai titoli edilizi era fondato su elementi concreti e che la richiesta della relazione tecnica rappresentava un passaggio legittimo della procedura prevista dall'articolo 34 comma 2 del DPR 380/2001. Per quanto riguarda la decadenza delle concessioni edilizie, il Tribunale ha ritenuto che il Comune fosse legittimato a riscontrare il venir meno della validità delle autorizzazioni sulla base della difformità accertata e del decorso dei termini di esecuzione. Concernente l'istanza di sanatoria, il collegio ha valutato che il rifiuto tacito formatosi era conforme alla legge, ritenendo che le condizioni per l'accoglimento della domanda non fossero presenti. Infine, il Tribunale ha verificato che l'applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione della demolizione era stata effettuata nel rispetto della procedura prevista, inclusa l'acquisizione dei pareri vincolanti della Soprintendenza, e che tale sostituzione era conforme alle disposizioni dell'articolo 33 comma 4 del DPR 380/2001.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto interamente il ricorso proposto da Gabriele Archi, confermando la legittimità di tutti i provvedimenti contestati emanati dal Comune di Desenzano del Garda e dalla Soprintendenza. La sentenza ha stabilito inoltre che le spese di giudizio fossero compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha provveduto alle proprie spese processuali. Con l'esecuzione della sentenza, i provvedimenti amministrativi contestati restano pienamente validi e vincolanti, per cui i Girelli rimangono obbligati al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in luogo della demolizione e al rispetto di ogni altra prescrizione amministrativa contenuta nei provvedimenti medesimi.

Massima

L'accertamento di difformità rispetto ai titoli edilizi originariamente rilasciati, la richiesta di documentazione tecnica circa l'impossibilità della demolizione, la decadenza delle concessioni edilizie, il rifiuto della sanatoria e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in sostituzione della demolizione, quando effettuati dal Comune secondo le procedure previste dalla normativa in materia di edilizia e con acquisizione dei pareri vincolanti della Soprintendenza nei casi di vincoli paesaggistici, sono legittimi e non viziati da illegittimità procedurale o sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
-	del provvedimento del responsabile dell’Area Servizi al Territorio e del responsabile del Settore Urbanistica e Territorio prot. n. 14290/VI/III di data 16 marzo 2020, con il quale è stato accertato che il sopralzo dell’edificio dei controinteressati in prossimità dell’edificio del ricorrente configura una difformità rispetto ai titoli edilizi (concessioni edilizie n. 6589 di data 18 novembre 1992 e n. 8676 di data 31 marzo 1999), ed è stato chiesto ai controinteressati di depositare una relazione tecnica comprovante l'impossibilità di demolire la parte difforme senza pregiudizi per la parte conforme, ai sensi dell’art. 34 comma 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
-	con accertamento della decadenza delle concessioni edilizie n. 6589 di data 18 novembre 1992, n. 7631 di data 29 febbraio 1996, e n. 8676 di data 31 marzo 1999;
-	con accertamento del rifiuto tacito ex art. 36 comma 3 del DPR 380/2001 sull’istanza di sanatoria presentata dai controinteressati in data 16 aprile 2016;
-	e con accertamento del mancato rilascio di licenze o certificati di abitabilità e agibilità, nonché dell’obbligo di rimessione in pristino delle opere realizzate dai controinteressati in difformità dai titoli edilizi;
(b) nei motivi aggiunti:
-	del provvedimento del responsabile dell’Area Servizi al Territorio e del responsabile del Settore Urbanistica e Territorio prot. n. 57950/VI/III di data 14 dicembre 2020, con il quale è stata riconosciuta la compatibilità paesistica degli abusi, ed è stata applicata la sanzione pecuniaria ex art. 167 comma 5 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
-	del provvedimento del responsabile dell’Area Servizi al Territorio e del responsabile del Settore Urbanistica e Territorio prot. n. 23949 di data 14 dicembre 2020, con il quale, in relazione alle istanze di sostituzione della sanzione demolitoria presentate in data 20 febbraio 2020 e in data 27 maggio 2020, è stata applicata ai controinteressati una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, ai sensi dell’art. 33 comma 4 del DPR 380/2001;
-	della nota del responsabile dell’Area Servizi al Territorio e del responsabile del Settore Urbanistica e Territorio prot. n. 31683/VI/III di data 21 luglio 2020, con la quale è stato chiesto alla Soprintendenza il parere preventivo vincolante ex art. 33 comma 4 del DPR 380/2001 circa l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria;
-	dell’eventuale parere tacito favorevole della Soprintendenza formatosi sulla richiesta del Comune di data 21 luglio 2020;
-	del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio n. 178 di data 16 giugno 2016, relativo all’istanza di sanatoria presentata dai controinteressati in data 16 aprile 2016, trasmesso alla Soprintendenza ai fini del rilascio del parere vincolante con nota del responsabile del Settore Urbanistica e Territorio prot. n. 28384/6/3 di data 21 giugno 2016;
-	del parere tacito favorevole della Soprintendenza formatosi in relazione al parere favorevole della Commissione per il Paesaggio n. 178 di data 16 giugno 2016;
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GABRIELE ARCHI, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Luppi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Solferino 10;
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Romanino 16;
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
MARCO GIRELLI, DONATELLA GIRELLI, rappresentati e difesi dagli avv. Italo Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 28;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda, del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, di Marco Girelli e di Donatella Girelli;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:

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