EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - INOTTEMPERANZA AD INGIUNZIONE A DEMOLIRE - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300945/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda un procedimento di edilizia illegale e il mancato ottemperamento a un'ingiunzione di demolire. Il ricorrente, proprietario di un immobile nel territorio della Lombardia, era stato destinatario di un ordine amministrativo di demolire una costruzione ritenuta priva della necessaria autorizzazione edilizia. Non avendo ottemperato all'ingiunzione entro il termine prescritto, l'amministrazione municipale ha accertato formalmente lo stato di inottemperanza al provvedimento demolitori e ha simultaneamente irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria a titolo di conseguenza dell'inadempimento. Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR sia il provvedimento di accertamento di inottemperanza sia la sanzione pecuniaria, contestando la legittimità di entrambi i provvedimenti e chiedendo al giudice amministrativo di annullarli.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, communemente noto come Testo Unico Edilizia, che rappresenta la norma fondamentale in materia di regolazione dell'attività edilizia in Italia. In particolare, l'articolo 31 del medesimo decreto regola le conseguenze dell'inottemperanza alle ingiunzioni di demolire e prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi non provveda a demolire le costruzioni realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni. Le sanzioni sono configurate come vere e proprie misure amministrative sanzionatorie, diverse dalla demolizione stessa, e rispondono a esigenze di deterrenza e di ripristino della legalità edilizia. La disciplina si inquadra nel più ampio sistema di tutela della legalità costruttiva e di contrasto all'abusivismo edilizio.
La questione giuridica
Il nodo giuridico della controversia concerneva la legittimità della sequenza procedimentale seguita dall'amministrazione: in primo luogo, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione di demolire originaria, e in secondo luogo, la corretta motivazione e la proporzionalità della sanzione amministrativa irrogata per l'inottemperanza. Il ricorrente contestava presumibilmente sia la corretta qualificazione della costruzione come abusiva sia la legittimità sostanziale e procedurale dei provvedimenti sanzionatori successivi, eventualmente denunciando anche vizi di motivazione, eccesso di potere o inosservanza di adempimenti procedimentali. La questione era rilevante in quanto toccava l'equilibrio fra il potere punitivo-deterrente dell'amministrazione e la protezione dei diritti fondamentali del proprietario.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha valutato nel merito le doglianze del ricorrente e, complessivamente, ha ritenuto che l'amministrazione aveva agito secondo i dettami della legge. Il tribunale ha presumibilmente verificato che l'ingiunzione demolitori era stata correttamente emanata sulla base di valide risultanze tecniche e documentali attestanti il carattere abusivo della costruzione, che il procedimento sanzionatorio era stato correttamente avviato in conseguenza della mancata ottemperanza, e che la sanzione pecuniaria era stata determinata secondo i criteri normativamente previsti. Pur in assenza della motivazione dettagliata nel testo disponibile, si può inferire che il TAR ha rigettato i vizi procedimentali e di merito lamentati dal ricorrente, stabilendo che i provvedimenti impugnati erano sufficientemente motivati, proporzionati e adottati in conformità alle disposizioni applicabili.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dai ricorrenti, confermando dunque la legittimità tanto del provvedimento di accertamento di inottemperanza quanto della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'amministrazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio nel quantitativo di tremila euro oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, senza applicazione di termini per l'adempimento.
Massima
La mancata ottemperanza a un'ingiunzione di demolire dettata da un abuso edilizio legittimamente accertato costituisce presupposto sufficiente per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'amministrazione competente, allorché il provvedimento sanzionatorio sia emesso secondo le forme prescritte e con adeguata motivazione proporzionata alla gravità dell'inadempimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA AD INGIUNZIONE A DEMOLIRE EX ART. 31, D.P.R. N. 380/2001, PROT. N.-OMISSIS-, A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO -OMISSIS- E DEL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA RELATIVO ALLA PROPRIETA' IMMOBILIARE IN-OMISSIS-, PROT. N.-OMISSIS-, A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO -OMISSIS-, NONCHE’ DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO O ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENTE AI PREDETTI. sul ricorso numero di registro generale 742 del 2020, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Gianpaolo Sina, Luca Romeda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianpaolo Sina in Brescia, via Armando Diaz n. 9; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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