Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300945/2023
Edilizia Ed Urbanistica - Opere Abusive - Inottemperanza Ad Ingiunzione A Demolire - Sanzione Amministrativa Pecuniaria
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA AD INGIUNZIONE A DEMOLIRE EX ART. 31, D.P.R. N. 380/2001, PROT. N.-OMISSIS-, A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO -OMISSIS- E DEL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA RELATIVO ALLA PROPRIETA' IMMOBILIARE IN-OMISSIS-, PROT. N.-OMISSIS-, A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO -OMISSIS-, NONCHE’ DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO O ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENTE AI PREDETTI. sul ricorso numero di registro generale 742 del 2020, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Gianpaolo Sina, Luca Romeda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianpaolo Sina in Brescia, via Armando Diaz n. 9; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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