EDILIZIA E URBANISTICA - OPERE ABUSIVE DEL CONTROINTERESSATO - REPRESSIONE - INERZIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300943/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un Comune, lamentando il silenzio inadempimento dell'ente locale relativamente all'esercizio dei poteri di repressione degli abusi edilizi e, nello specifico, riguardante l'obbligo di chiusura di un procedimento di sanatoria. La controversia emerge dunque nel contesto della materia edilizia e della lotta agli abusi costruttivi, settore nel quale i Comuni hanno l'obbligo di intervenire repressivamente per garantire il rispetto della normativa urbanistica. Durante il corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 1 dicembre 2023, di non avere più interesse al proseguimento del ricorso, circostanza che ha determinato una modifica sostanziale nella situazione processuale.
Il quadro normativo
La vertenza si situa nel contesto della disciplina dei procedimenti amministrativi e, in particolare, della repressione degli abusi edilizi secondo le norme del codice dell'urbanistica e delle leggi regionali competenti. Il Comune detiene il potere e il dovere di esercitare i poteri di repressione degli abusi, ovvero di ordinare la rimozione di costruzioni abusive e di avviare procedimenti di sanatoria laddove ricorrano i presupposti normativi. I procedimenti di sanatoria, regolati dalle norme urbanistiche vigenti, rappresentano uno strumento mediante il quale è possibile acquisire la liceità di opere già realizzate a condizione che sussistano determinate circostanze previste dalla legge. La presente controversia era pertanto governata dalle disposizioni contenute negli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del codice del procedimento amministrativo.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la responsabilità dell'amministrazione comunale per il mancato o ritardato esercizio dei poteri di repressione degli abusi edilizi, nonché l'inadempimento dell'obbligo di chiusura del procedimento di sanatoria entro i termini previsti. La ricorrente aveva dedotto un silenzio inadempimento da parte dell'ente comunale, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi in merito a una determinata materia edilizia, secondo i tempi e le modalità prescritti dalla legge amministrativa. Tuttavia, la questione ha perso significato dal punto di vista processuale allorché la ricorrente stessa ha comunicato di non avere più interesse al ricorso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato la dichiarazione di carenza di interesse sopravvenuta presentata dalla ricorrente e, riscontrando che tale dichiarazione era manifestamente fondata, ha ritenuto opportuno di non entrare nel merito della controversia. La carenza di interesse sopravvenuta è una causa di improcedibilità del ricorso ben consolidata nella giurisprudenza amministrativa: quando cioè durante il corso del giudizio viene a mancare in capo al ricorrente l'interesse ad ottenere la tutela richiesta, il giudice amministrativo non può proseguire nel merito della causa, poiché verrebbe meno un presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione. La situazione può verificarsi per molteplici ragioni: perché il danno lamentato è stato successivamente riparato, perché l'interesse è stato soddisfatto per altra via, ovvero perché sono mutate le circostanze che rendevano utile il provvedimento giurisdizionale. In tale ipotesi, il giudice dichiara il ricorso improcedibile e conclude il procedimento senza affrontare le questioni di merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente. Nonostante l'accoglimento della causa fosse basato su una ragione procedurale e non di merito, il Comune è stato comunque condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di millecinquecento euro oltre agli accessori legali, e il contributo unificato è stato posto a carico dell'ente comunale. La sentenza è stata ordinata di esecuzione dall'autorità amministrativa, conformemente alle regole ordinarie relative all'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali nel settore amministrativo.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente durante il corso del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, anche ove l'ente convenuto sia stato comunque condannato al pagamento delle spese giudiziali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'accertamento del silenzio inadempimento -serbato dal Comune con riferimento all'esercizio dei poteri di repressione degli abusi edilizi e, in ogni caso, con riferimento all'obbligo di chiusura del procedimento di sanatoria. sul ricorso numero di registro generale 711 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-; Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse dell’01/12/2023 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 1500,00 oltre accessori di legge. Pone il contributo unificato a carico del comune di -OMISSIS-. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e la controinteressata. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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