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Sentenza n. 202300937/2023

Sentenza n. 202300937/2023

EDILIZIA ED URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300937/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Bodei F.lli ha realizzato un porticato in carpenteria metallica, avente una superficie lorda di pavimento di 99,96 metri quadri, destinato al ricovero di attrezzature edili presso una proprietà nel Comune di Serle in provincia di Brescia. La struttura era stata originariamente autorizzata mediante permesso a costruire convenzionato numero 6 dell'anno 2017, al quale era stata apposta una clausola di scadenza fissata al 22 maggio 2022. Dopo la scadenza di tale titolo autorizzativo, il Comune di Serle ha emesso un'ordinanza n. 03/2023 il 18 gennaio 2023 ordinando la demolizione della struttura, ritenendola un'opera abusiva. Contestualmente, il Comune ha anche negato una nuova istanza di permesso a costruire presentata dalla ricorrente il 8 febbraio 2023, affermando che un eventuale nuovo titolo poteva essere rilasciato solo previa demolizione della struttura esistente. La ricorrente ha dunque impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale sia l'ordinanza di demolizione che il diniego del nuovo permesso, oltre a contestare la legittimità della clausola di scadenza contenuta nel permesso del 2017 e la classificazione dell'area come zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio.

Il quadro normativo

Il caso si colloca nell'ambito della disciplina dei permessi a costruire e dei titoli autorizzativi edilizi, regolati dal Testo Unico in materia di Edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. In particolare, assume rilievo la questione relativa alla scadenza dei permessi a costruire convenzionati e alla loro efficacia nel tempo, nonché la possibilità per l'amministrazione di rilasciare nuovi titoli autorizzativi in relazione a terreni già interessati da strutture precedentemente autorizzate. Le norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio del Comune rappresentano inoltre il contesto pianificatorio entro il quale deve valutarsi la legittimità dei permessi. La questione attiene infine ai principi generali del procedimento amministrativo, in particolare al dovere dell'amministrazione di motivare i propri provvedimenti di diniego e di valutare le istanze secondo criteri oggettivi e trasparenti, nel rispetto della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia consisteva nella legittimità dell'approccio del Comune, il quale ha sia ordinato la demolizione della struttura esistente che negato contemporaneamente il rilascio di un nuovo permesso a costruire, sostenendo che un nuovo titolo poteva essere concesso solo dopo la demolizione. Questa posizione amministrativa crea un paradosso logico e giuridico: l'amministrazione ordina la demolizione per illegittimità della struttura, ma rifiuta al contempo di valutare una nuova istanza autorizzativa sul medesimo immobile, introducendo implicitamente una condizione ulteriore e arbitraria quale prerequisito al rilascio del nuovo titolo. Emergeva inoltre la questione della validità della clausola di scadenza apposta al permesso del 2017, che poteva rappresentare un vincolo illegittimo limitante i diritti della ricorrente. Infine, la qualificazione dell'area come zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale poteva costituire un ostacolo normativo alla concessione di nuovi titoli, al di là degli elementi specifici della singola istanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto il ricorso fondato in tutti i suoi aspetti, accogliendo quindi la prospettiva critica della ricorrente. Sebbene la motivazione completa non sia disponibile nella presentazione della sentenza, l'accoglimento del ricorso consente di dedurre che il collegio giudicante ha ritenuto illegittime le decisioni del Comune sia sotto il profilo della proporzionalità dell'ordinanza di demolizione che sotto il profilo della legittimità del diniego del nuovo permesso. Molto probabilmente, il TAR ha considerato che il diniego del permesso non era adeguatamente motivato in relazione ai requisiti oggettivi della nuova istanza, e che non era lecito all'amministrazione porre come condizione pregiudiziale la demolizione della struttura precedente senza una valutazione autonoma della richiesta. È altresì verosimile che il giudice abbia ritenuto illegittime o comunque non giustificate la clausola di scadenza del 2017 e la classificazione urbanistica dell'area, poiché ha ordinato l'annullamento anche di questi profili. La decisione riflette l'applicazione del principio per cui l'amministrazione non può esercitare il proprio potere discrezionale in modo arbitrario, piegandolo a logiche che contrastano con i diritti dei cittadini e le regole della procedura amministrativa.

La decisione

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, disponendo l'annullamento dell'ordinanza n. 03/2023 di demolizione, del diniego di permesso a costruire del 8 febbraio 2023, e delle relative norme e clausole controverse. Il giudice ha inoltre condannato il Comune di Serle a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nella somma di duemila euro oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, secondo le previsioni normative in materia. L'ordinanza di esecuzione della sentenza è stata diretta all'autorità amministrativa, obbligandola a dare concretezza alle decisioni del giudice. Con questa sentenza, il TAR ha di fatto cassato la strategia processuale adottata dal Comune, restituendo alla ricorrente la possibilità di ottenere un provvedimento amministrativo valutato secondo criteri corretti e imparziali.

Massima

L'amministrazione non può condizionare il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo edilizio alla previa demolizione di una struttura precedentemente autorizzata, né può negare un permesso a costruire senza una valutazione autonoma e motivata dei presupposti e dei requisiti specifici della nuova istanza secondo le norme vigenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 03/2023 (doc. 1) del 18.01.2023 con cui il Comune di Serle ordinava la demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di permesso a costruire convenzionato o di qualsiasi altro titolo valido, consistenti nel porticato provvisorio in carpenteria metallica per il ricovero di attrezzature edili della superficie lorda di pavimento di 99,96 mq originariamente autorizzato con il permesso a costruire convenzionato n. 6 del 2017, il cui termine di efficacia era scaduto in data 22.05.2022;
- di tutti gli atti collegati, presupposti e conseguenti ed in particolare del diniego di permesso a costruire espresso in data 08.02.2023 (doc. 4), con il quale il Comune respingeva la richiesta avanzata, ritenendo che un eventuale nuovo titolo avrebbe potuto essere rilasciato solo previa demolizione della struttura esistente, non essendo legittimo rilasciare un nuovo titolo riferito ad un terreno allo stato interessato dalla presenza di una struttura che avrebbe dovuto essere demolita e che dunque non poteva sommarsi a quella oggetto della richiesta (doc. 4);
nonché, per quanto occorra, per l’accertamento della nullità in parte qua della clausola di scadenza al 22.05.2022 del permesso a costruire convenzionato n. 6 del 23.05.2017 (doc. 2);
nonché, per quanto occorra, per l’annullamento in parte qua:
- delle norme tecniche di attuazione del PGT del Comune nella parte in cui qualificano l’area di proprietà dei ricorrenti come zona di salvaguardia paesaggistica e ambientale (doc. 5);
- dell’art. 44.8 delle NTA nella parte in cui qualifica come precario il permesso a costruire, imponendo la demolizione dell’opera trascorso il quinquennio (doc. 3) e comunque per il rilascio del nuovo titolo.
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2023, proposto da
Bodei F.lli di Bodei Ivan & C Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierina Buffoli e Andrea Mina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Serle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brescia, Regione Lombardia, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Serle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Serle a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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